Gazzetta n. 159 del 9 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 giugno 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Garcia Veronica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Fernandez Garcia Veronica, nata a Santander (Spagna) il 19 aprile 1977, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Spagna ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» rilasciato dalla «Universidad Pontificia de Salamanca» in data 18 ottobre 2000;
Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Oficial de Psicologos» di Santander a partire dal 19 novembre 2003;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 febbraio 2004;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Fernandez Garcia Veronica, nata a Santander (Spagna) il 19 aprile 1977, cittadina spagnola e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulla seguente materia:
a) psicologia clinica.

Roma, 24 giugno 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni.
 
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