Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 30 giugno 2004, n. 29 |
Legge 23 dicembre 2002, n. 289, art. 93. Istruzioni per la riconduzione in bilancio delle gestioni non aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. |
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Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
L'art. 93, comma 8, della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2004 (il termine originario era il 1° luglio 2003 ed e' stato prorogato da ultimo con decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47) le altre gestioni fuori bilancio sono ricondotte al bilancio dello Stato, alla cui entrata sono versate le relative disponibilita', per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base, fatte salve quelle indicate dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni. Gli articoli da 1 a 19 della suddetta legge n. 559/1993, contengono particolari disposizioni relative ad alcune specifiche gestioni, le quali, tra l'altro, nella maggioranza dei casi sono gia' state ricondotte in bilancio; il successivo art. 20 individua, invece, quelle escluse dalla soppressione in quanto caratterizzate da entrate derivanti prevalentemente da contribuzione da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi e che non superino annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni. In esecuzione dell'art. 93, comma 8, della citata legge n. 289/2002, e' stata emanata la direttiva del Ragioniere generale dello Stato del 4 aprile 2003, con allegata la nota di indirizzo, recante i criteri per l'individuazione delle gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, che qui di seguito si riportano: natura pubblicistica dei fondi: le risorse finanziarie devono essere di provenienza dello Stato e/o delle altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese l'Unione europea ed altre istituzioni sovranazionali. Nell'ipotesi di provenienza mista (pubblico e privato) va considerata la prevalenza pubblicistica dei fondi; autoalimentazione e vincolo di destinazione: i «rientri» costituiscono fonte di autoalimentazione e sono vincolati al perseguimento delle finalita' del fondo; natura dei rientri: i rientri del fondo provengono dai beneficiari dei provvedimenti, a titolo di parziale o totale restituzione; rotativita' parziale: nell'ipotesi di fondi misti il fondo va considerato rotativo soltanto per la parte relativa alle erogazioni per le quali e' previsto il «rientro»; specialita' del fondo: nell'ipotesi che il fondo sia sorretto da speciali disposizioni, che ne determinano in ambito ordinamentale e/o istituzionale l'ordinarieta' della gestione, lo stesso va considerato rotativo. In applicazione della suddetta direttiva e sulla scorta delle certificazioni pervenute dagli uffici centrali del bilancio interessati, sono stati individuati i fondi rotativi in essere presso i seguenti Ministeri: ambiente e tutela del territorio (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2003), istruzione, universita' e ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2003, attivita' produttive (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2003), economia e finanze (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2003), politiche agricole e forestali (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2003), lavoro e della politiche sociali (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2004). Le gestioni fuori bilancio elencate nei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le quali permangono (parzialmente o totalmente) le caratteristiche della rotativita', restano conseguentemente autorizzate alla gestione in contabilita' speciale, mentre per tutti i rimanenti fondi non menzionati in alcun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in assenza delle caratteristiche proprie della rotativita', si dovra' procedere alla riconduzione al bilancio dello Stato, mediante versamento delle relative disponibilita' ai capitoli di entrata. Di conseguenza, a partire dal 1° luglio 2004, non potranno piu' essere disposti pagamenti a carico delle contabilita' speciali e dei c/c di tesoreria centrale relativi alle gestioni non aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. Entro il successivo 31 luglio 2004 dovranno essere effettuati i versamenti delle disponibilita' esistenti sui predetti conti ai capitoli di entrata di seguito indicati, con espressa indicazione della contabilita' speciale di provenienza, della causale specifica completa della legge, dell'articolo e del tipo di intervento, per la successiva riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base: cap. n. 3501 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero dell'economia e delle finanze da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002; cap. n. 3585 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero delle politiche agricole e forestali da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002; cap. n. 3610 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero delle attivita' produttive da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002; cap. n. 3625 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002; cap. n. 3655 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002; cap. n. 3678 (di nuova istituzione) Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002. Sugli stessi capitoli dovranno essere parimenti versate le ulteriori somme che dovessero eventualmente affluire sulle predette contabilita' speciali (a titolo di rimborso o altro) e cio' fino alla data di definitiva chiusura delle medesime, che avverra' in data 1° dicembre 2005, per permettere la completa sistemazione dei pagamenti gia' disposti al 30 giugno 2004. La riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato alle pertinenti unita' previsionali di base sara' richiesta a cura delle competenti amministrazioni, ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002. Le amministrazioni centrali avranno cura di verificare che gli organismi gestori esterni delle contabilita' speciali ed i titolari dei conti correnti di tesoreria centrale provvedano ad effettuare i predetti versamenti e che ne diano comunicazione a questo Dipartimento, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (IGEPA), Ufficio XII. Con il completamento dei versamenti, in data 1° dicembre 2005 l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni provvedera' alla chiusura di tutte le contabilita' speciali e conti correnti di tesoreria centrali. La riconduzione in bilancio riguardera' tutte le disponibilita' delle contabilita' speciali e/o dei conti correnti di tesoreria centrale gestiti fuori bilancio e poiche' le stesse somme dovranno essere comunque ritrasferite alle varie iniziative, il versamento al bilancio e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa, consentira' l'assunzione degli impegni in conto competenza dell'anno in corso delle corrispondenti unita' previsionali di base. Qualora nei futuri esercizi si dovesse verificare l'ipotesi di recupero a seguito di revoche o per altro titolo, le somme che riaffluiranno al bilancio dello Stato dovranno essere riassegnate al capitolo di spesa corrispondente alla medesima finalita', con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa richiesta dell'Amministrazione. La richiesta di riassegnazione dovra' essere trasmessa, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, I.G.P.B., nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 10 novembre 1999. Per le iniziative gia' concesse e deliberate dagli organismi gestori esterni alla data del 30 giugno 2004 sara' trasmesso all'U.C.B. competente un decreto Ministeriale ricognitorio con allegato elenco di dettaglio delle singole pratiche (delibera di concessione, estremi del creditore, entita' della somma, anno di riferimento, vincoli, etc.). Per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei fondi per i quali permangono le caratteristiche della rotativita', e' stata introdotta la categoria dei fondi misti, caratterizzati da una quota-parte di intervento rotativo (autorizzato al mantenimento fuori bilancio) ed una quota-parte di intervento che non prevede rientri, da gestire in bilancio. Conseguentemente i fondi misti di cui trattasi saranno gestiti fuori bilancio per la quota-parte rotativa secondo la precedente configurazione, mentre per la quota-parte non rotativa (parte dell'intervento a fondo perduto che non prevede rientri), in alternativa alle ordinarie procedure di spesa, l'Amministrazione potra' adottare, con proprio decreto, specifiche norme regolamentari, nel rispetto del controllo preventivo di legalita'. Per quanto riguarda l'individuazione delle iniziative cofinanziate dall'U.E. e/o dalle regioni che, come indicato nei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno ricevuto una specifica declaratoria di rotativita' con autorizzazione al mantenimento della gestione fuori bilancio, dovra' farsi luogo nella prima fase dell'operazione ad una elencazione dettagliata degli interventi effettivamente cofinanziati e ove cio' non fosse possibile per ragioni tecniche e/o temporali, occorrera' predisporre, sempre a cura delle Amministrazioni, un elenco delle pratiche (e degli importi) per le quali non si riscontrino le caratteristiche per il cofinanziamento e come tali da gestire in bilancio. Per il Fondo agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) esistente presso il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, da ricondurre in bilancio nei modi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2003 emesso ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289/2002, il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, emesso ai sensi dell'art. 72 della medesima legge finanziaria, ha previsto alcune modifiche che renderanno necessaria l'emanazione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per effetto del decreto ministeriale 10 ottobre 2003, taluni interventi gestiti dal M.I.U.R. hanno acquisito le caratteristiche di parziale rotativita' e conseguentemente essi devono intendersi autorizzati al mantenimento della gestione fuori bilancio, limitatamente alla quota parte che prevede i rientri, in ossequio anche alla loro legge istitutiva. Nulla e' innovato dal punto di vista delle rendicontazioni dei fondi rotativi, come previste dalle leggi n. 1041 del 25 novembre 1971 e n. 559 del 23 dicembre 1993. Nell'elenco allegato alla presente circolare sono riportate le singole gestioni interessate alla riconduzione in bilancio, con l'indicazione della tipologia di gestione. Per tutti gli interventi connessi alla sezione di credito cinematografica e teatrale (F.U.S.) gestito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, si precisa che con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e' stata prevista la soppressione dei fondi di cui alle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, con contemporanea istituzione del nuovo fondo (da gestire in bilancio) per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (art. 12, decreto legislativo n. 28/2004). Il medesimo decreto legislativo, tuttavia, ha stabilito come norma transitoria che la gestione finanziaria del suddetto nuovo fondo resti affidata alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., per un periodo di dodici mesi a partire dalla sua entrata in vigore (art. 12, comma 8) e di conseguenza la presente circolare si applichera' per quest'ultima gestione dopo la scadenza del termine. Roma, 30 giugno 2004 Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli |
| Allegato
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