Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 giugno 2004
Riconoscimento, al sig. Iniotakis Aristeidis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Iniotakis Aristeidis, nato a Iraklio (Grecia) il 16 febbraio 1977, cittadino greco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologo conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea in «Psicologia - Indirizzo: Psicologia Clinica e di comunita» conseguito presso l'Universita' degli studi di Padova e riconosciuto equipollente alla corrispondente laurea in psicologia rilasciata dalle universita' greche con provvedimento del «Centro Interuniversitario per il riconoscimento dei titoli di studio esteri» della Repubblica ellenica rilasciato il 18 marzo 2003;
Considerato che il sig. Iniotakis e' abilitato all'esercizio della professione di psicologo su tutto il territorio greco con provvedimento della amministrazione prefettizia di Iraklio - Settore della salute pubblica del 17 ottobre 2003;
Ritenuto pertanto che ai sensi degli articoli 1, lettera a), 3° trattino e 3, lettera a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 115/1992 - e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologo in Grecia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003 in cui, con il conforme parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 15 dicembre 2003, era stato espresso parere favorevole per l'iscrizione alla sez. A dell'albo degli psicologi con l'applicazione di misure compensative dovute alle differenze ravvisabili tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante;
Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. Iniotakis in data 26 gennaio 2004 a seguito dello svolgimento di un tirocinio annuale svolto dall'istante presso l'azienda USLL 18 di Rovigo dal 15 settembre 2002 al 14 settembre 2003, come documentato in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Decreta:
Al sig. Iniotakis Aristeidis, nato a Iraklio (Grecia) il 16 febbraio 1977, cittadino greco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 25 giugno 2004
Il direttore generale: Mele
 
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