Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 23 giugno 2004 |
Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie, per il secondo semestre dell'anno 2004, per la distribuzione dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi, e per la vendita dell'energia elettrica, destinata a utenze domestiche in bassa tensione. (Deliberazione n. 98/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 giugno 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; Visti: la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita'; la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2002, n. 211/02; la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 164/03 (di seguito: deliberazione n. 164/03); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: testo integrato), approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato; la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04; la deliberazione dell'Autorita' 15 aprile 2004, n. 58/04 (di seguito: deliberazione n. 58/04); Considerato che: in vista della definizione delle nuove regole per il periodo regolatorio 2004-2007, con deliberazione n. 164/03 l'Autorita' ha prorogato al 31 gennaio 2004 la validita' delle opzioni tariffarie approvate per l'anno 2003; ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 5/04, per il periodo 1° febbraio 2004-30 giugno 2004, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato, hanno continuato ad applicare le opzioni tariffarie approvate per l'anno 2003; ai sensi del comma 2.5 della deliberazione n. 5/04, entro il 15 aprile 2004, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato, dovevano proporre le opzioni tariffarie per il semestre 1° luglio 2004-31 dicembre 2004; e che detto termine e' stato prorogato al 30 aprile 2004 con deliberazione n. 58/04; ai sensi del comma 4.3 del testo integrato, l'Autorita' verifica la compatibilita' delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte 11 del testo integrato; Considerato che: centoventuno imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato; cinquantadue imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al comma 4.3 del medesimo testo integrato; diciotto imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato; undici imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato (di seguito: opzioni ulteriori domestiche); Considerato che: in linea con le sollecitazioni dell'Autorita', le proposte di opzioni tariffarie presentate delle imprese distributrici per il secondo semestre dell'anno 2004 estendono ad un numero crescente di clienti domestici la possibilita' di scegliere opzioni tariffarie che prevedono una differenziazione su fasce orarie del prezzo dell'energia elettrica consentendo in tal modo una gestione piu' economica ed efficiente della fornitura di energia elettrica; le proposte di cui al precedente alinea rappresentano comunque una fase sperimentale; i clienti domestici che potranno effettivamente giovarsi di tale offerta rappresentano un numero limitato della clientela domestica; e che, all'interno di questo numero, solo quegli utenti con consumo elevato potrebbero essere interessati a scegliere detta offerta; pur non sussistendo elementi per rifiutare l'approvazione alle proposte di opzioni domestiche sopra richiamate, l'Autorita' valuta tali proposte ancora non adeguate alle esigenze di incentivazione ad un uso piu' efficiente del servizio elettrico da parte dei clienti finali; alla luce di quanto sopra, l'Autorita' intende inviare una raccomandazione alle imprese distributrici affinche', in occasione della presentazione delle proposte all'Autorita' delle opzioni tariffarie per l'anno 2005, sia ampliata l'offerta di «opzioni ulteriori» domestiche che prevedano un aumento dei casi di applicabilita' ed una differenziazione su fasce orarie e su base settimanale del prezzo dell'energia elettrica, finalizzata, tra l'altro, ad incentivare lo spostamento dei consumi elettrici nelle giornate di sabato e domenica, fermo restando l'obiettivo di garantire la semplicita' e la comprensibilita' delle tariffe proposte; Considerato che ai fini della verifica di conformita' delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o ogni altra condizione contrattuale della fornitura e della qualita' del servizio; Ritenuto di approvare le proposte di opzioni tariffarie per il secondo semestre 2004, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni, integrate come segue: «testo integrato» e' il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' n. 5/04 e successive modificazioni; «opzioni tariffarie base» sono le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1 del testo integrato; «opzioni tariffarie speciali» sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2 del testo integrato; «opzioni tariffarie ulteriori domestiche» sono le opzioni tariffarie ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza dometistica in bassa tensione, di cui al comma 25.1 del testo integrato. |
| Art. 2. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004 2.1. Le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2004 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. |
| Art. 3. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie speciali per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004 3.1. Le opzioni tariffarie speciali per il secondo semestre dell'anno 2004 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. |
| Art. 4. Verfica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004 4.1. Le opzioni tariffarie ulteriori domestiche proposte dagli esercenti di cui alla tabella 3 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore alla data della pubblicazione. Milano, 23 giugno 2004 Il presidente: Ortis |
| ----> vedere Tabelle da pag. 28 a pag. 35 della G.U. <---- |
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