Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 giugno 2004
Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Lucca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Lucca
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994), recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955;
Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro;
Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;
Vista la richiesta di determinazione della tariffa minima di facchinaggio pervenuta a questo ufficio dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;
Visto il decreto del 26 giugno 1997, con cui la direzione provinciale del lavoro di Lucca ha provveduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio valide, per il successivo biennio, nel territorio provinciale;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonche' le associazioni di rappresentanza del settore cooperativo in data 18 giugno 2004;
Considerate tutte le osservazioni ed i rilievi fatti dalle parti interessate nel corso degli incontri svolti;
Decreta:
Art. 1.
La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio che dovra' essere applicata nel territorio della provincia di Lucca e' la seguente:
a) tariffa oraria valida per tutti i settori produttivi Euro 14,00 a decorrere dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2005;
b) tariffa oraria valida per tutti i settori produttivi Euro 14,56 a decorrere dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.
Vengono inoltre stabilite le seguenti maggiorazioni:
1) lavoro straordinario (oltre le otto ore) + 30%;
2) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) + 40%;
3) lavoro festivo + 50%.
 
Art. 2.
Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Lucca, 21 giugno 2004
Il direttore provinciale: Sarti
 
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