Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 1 luglio 2004
Atto di indirizzo sulle modalita' di dimostrazione del requisito di cui all'art. 8, comma 3, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni (Sistema di qualita' aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale). (Deliberazione n. 12/2004).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
La legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succesive modificazioni - come confermato dal Tar Lazio, Sezione III, con le sentenze del 12 maggio 2004, n. 4340, 4341 e 4342 e dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con le sentenze del 2 marzo 2004, n. 991 e n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124 - ha attribuito all'Autorita' il ruolo di garante dell'efficienza e corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione, il che comporta il compito di dare indicazioni operative in ordine all'attivita' di qualificazione ed in particolare anche per quanto riguarda il valore e la credibilita' delle certificazione del possesso del sistema di qualita' aziendale e delle dichiarazioni della presenza di requisiti significative e correlati del sistema di qualita' aziendale previste dall'art. 8, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni quali fattori primari per il conseguimento degli obiettivi di qualita' nelle costruzioni che l'ordinamento si prefigge.
L'Autorita' in merito a tale aspetto della normativa con la determinazione del 14 maggio 2003, n. 11, ha espresso l'avviso che:
a) la certificazione del possesso del sistema di qualita' aziendale puo' essere rilasciata esclusivamente da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;
b) la certificazione deve essere rilasciata in conformita' alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (Rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera ...);
c) la dichiarazione della presenza di requisiti significative e correlati del sistema di qualita' aziendale puo' essere rilasciata esclusivamente da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;
d) la dichiarazione deve essere rilasciata in conformita' alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (Rev. 01 del 19 dicembre 2000 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera ...);
e) la certificazione puo' essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purche' esso dimostri di operare in conformita' al suddetto documento SINCERT RT-05;
f) la dichiarazione puo' essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purche' esso dimostri di operare in conformita' al suddetto documento SINCERT RT-08;
g) la conformita' di cui alle lettere e) ed f) e' assicurata dal SINCERT tramite accordo/contratto stipulato tra il SINCERT e l'organismo accreditato oppure dall'ente di accreditamento diverso dal SINCERT, o anche direttamente dal SINCERT, nel quadro di un protocollo di intesa fra SINCERT ed ente di accreditamento;
h) l'elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare la dichiarazione nel rispetto delle prescrizioni del suddetto documento SINCERT RT-08 nonche' gli accordi/contratti ed i protocolli d'intesa di cui alla precedente lettera sono comunicati dal SINCERT all'Autorita' che li rende noti tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici. Considerato in diritto.
Le indicazioni contenute nella determinazione n. 11/2003 sono scaturite dalla necessita' di prevedere una stretta correlazione tra il sistema di certificazione della qualita' e il sistema di qualificazione delle imprese e dalla opportunita' che la certificazione di qualita' si riferisca il piu' possibile alle attivita' svolte dalle imprese certificate. Al fine di perseguire le suddette esigenze l'Autorita' con la indicata determinazione ha fatto proprio le prescrizioni contenute, con riferimento alle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA 28), nei documenti SINCERT (RT-05) per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualita' e (RT-08) per 1'accreditamento di organismi che operano per la valutazione degli elementi significativi e correlati di sistema di qualita'.
Il riferimento nella determinazione 11/2003, da parte dell'Autorita', ai suddetti documenti, denominati SINCERT RT 05 e RT 08, e' intervenuto, inoltre, nella considerazione che gli schemi previsti dall'accordo di mutuo riconoscimento tra gli enti di accreditamento europei (accordo MLA EA) per l'accreditamento degli organismi abilitati al rilascio di documenti inerenti i sistemi di qualita', consentono indirizzi interpretativi e prescrizioni integrative che siano ritenuti, a giudizio delle competenti autorita' nazionali, necessari ai fini previsti da specifiche norme del paese e cio', sicuramente, puo' avvenire per l'accreditamento al rilascio della dichiarazione che e' un documento di natura transitoria presente soltanto in Italia.
Il Ministero per le attivita' produttive, al quale questa Autorita' ha richiesto un parere in merito alla questione relativa alle modalita' di dimostrazione del requisito in questione nonche' al contenuto della suddetta determinazione n. 11/2003, con nota del 15 dicembre 2003, ha ritenuto corretto quanto disposto dall'Autorita' ed ha ritenuto che l'Autorita', al fine di garantire equilibrio tra il valore e la credibilita' delle certificazioni e delle dichiarazioni, dovrebbe procedere ad una verifica periodica a campione delle modalita' di rilascio delle dichiarazioni relative al possesso degli elementi del sistema di qualita'. Il Ministero ha precisato che tale verifica puo' essere costituita, sulla base di un apposito accordo fra Autorita' e SINCERT, anche da quella che il SINCERT svolge istituzionalmente. Inoltre ha espresso l'avviso che i suddetti documenti SINCERT RT-05 e RT-08 debbano essere fatti formalmente propri dall'Autorita'.
Tutto cio' premesso, al fine di conseguire gli obiettivi di qualita' nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge, l'Autorita' dispone:
a) il recepimento del documento SINCERT RT-05 relativo alle «prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualita' delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA 28)»;
b) il recepimento del documento SINCERT RT-08 relativo alle «prescrizioni per l'accreditamento di organismi che operano la valutazione degli elementi significativi e correlati di sistema di qualita' delle imprese di costruzione ed installazione (settore EA 28)» ai fini della dichiarazione prevista dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
c) la conferma delle indicazioni contenute nella determinazione 14 maggio 2003, n. 11 e, pertanto, la conferma del fatto che la certificazione del sistema di qualita' aziendale deve essere rilasciata in conformita' alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale deve essere rilasciata in conformita' alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (rev. 01 del 19 dicembre 2000 e successive);
d) la pubblicazione sul sito dell'Autorita', tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici, dell'elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare le certificazioni del sistema di qualita' aziendale e le dichiarazioni della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale nel rispetto delle prescrizioni dei suddetti documenti SINCERT RT-05 e SINCERT RT-08 in virtu' degli accordi/contratti e dei protocolli d intesa previsti in premessa, che sono comunicati dal SINCERT all'Autorita';
e) indica alle SOA autorizzate che, nella considerazione che in Italia l'unico organismo abilitato all'accreditamento e' il SINCERT, come anche sancito dal TAR Lazio, Sezione. II bis, sentenza n. 3898 del 6 maggio 2004, le certificazioni del sistema di qualita' aziendale e la dichiarazioni della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale da valutare ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sono quelle rilasciate dagli organismi compresi nell'elenco di cui alla suddetta lettera d);
f) l'obbligo per il SINCERT, nel caso si presentasse la necessita' di apportare ai suddetti documenti RT-05 e RT-08 variazioni e integrazioni, di concordare tali modifiche con l'Autorita' alla quale, al fine di definire concordemente ed in modo rapido tali variazioni, dovra' essere richiesto di far partecipare propri dipendenti ai gruppi di lavoro costituiti per lo studio delle modifiche.
Roma, 1° luglio 2004
Il presidente: Garri
 
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