IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004; Atteso che la giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 28/45 del 16 giugno 2004, avente ad oggetto «Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna - legge 24 febbraio 1992, n. 225 - O.P.C.M. 28 giugno 1995, n. 2409 - Variazioni di bilancio per interventi urgenti ed indifferibili» ha previsto la realizzazione di interventi di efficientamento di infrastrutture irrigue finalizzati al risparmio della risorsa idrica, prevedendo all'uopo l'utilizzo di risorse del bilancio regionale, (U.P.B. 06025, cap. 06103, importo Euro 7.500.000 e U.P.B. 09021, cap. 09059, importo Euro 2.000.000) da attivarsi con provvedimento commissariale di vincolo e successiva modifica di bilancio ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, art. 10; Atteso che ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 sopra citata il commissario governativo per l'emergenza idrica puo' disporre l'utilizzo di risorse gia' destinate della regione autonoma della Sardegna, previa intesa con la regione medesima, per la realizzazione di interventi emergenziali; Ritenuto pertanto, in relazione alla natura degli interventi di cui alla predetta deliberazione della giunta regionale, di dover vincolare le risorse finanziarie regionali individuate dalla deliberazione medesima; Atteso che l'assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvedera' alle opportune variazioni di bilancio, conformemente al disposto di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 7/2004; Ordina: Art. 1. Vincolo risorse finanziarie 1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, su proposta della regione autonoma della Sardegna ed essendo stata acquisita l'intesa con la regione stessa, lo stanziamento previsto dalle U.P.B. 06025, cap. 06103 - Assessorato dell'agricoltura, e dall'U.P.B. 09021, cap. 09059 Assessorato dell'industria, sono vincolati rispettivamente per l'importo di Euro 7.500.000 e per l'importo di Euro 2.000.000 da attribuirsi all'apposita U.P.B. dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura per la realizzazione di interventi di efficientamento di reti irrigue. 2. L'assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvedera' alle opportune variazioni di bilancio, conseguenti al vincolo di destinazione di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 25 giugno 2004 Il commissario governativo: Masala |