Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2004
Modalita', criteri ed ammontare dell'erogazione del contributo compensativo a carico del bilancio dello Stato, da corrispondere, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei soggetti creditori per la fornitura dei «Servizi idrici» dello Stato della Citta' del Vaticano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che nell'autorizzare, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Trattato Lateranense con la Santa Sede, la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 a carico del bilancio dello Stato ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2004, unita' previsionale di base n. 2.1.2.8 assegnata al C.R. n. 2 - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche del personale e gli affari generali, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, il compito di stabilire le modalita', i criteri e l'entita' delle erogazioni da effettuarsi a favore dei soggetti creditori;
Visto l'art. 6, del Trattato tra la Santa Sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, il quale, tra l'altro, prevede l'obbligo a carico dello Stato italiano di provvedere a proprie spese, a mezzo degli occorrenti accordi con gli enti interessati, affinche' sia assicurata alla Citta' del Vaticano una adeguata dotazione di acque in proprieta' e sia altresi' assicurato il coordinamento dei servizi pubblici alla stessa connessi;
Vista la convenzione stipulata in data 18 agosto 1931 tra il Ministero delle finanze, il Ministero dei lavori pubblici ed il Governatorato dello Stato della Citta' del Vaticano;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la normativa tariffaria in materia dei servizi idrici emanata con deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Vista l'intesa definitivamente chiarificatrice dell'interpretazione e della attuazione del sopracitato art. 6 del Trattato Lateranense tra l'Italia e la Santa Sede in ordine al regime idrico della Citta' del Vaticano formalizzata con scambio di lettere, rispettivamente, in data 2 gennaio 2004, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in data 13 gennaio 2004, a firma del Segretario di Stato Vaticano, con i relativi allegati che recepisce, tra l'altro, le indicazioni contenute nel testo di convenzione del 1982 e della relativa ultraventennale prassi attuativa concordemente osservata dalle parti;
Considerato che, in base agli impegni internazionali, la Citta' del Vaticano corrisponde esclusivamente un contributo periodico in riconoscimento degli oneri strumentali connessi con il trasporto delle acque;
Ritenuta quindi la necessita' di compensare nella misura riconosciuta congrua l'onere che in base agli impegni internazionali vigenti vengono a gravare sul soggetto fornitore dei servizi allo Stato della Citta' del Vaticano in relazione ai costi per il trasporto delle acque e per il collettamento e la depurazione dei reflui, sia per quanto attiene agli oneri accumulati nel passato, sia per quelli che si determineranno in futuro, in misura annua ricorrente;
Considerata la somma di Euro 1.100.000 che, a titolo straordinario e senza pregiudizio del carattere gratuito dei servizi idrici come statuito dall'art. 6 del Trattato Lateranense, la Santa Sede si e' dichiarata disposta a far versare una tantum dall'Ente fruitore al soggetto erogatore, quale contributo ai costi aggiuntivi nella gestione delle risorse idriche connessi alla salvaguardia della salute umana ed alla protezione del territorio;
Vista la relazione tecnico-illustrativa di accompagnamento all'emendamento governativo al disegno di legge finanziaria 2004, poi recepito e trasposto nell'art. 3, comma 13, della legge n. 350 del 2003 sopra richiamata acquisita agli atti dell'istruttoria, dalla quale risulta che l'arco temporale da considerare agli effetti della disposizione di cui trattasi e' quello decorrente dal 1° gennaio 1998, anche in considerazione della natura giuridica ed economica assunta da quella data dal soggetto erogatore dei servizi idrici ricadenti nell'ambito applicativo del richiamato art. 6 del Trattato Lateranense;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3, comma 13, della citata legge n. 350 del 2003, il soggetto erogatore dei servizi in argomento, e pertanto, creditore del contributo compensativo previsto dal presente decreto e' da individuarsi nella ACEA S.p.a.;
Considerato che al regime giuridico dei servizi idrici dello Stato della Citta' del Vaticano, in virtu' del carattere internazionale del rapporto, non si estende la disciplina tariffaria di ordine interno relativa ai predetti servizi;
Ritenuta la necessita' di procedere, avuto riguardo agli obblighi ed ai diritti che derivano al soggetto gestore in dipendenza degli obblighi internazionali dello Stato italiano nei confronti dello Stato della Citta' del Vaticano, ad una congrua determinazione compensativa degli oneri effettivamente sostenuti;
Considerato che il contributo corrisposto dallo Stato italiano all'ACEA S.p.a., per i servizi resi allo Stato della Citta' del Vaticano in applicazione di un trattato internazionale, non e' assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Ritenuto, a conclusione dell'istruttoria e degli approfondimenti svolti in sede tecnica, che in mancanza dei dati inerenti i costi elementari delle componenti dei singoli servizi, relativamente al servizio di distribuzione dell'acqua potabile ed a quello di collettamento e di depurazione delle acque reflue, quale parametro di riferimento al fine della determinazione del contributo possano essere assunte le relative tariffe vigenti nel tempo applicate all'utenza con le riduzioni necessarie per tenere conto delle peculiari caratteristiche delle utenze vaticane;
Vista la nota datata 25 febbraio 2004, n. 43l/P con i relativi allegati, a firma del presidente di ACEA S.p.a., con la successiva integrazione in data 1° marzo 2004, con cui la predetta societa', coerentemente con i criteri definiti secondo le intese raggiunte in sede tecnica ed indicati nella nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 319 del 20 febbraio 2004, a firma del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche del personale e gli affari generali, ha fornito i dati di competenza relativamente a ciascun anno dal 1998 al 2003 concernenti i costi afferenti il servizio di adduzione idrica, di collettamento e di depurazione, tenendo conto del contributo per il servizio idrico a carico dello Stato della Citta' del Vaticano, calcolato in base al testo di convenzione del 1982, sopracitata, comprensivo della rivalutazione annuale secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) nel tempo vigenti, come specificato in dispositivo;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto ha per oggetto modalita', criteri ed ammontare dell'erogazione del contributo compensativo a carico del bilancio dello Stato da corrispondere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», a favore dei soggetti creditori per la fornitura del servizio di adduzione idrica e di quelli connessi, di collettamento e di depurazione delle acque reflue, in seguito nel loro insieme definiti «servizi idrici», dello Stato della Citta' del Vaticano, in virtu' dell'art. 6 del Trattato Lateranense reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, ed in conformita' agli impegni attuativi conseguenti.
 
Art. 2.

Contributo compensativo dei costi dei servizi idrici

1. Il contributo da erogarsi ai soggetti creditori, nel limite massimo fissato dall'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3, comma 13, della legge n. 350 del 2003, compensa i costi connessi alla gestione e alla manutenzione delle reti di trasporto della dotazione di acque assicurata in proprieta' dello Stato della Citta' del Vaticano ai fini e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del Trattato Lateranense, per le esigenze di approvvigionamento all'interno delle Mura Leonine ed all'esterno delle stesse, a servizio delle sedi di dicasteri e di enti centrali della Chiesa a tal fine indicati nell'elenco previsto dall'intesa richiamata in premessa. Il contributo medesimo compensa altresi' i costi connessi alla gestione e alla manutenzione delle reti e degli impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle utenze all'interno e all'esterno delle Mura Leonine, come sopra precisato.
 
Art. 3.

Criteri di determinazione del contributo

1. Per le esigenze di approvvigionamento per usi civili ed irrigui specificate all'art 2, ed ai fini della determinazione compensativa degli oneri connessi, la dotazione idrica di riferimento e' allo stato da considerarsi, come specificato nell'art. 2 dell'intesa evocata in premessa, il totale di 1.119 once risultante dalla Convenzione del 18 agosto 1931 e successive integrazioni (60 once di acqua potabile e 1059 once di acqua non potabile, storicamente di proprieta' della Santa Sede, denominata Acqua Paola), con le eventuali modifiche nelle quantita' che, all'interno del totale, si rendessero opportune per le esigenze della Citta' del Vaticano e che venissero concordate fra le Parti, senza variazioni di oneri globali.
2. La quantificazione del contributo, e' effettuata in funzione dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto gestore, determinati secondo i criteri indicati ai commi successivi e applicati ai consumi misurati dallo stesso soggetto.
3. Per il servizio di approvvigionamento idrico, ai fini della determinazione del contributo, sono calcolati:
a) relativamente all'acqua non potabile (Acqua Paola) i soli costi di vettoriamento, da aggiornare annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) del mese di dicembre;
b) relativamente all'acqua potabile, i costi del servizio di distribuzione, facendo riferimento alla tariffa base, applicata all'utenza indipendentemente dai consumi, senza applicazioni delle maggiorazioni per le eventuali eccedenze.
4. Per i servizi di collettamento e di depurazione, ai fini della determinazione del contributo, i costi sono calcolati applicando alla tariffa una riduzione forfettaria che tiene conto delle incidenza sulla struttura delle componenti di costo delle specifiche caratteristiche delle utenze vaticane. La riduzione forfettaria, determinata nella misura del 35%, tiene conto:
della mancata incidenza del costo per la remunerazione del capitale investito (7%) che non ricorre nel caso di specie;
del coefficiente di dispersione dei volumi idrici addotti, affluenti al sistema fognario-depurativo (20%);
della incidenza in termini di ammortamento del contributo straordinario da erogarsi da parte della Santa Sede, secondo l'Intesa richiamata in premessa, direttamente al soggetto gestore (3%);
della incidenza di ulteriori riduzioni ascrivibili alle economie di scala derivanti dalla dimensione gestionale, alla efficacia della dotazione infrastrutturale presente sul territorio servito, all'applicazione del principio di correlazione tra valore tariffario e qualita' dell'acqua scaricata che nella fattispecie dell'acqua Paola e' di qualita' superiore a quella degli scarichi civili.
5. L'ammontare della componente del contributo compensativo, posta annualmente a carico del bilancio dello Stato, e' determinato al netto della contribuzione periodica evocata nell'art. 3 dell'Intesa di cui in premessa, corrisposta da parte dello Stato della Citta' del Vaticano direttamente al soggetto gestore del servizio in riconoscimento degli oneri strumentali connessi con il trasporto di acque di proprieta' dello Stato della Citta' del Vaticano.
 
Art. 4.

Importo del contributo e modalita' di corresponsione

1. L'importo del contributo compensativo, calcolato con i criteri indicati all'art. 3 per la componente relativa ai costi pregressi sostenuti dal soggetto gestore dei servizi idrici risultante creditore nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2003 e da versarsi in un'unica soluzione, e' determinato in ragione di euro 16.506.614,30 di cui:
euro 2.607.071,92 per l'anno 1998;
euro 2.627.743,46 per l'anno 1999;
euro 2.667.952,63 per l'anno 2000;
euro 2.740.869,77 per l'anno 2001;
euro 2.811.088,66 per l'anno 2002;
euro 3.051.887,86 per l'anno 2003.
2. Agli importi di cui al comma precedente, limitatamente a ciascuna delle annualita' dal 1998 al 2002, sono altresi' applicati gli interessi legali nella misura vigente nel tempo e con decorrenza, per ciascuna annualita', dal 1° gennaio successivo alla annualita' di credito maturata e fino al 31 dicembre 2002, come di seguito specificato:
euro 312.897,59 per l'anno 1998;
euro 243.595,10 per l'anno 1999;
euro 176.218,27 per l'anno 2000;
euro 82.226,09 per l'anno 2001.
3. La componente di contributo compensativo a ristoro dei costi dei servizi da erogare, posta in via continuativa a carico del bilancio dello Stato, e' calcolata, con i criteri indicati dall'art. 3, sulla base delle misurazioni dei consumi a consuntivo effettuate e autocertificate semestralmente dal soggetto gestore ed e' corrisposta con decorrenza dall'anno 2004 dietro presentazione di relativa nota di credito.
4. Le somme previste dai commi precedenti sono erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore dei soggetti risultanti creditori con imputazione al capitolo 1366 u.p.b. 2.1.2.8. Centro di responsabilita' n. 2 Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 2004 e successivi.
 
Art. 5.

Soggetto creditore

1. Il soggetto creditore del contributo compensativo di cui all'art. 4, per il periodo considerato dal presente decreto decorrente dal 1° gennaio 1998, e' individuato nella ACEA S.p.a., quale gestore dei servizi idrici forniti allo Stato della Citta' del Vaticano, o dal diverso soggetto creditore che sara' indicato dalla stessa societa' all'atto del pagamento, in quanto fornitore del servizio nell'arco temporale di riferimento.
 
Art. 6.

Misure per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 3, comma 13, della legge n. 350 del 2003, e con imputazione di spesa al capitolo indicato all'art. 4, comma 4, potranno essere realizzate misure ed azioni volte, previa intesa fra le Parti, ad ottimizzare, nel comune interesse, l'uso delle risorse idriche.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2004
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 76
 
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