Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 giugno 2004
Scioglimento della societa' «Cooperativa edilizia edilia - Soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Padova

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attivita' produttive;
Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attivita' produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuita' di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione gia' disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;
Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;
Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
Considerato che la revisione della «Cooperativa edilizia edilia - Soc. coop. a r.l.», si e' conclusa con un verbale di ispezione in data 27 febbraio 2003 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non e' in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha piu' redatto alcun bilancio di esercizio dal 1999 e non ha alcuna attivita' patrimoniale da liquidare, cosi';
Decreta:
La societa' «Cooperativa edilizia edilia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio in data 2 dicembre 1992, repertorio n. 55609, registro imprese n. 0140380284, camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione n. 2204/262285, e' sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, senza nomina di commissario liquidatore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso lo stesso e' ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
Padova, 24 giugno 2004
Il direttore provinciale: Drago
 
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