Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
PROVVEDIMENTO 1 luglio 2004 |
Modalita' di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 516, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86; Visto l'elenco dei candidati selezionati per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' per le attivita' e le funzioni connesse, pubblicato in data 30 giugno 2004 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario; Considerata l'esigenza di evitare che l'intervallo temporale intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati e la data di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari possa in qualche modo produrre indesiderabili soluzioni di continuita' nel rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi con vincite in denaro, anche alla luce degli investimenti sostenuti dagli operatori del settore in un periodo di espansione del mercato; Dispone: Art. 1. Oggetto del provvedimento Il presente provvedimento stabilisce le modalita' di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari. |
| Art. 2. Rilascio dei nulla osta 1. Nell'intervallo temporale di cui all'art. 1, i nulla osta per la messa in esercizio sono rilasciati, ove ne ricorrano le condizioni, a tutti coloro che ne fanno richiesta con le modalita' di cui alla circolare n. 1/COA/DG del 26 febbraio 2004. 2. A partire dal 26 luglio 2004, i nulla osta per la messa in esercizio sono rilasciati esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato le relative convenzioni di concessione. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 1° luglio 2004 Il direttore generale: Tino |
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