Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 25 giugno 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Peper Laura Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/ 2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Peper Laura Patricia, nata il 16 dicembre 1967 a Chago (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta conseguito in Argentina, come attestato dal «Colegio de Psicologos Misiones» (Argentina), al fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attivita' di psicoterapeuta; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Licenciada en Psicologia» rilasciato dalla «Universidad de Buenos Aires» in data 10 febbraio 1993 e rilasciato il 23 aprile 1993; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa al fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003 in cui e' stato espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A mentre per la psicoterapia e' stata ritenuta necessaria una integrazione istruttoria al fine di acquisire una piu dettagliata documentazione in merito alla attivita' psicoterapeutica svolta dalla sig.ra Peper in Argentina; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Preso atto che la sig.ra Peper in data 25 marzo 2004 ha comunicato a questa Amministrazione di rinunciare alla istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia per cui la relativa procedura non puo' essere utilmente proseguita; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Varese in data 18 febbraio 2002, rinnovato in data 17 febbraio 2004 con validita' fino al 26 gennaio 2006 per motivi familiari; Decreta: Alla sig.ra Peper Laura Patricia, nata il 16 dicembre 1967 a Chago (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' estinta. Roma, 25 giugno 2004 Il direttore generale: Mele |
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