Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 giugno 2004
Determinazione, per l'anno 2004, delle indennita' spettanti ai lavoratori autonomi del Corpo nazionale del soccorso alpino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;
Visto il regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale all'art. 3, comma 4, prevede che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennita' spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;
Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della predetta legge, le indennita' spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;
Visto l'art. 3, comma 5 di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennita' compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attivita' di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche o prevalentemente nel giorni festivi;
Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonche' la retribuzione base di calcolo;
Considerata la necessita' di aggiornare le suddette indennita' conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l'anno 2004;
Decreta:
Art. 1.
La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2004, e' pari a euro 1.518,88.
 
Art. 2.
Ai fini della liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attivita' di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 e 6 giorni per settimana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2004
Il Ministro: Maroni
 
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