Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 14 giugno 2004 |
Approvazione del secondo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto 8 agosto 2000. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»; Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalita' di selezione delle domande, nonche' di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275; Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalita' di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, verificata la regolarita' delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorita' ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili; Visto il D.D. n. 1911/Ric. dell'11 novembre 2003 di ripartizione, per l'anno 2003, delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi al richiamato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a Euro 66.316.552,00, di cui Euro 41.316.552,00 in credito di imposta, sull'apposito stanziamento del Ministero delle economie e delle finanze ed Euro 25.000.000,00 in contributo nella spesa; Visto il D.D. n. 373/Ric. del 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2004, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000; Accertata la residua disponibilita' finanziaria, conseguente all'applicazione del predetto D.D. n. 373/Ric. del 25 marzo 2004; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla formazione di un secondo elenco, previa acquisizione e verifica della necessaria documentazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003; Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il secondo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. l4, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, formato secondo le modalita' indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante. 2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a Euro 6.052.817,48 di cui Euro 3.110.829,63 nella forma del contributo nella spesa Euro 2.941.987,85 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilita' del Fondo agevolazione alla ricerca indicate in premessa. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dello stesso e' data comunicazione agli interessati. 2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonche' l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonche', ove necessario, della certificazione antimafia. Roma, 14 giugno 2004 p. Il direttore: Cobis |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 23 a pag. 25 della G.U. <---- |
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