Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 giugno 2004 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli, e alimentari; Visto il decreto 3 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, con il quale l'organismo di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassi, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 13 luglio 2001, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione; Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 3 luglio 2001 per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato; Considerato che l'associazione produttori Fiore Sardo, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassi, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 luglio 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 luglio 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 2004 Il direttore generale: Abate |
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