Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2004, n. 168
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi correttivi dell'andamento della finanza pubblica, al fine di conseguire un immediato contenimento delle spese, in attuazione dell'impegno assunto dal Governo in sede ECOFIN, nonche' di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004 in materia edilizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Interventi correttivi di finanza pubblica

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, gia' disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilita' speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attivita' produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono soppresse le parole: "che abbiano rilevanza
nazionale"; b) al comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza nazionale"; c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto
di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e
servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione
del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai
fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello
indicato nel contratto.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche
deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di
beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici
preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni
di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il
dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una
apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.".
5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.".
6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.
7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamita' naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.
8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente articolo puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonche' alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalita' conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonche' il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10.
12. Al fine di potenziare l'attivita' di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attivita' a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attivita' di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilita' di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attivita', nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola.
13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "sono da intendere", sono inserite le seguenti: "come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero".
 
Art. 1-bis (1)
(( Ulteriori interventi correttivi ))

(( 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.
2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di 282,5 milioni di cura per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.
4. Lo stanziamento del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro.
5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile e' incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro.
6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio". La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.2 luglio 1991, n. 202, e' elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), e' aggiunto il
seguente:
"3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario
convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con
modalita° telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a
tutti gli effetti, le marche da bollo."; b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno
rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche
del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento
telematico con la stessa Agenzia."; c) all'articolo 39:
1) al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento
con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i
rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli
altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla
vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di
convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di
riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per
l'inosservanza degli obblighi convenzionali.";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:
a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati
nell'anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del
2 per cento;
b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di
cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura
stabilita dalla convenzione prevista dal primo camma del presente
articolo"; d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro
11";
2) all'articolo 1:
2.1) nel comma 1-bis le parole: "lire 320.000" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 176";
2.2) nel comma 1-ter, le parole: "euro 41,32" sono sostituite
dalle seguenti:
"a) se presentate da ditte individuali, euro 32;
b) se presentate da societa' di persone, euro 45;
c) se presentate da societa' di capitali, euro 50";
3) all'articolo 6:
3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: "per ogni
mille lire o frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le
rispettive aliquote di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le
parole: "per mille";
3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: "per ogni milione di lire o
frazione di milione" sono soppresse e la rispettiva aliquota di
imposta "100" e' sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";
4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: "per ogni
mille lire ad anno" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote
d'imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni
anno";
5) all'articolo 14; comma 1, le parole: "quando la somma non
supera lire 100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a
lire 250.000", nonche' i corrispondenti importi di lire "1.000" e
"2.000" sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la
somma non supera euro 129,11" e "euro 1,29";
6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni
milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e l'importo
di lire "100" e' sostituito dal seguente: "0,1 per mille";
7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1.032,5 milioni per l'anno 2004, si provvede: a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10; b) quanto ad euro 479 milioni per l'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))
 
Art. 2
Disposizioni in materia fiscale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; a
decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle
predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno
e' inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del
presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la
differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in
compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti
appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602"; b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. A decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento;
per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a
titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo
0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio
2004 e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle
imposte sui redditi.".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate; b) al comma 2, le parole: "i proventi di cui alle lettere e) e n), d)
e i) e b) del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "i
proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1".
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto dovuto e' calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 5 le parole: "La disciplina prevista dai commi 1 e 2"
sono sostituite dalle seguenti: "La disciplina prevista dal comma
1".
5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e' sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.".
7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.
8. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono soppresse le parole: "al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente".
 
Art. 3
Disposizioni in materia di finanza regionale

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti: "21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti: a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia'
coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso
all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare
alla legge di assestamento del bilancio 2004; b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla
elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla
data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con
esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere
apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.".
2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni
sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati
consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano
determinate nelle misure definite alla predetta data."; b) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Alla
determinazione delle aliquote e compartecipazione per l'anno 2005
si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla
base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005
si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e
compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per
l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione
derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente
mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari
delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari per il parere."; c) all'articolo 6, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Nella
determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli
articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse
finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura
degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a
statuto ordinario."; d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: "triennio 2001-2003" sono
sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2004".
3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di enti o societa' possedute, anche indirettamente, dalle regioni e province autonome medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
 
Art. 4
Misure per agevolare la costituzione di fondi
d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: "conferendo", sono inserite le
seguenti: "o trasferendo"; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi ai
fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli
immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni
altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti
di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni
delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento
degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e
siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai
sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del
demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per
periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e
le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle
finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di
locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui
all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n.
392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo
29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere
incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal
presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il
comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse
agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonche' quelle
relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti,
atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti
ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di
qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le
cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le
cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse
relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.".
2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo, dopo la parola: "adibiti" sono inserite le
seguenti: "o comunque destinati"; b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: "da ripartire"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli immobili ceduti
ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo
dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.".
 
Art. 5
Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale
in materia di definizione di illeciti edilizi

1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, puo' essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 10 dicembre 2004";
2) al secondo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005"; b) al comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005"; c) al comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 10 dicembre 2004"; d) al comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre
2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".
2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DI SPESE DISCREZIONALI

TABELLA 1
(prevista dall'art. 1, comma 6)
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004
milioni di euro
1 MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

1.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sul- la costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superio- re della Magistratura (3.1.5.19 Consiglio Superiore della Magistratura - cap. 2195) TAB C 1,09

Legge n. 17 del 1973: aumento dell'assegnazione annua a fa- vore del Consiglio Nazionale dell'Economia o del Lavoro (3.1.5.18 Consiglio Nazionale dell'Economia e dal Lavoro cap. 2192) TAB C 0,15

Decreto legge n. 95 del 1974: Disposizioni relative al mer- cato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli aziona- ri (Consob) (3.1.2.11 - Consob - cap.1560) TAB C 1,11

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: "Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul ri- ordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2,15 - Scuola superiore del- la pubblica amministrazione - cap. 5217) TAB C 0,40

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabi- lita' generale dello Stato in materia di bilancio:

- art. 9, comma 1 ter; Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 Altri fondi di riserva - cap. 3003) 180,00

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanzia- ria 1980):

- art. 36: assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (31.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) TAB C 5,97

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fonda rotativa per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415) 10,00

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 1984) - art. 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamen- to di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4. - Fondo unico da ripartire investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 12,91

Legge n. 183 del 1989:

- art. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funziona- nale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ri- partire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) 79,11

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di si- stemi informativi automatizzati delle amministrazioni pub- bliche

- art. 4: istituzione dell'Autorita' per l'informatica nel- la pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorita' per l'in- formatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) TAB C 0,47

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdi- zione e controllo della Corte dei conti

- art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) TAB C 8,95

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici

- art. 4: Autorita' per la vigilanza sul lavori pubblici (3.1.2.32 -Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) TAB C 0,75

Legge n.97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane

- art. 2, comma 1: (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) 30,74

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa- zioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) TAB C 0,09

Legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1984:

- art. 2, comma 1, Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 90,99

Legge n. 675 del 1998: Tutela delle persone e di altri sog- getti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della privacy - cap. 1733) TAB C 0,40

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello stato in materia di bilancio. Delega al governo per l'individuazione delle unita' previ- sionali di base del bilancio dello Stato

- art. 7, comma 6: contributo in favore dell'istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ri- cerche e studi economici o congiunturali - cap. 1321) TAB C 0,41

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle te- lecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) TAB C 0,91

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- art. 12, comma 2: (1.2.3.4 Fondo unico da ripartire - in- vestimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 12,91

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

- art. 53, comma 13: Ente Poste Italiane, personale coman- dato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3030) 1,25

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla co- munita' europea:

- art. 23: istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2,37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) TAB C 0,18

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) TAB C 10,02

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e finanze - cap. 3935) TAB C 0,71

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organiz- zazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - cap. 3890) TAB C 80,62 - art, 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio - cap. 3901) TAB C 4,68 - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio - cap. 3911) TAB C 13,94 - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.12.11. - Agenzia delle dogane - cap. 3920) TAB C 11,30

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 ( 3.1,5.2 - Presidenza del Con- siglio dei Ministri - cap. 2115) TAB C 12,82

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

- art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consi- glio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) TAB C 6,27

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi- cap. 2820) TAB C 0,41

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2001):

- art. 121, comma 2: (3.2.3.12 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7100) 4,53 - art. 145, comma 10: Fondo monitoraggio investimenti pub- blici (5.1.2.2 - Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici - cap. 3415) 10,33

Decreto legislativo n. 185 del 2001: Norme generali sul- l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra- zioni pubbliche:

- art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rap- presentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) TAB C 0,16

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca: (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7561) 0,50

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per ope- re pubbliche: (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7562) 2,50

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2004):

- art. 4, comma 215: Fondo nautica da diporto (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1599) 0,50 - art. 4, comma 242: Piccole e medie imprese commerciali (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559) 5,00 - art. 4, comma 242: Fondo di solidarieta' nazionale (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - cap. 7411) 50,00 - art. 4, comma 240: Fondi speciali - Tabelle A e 5: (4.1.5.9 - Fondo speciale - cap. 6856; 4.2.10.1 - Fondo speciale - cap. 9001): 239,42
TABELLA A 96,44

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,35 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0,55 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16,52 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 31,05 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 0,50 MINISTERO DELL'INTERNO 8,73 MINISTERO DELL'AMBIENTE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 0,20 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 2,00 MINISTERO DELLA DIFESA - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 0,30 MINISTERO DELLA SALUTE 36,24
TABELLA B 142,98

MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE 126,49 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 5,00 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4,81 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - MINISTERO DELLA DIFESA - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 6,68 MINISTERO DELLA SALUTE -

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 892,30
-----------------------------------------
1.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 312,69

- CONSUMI INTERMEDI (1) 126,52

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 36,17

- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - Accordi di programma:

- 3.1.2,4. - Poste Italiane - cap. 1502 75,00 - 3.1.2.28. Ferrovie dello Stato - cap. 1541 75,00

TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE 1.205,00

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di ba-
se, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36
per cento, con esclusione di quelle destinate alla

scuola, alla sanita', alla sicurezza e ad interventi di
carattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di ba-
se, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per
conto, con esclusione di quelle destinate alla scuola,
alla sanita', alla sicurezza o ad interventi di caratte-
re sociale.
2 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

2.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 292 del 1990: ordinamento dell'Ente nazionale ita- liano per il turismo ( 3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) TAB C 1,01

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa- zioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) TAB C 1,40

Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:

- art. 12, comma 1: (3.2.3.5 - Strutture turistiche e ri- cettive - cap. 7359)
37,50

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 39,91
----------------------------------------
2.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI
NATURA OBBLIGATORIA 6,53

- CONSUMI INTERMEDI (1) 4,57

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 1,96

TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 46,44

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di ba-
se, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per
cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola,
alla sanita', alla sicurezza e ad interventi di caratte-
re sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per
cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola,
alla sanita', alla sicurezza e ad interventi di caratte-
re sociale.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

3.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 335 del 1995: riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

- art. 13: vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigi- lanza sui fondi pensione - cap. 1990) TAB C 0,09

Legge n. 448 del 1998: misure di finanza pubblica per la stabilizzazione o lo sviluppo:

- art. 80, comma 4: formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) TAB C 0,09

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 0,18
-----------------------------------------
3.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 13,58

- CONSUMI INTERMEDI (1) 8,64

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 4,94

TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI 13,76

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
4 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

4.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 155,06

- CONSUMI INTERMEDI (1) 126,17

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 28,89

TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 155,06

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinato alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza o ad interventi di carattere so-
ciale.
5 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

5.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 794 del 1966: ratifica ed esecuzione della conven- zione internazionale per la costituzione dell'Istituto ita- lo - latino - americano, firmata a Roma il 1 giugno 1966 ( 16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) TAB C 0,10

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle col- lettivita' italiane all'estero (11.1.2.3 - Contributi ad en- ti ed altri organismi - cap. 3105) TAB C 0,11

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa- zioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) TAB C 0,29

Leggo n. 286 del 2003: Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero:

- art. 3 (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3103) 1,14 - art. 6, comma 4: Comitato dei presidenti (11.1.2.3 - Con- tributi ad enti ed altri organismi - cap. 3106) 0,11

TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1,75
---------------------------------------
5.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 47,29

- CONSUMI INTERMEDI (1) 43,59

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 3,71

TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 49,05

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di ba-
se, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per
cento, con esclusione di quelle destinato alla scuola,
alla sanita', alla sicurezza o ad interventi di caratte-
re sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quello destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
6 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

6.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni o le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca: (25.2,3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scien- tifica - cap. 8971) 0,93

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrez- zature e ricerca scientifica - cap. 8968) 2,50

TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA 3,43
6.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 30,58

- CONSUMI INTERMEDI (1) 29,86

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,73
TOTALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 34,01

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
7 MINISTERO DELL'INTERNO

7.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca: (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254) 2,28

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 2,28
--------------------------------------
7.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 50,82

- CONSUMI INTERMEDI (1) 37,95

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 12,88

TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO 53,10

(1) Le datazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
8 MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

8.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 Difesa del mare - capp. 1644, 1646 )TAB C 1,91

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa- zioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) TAB C 2,35

Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali

- art. 10: Regioni a statuto speciale (1.2.3.1 - Programmi di tutela ambientale cap. 7082) 25,80 - art. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531) 13,74

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

- art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'am- biente e per i servizi tecnici cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici cap. 8831) TAB C 3,73

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- art. 46: Fondo investimenti (1.2.3.6 - Fondo unico da ri- partire investimenti tutela del suolo e difesa ambientale - cap. 7090) 192,98

Legge n. 120 del 2002: Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici:

- art. 2, comma 3: Programmi pilota (4.2.3.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7923) 12,50

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette cap. 7227; 2.2.3.13 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7351; 3.2.3.5 - Interventi per Venezia - capp. 7675, 7676; 6.2.3.2 - Difesa del suolo cap. 8531) 21,24

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 274,23
--------------------------------------
8.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 14,85

- CONSUMI INTERMEDI (1) 13,91

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,94

TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO 289,07

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
9 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

9.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante

- art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) TAB C 0,60

Legge n. 549 del 1995: misura di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) TAB C 0,02

Decreto legislativo n. 250 del 1997: istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) 2,54

- articolo 7: (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione ci- vile - cap. 2161)TAB C

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7162; 3.2.3.9 Opere varie - cap. 7512; 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980; 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220) 88,05

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 91,20
--------------------------------------

9.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 144,28

- CONSUMI INTERMEDI (1) 23,94

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 120,34

TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 235,48

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
10 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

10.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):

- art. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazio- ni: (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121) 37,17

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 37,17
10.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 8,40

- CONSUMI INTERMEDI (1) 4,62

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 3,78

TOTALE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 45,57

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
11 MINISTERO DELLA DIFESA

11.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) TAB C 0,04

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 0,04
-------------------------------------
11.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 1.811,82

- CONSUMI INTERMEDI (1) 1.145,75

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 666,07

TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA 1.811,85

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' provisionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 25 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
12 MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

12.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito pesche- reccio, nonche' di riconversione delle unita adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0. - Funzionamento - capp. 1173, 141 3/p, 1414, 1415; 2.1.2.1. - Enti e istituti di ricerca, informa- zione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pe- sca - capp. 1476, 1477, 1482) TAB C 1,21

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solida- rieta' nazionale

- art. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) 50,00

Legge n, 549 del 1995: misuro di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) TAB C 0,23

Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 199, n. 59(3.1.2.1 - Enti e istituti

di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) TAB C 0,50

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2002):

- art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) 103,55

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 155,49
----------------------------------------
12.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 2,90

- CONSUMI INTERMEDI (1) 2,72

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,18

TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI 158,38

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotto del 36 per
cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola,
alla sanita', alla sicurezza e ad interventi di caratte-
re sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per
cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola,
alla sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere
sociale.
13 MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI

13.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei ( 3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2052) TAB C 0,13

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa- zioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) TAB C 1,43

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dallo Stato (legge finanziaria 2001):

- art. 145, comma 87: contributi alle fondazioni lirico-sin- foniche (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3237) 6,46

Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di inter- venti per i beni e le attivita' culturali:

- art. 5, comma 5: Spese di vigilanza e sicurezza in occasio- ne di pubblici spettacoli (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3234) 2,58

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - art. 46: Fondo investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ri- partire - investimenti patrimonio culturale - cap. 7370) 80,90

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca: (2.2.3.2 - Impianti sportivi - cap. 7155; 2.2.3.3 - Patrimonio cultura- le non statale - cap. 7300; 3.2.3.3 - Patrimonio librario statale - cap. 7466; 3.2.3.7 - Patrimonio librario non sta-

tale - cap. 7595; 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7832; 5.2.3.2. - Informatica di servizio - cap. 8082; 6.2.3.3. - Patrimonio culturale non statale - capp. 8319, 8326, 8327, 8328, 8329; 6.2,3.4. - Patrimonio cultura- le statale - cap. 8339; 8.2.3.3. Patrimonio culturale non statale - cap. 8668; 9.2.3.2. - Patrimonio culturale non statale - cap. 8786; 10.2.3.6. - Patrimonio culturale non statale - cap. 8960) 17,08

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2004):

- art. 4, comma 162: Contributi straordinari al Teatro del- l'Opera di Genova (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri or-

ganismi - cap. 3231) 2,50

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 111.07
---------------------------------------

13.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 23,50

- CONSUMI INTERMEDI (1) 23,00

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,50

TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI 134,57

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
14 MINISTERO DELLA SALUTE
14.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) TAB C 0,26

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

- art. 36, comma 14 (3.1.2.13 - Informazione e prevenzione - capp. 3430, 3431) 19,91

Decreto legge n. 17 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (art. 2 comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) TAB C 0,23

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca: (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214) 0,25

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 - Prevenzione del randagismo - cap. 7330) 3,00

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 23,65
---------------------------------------
14.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 7,90

- CONSUMI INTERMEDI (1) 7,13

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,77

TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE 31,54

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1.632,68

TOTALE STANZIAMENTI DISCREZIONALI
NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 2.480,19

- TOTALE CONSUMI INTERMEDI 1.598,35

- TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI 881,85

- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 150,00
TOTALE RIDUZIONI DI SPESA 4.262,87
 
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