Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 giugno 2004
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale «Inomax» (ossido di azoto), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto/C278/2004).

Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale «Inomax» (ossido di azoto). Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/01/194/002 400 ppm mol/mol gas per inalazione 1 bombola 2 litri uso endotracheopolmonare.
Titolare A.I.C.: Ino Therapeutics AB.

IL DIRETTORE GENERALE
dei farmaci e dei dispositivi medici

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Vista la decisione della Commissione europea del 1° dicembre 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale «Inomax» (ossido di azoto);
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale «Inomax» (ossido di azoto) debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Alla specialita' medicinale INOMAX (ossido di azoto) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
400 ppm mol/mol gas per inalazione 1 bombola 2 litri uso endotracheopolmonare - n. 035494020/E (in base 10) 11V644 (in base 32).
 
Art. 2.
La specialita' medicinale «Inomax» (ossido di azoto) e' classificata come segue:
400 ppm mol/mol gas per inalazione 1 bombola 2 litri uso endotracheopolmonare - n. 035494020/E (in base 10) 11V644 (in base 32), classe «C».
 
Art. 3.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.
 
Art. 4.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.
 
Art. 5.
Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 15 giugno 2004
Il direttore generale: Martini
 
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