Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 giugno 2004 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», riferita all'olio extravergine di oliva. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, e' stata prorogata fino al 9 luglio 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60900; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva; Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.c.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via dei Macabraccia n. 8, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 2004 Il direttore generale: Abate |
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