Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 25 giugno 2004 |
Riconoscimento, al sig. Negrini Stefano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Negrini Stefano, nato il 21 giugno 1975 a Foligno (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Madrid» (Spagna) cui e' iscritto dal 26 dicembre 2003 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Perugia in data 20 luglio 2000 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado ed Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte» spagnolo del 9 ottobre 2003; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Art. 1. Al sig. Negrini Stefano, nato il 21 giugno 1975 a Foligno (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di Abogado cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 25 giugno 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia, scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 2) diritto processuale penale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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