Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2004 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 9 giugno 2004
Attuazione degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

IL GOVERNATORE
della Banca d'Italia

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 e, in particolare, l'art. 3 (Apertura della procedura di insolvenza), l'art. 10 (Designazione dei sistemi) e l'art. 11 (Informazioni sulla partecipazione ai sistemi);
Considerato che la Banca d'Italia e' chiamata a disciplinare le modalita' secondo le quali ciascun sistema italiano comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa e chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato puo' chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonche' sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento e che, per quanto attiene i sistemi di regolamento titoli, tale disciplina e' emanata d'intesa con la Consob;
Considerato che tali comunicazioni devono essere continuamente e tempestivamente aggiornate al fine di consentire una efficace applicazione del decreto;
D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

E m a n a

il presente provvedimento:

Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente provvedimento si intendono per:
a) «sistema italiano»: uno dei sistemi indicati nell'allegato al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto;
b) «ente italiano»: ciascun ente di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), che abbia sede legale in Italia, e le succursali italiane di banche extracomunitarie e di imprese di investimento extracomunitarie;
c) «partecipante»: uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
d) «sistema estero»: uno dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, che non sia un sistema italiano.
 
Art. 2.
Comunicazioni da parte dei sistemi italiani
1. Ciascun sistema italiano comunica alla Banca d'Italia l'elenco dei propri partecipanti, diretti e indiretti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione.
2. La prima comunicazione deve essere effettuata con lettera entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Successivamente, la comunicazione relativa all'adesione di nuovi partecipanti o alla cessazione del rapporto di partecipazione deve essere effettuata non appena perfezionata la relativa procedura e comunque entro la data di inizio o di cessazione dell'operativita' del partecipante nel sistema. Tale comunicazione deve avvenire con mezzi tali da consentire un tempestivo aggiornamento degli archivi da parte della Banca d'Italia e la documentazione dell'avvenuta comunicazione.
 
Art. 3.
Comunicazioni da parte degli enti italiani
1. Ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia l'elenco dei sistemi esteri ai quali partecipa, direttamente o indirettamente, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione.
2. La prima comunicazione deve essere effettuata con lettera entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Successivamente, la comunicazione relativa all'adesione a nuovi sistemi esteri o alla cessazione del rapporto di partecipazione a sistemi gia' comunicati deve essere effettuata non appena perfezionata la relativa procedura e comunque entro la data di inizio o di cessazione dell'operativita' nel sistema. Tale comunicazione deve avvenire con mezzi tali da consentire un tempestivo aggiornamento degli archivi da parte della Banca d'Italia e la documentazione dell'avvenuta comunicazione.
 
Art. 4.
Rilascio di informazioni
1. Ciascun partecipante a sistemi italiani fornisce entro trenta giorni dalla richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato e ne faccia esplicita formale richiesta, informazioni sui sistemi cui esso accede nonche' sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.
 
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'art. 2 non si applicano ai sistemi gestiti dalla Banca d'Italia.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2004
Il Governatore: Fazio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone