Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 giugno 2004
Misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola;
Visto il regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione del 30 dicembre 2003 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio;
Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del citato regolamento n. 2336/2003 che prevedono che ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione UE le informazioni relative all'alcole etilico di origine agricola ed all'alcole etilico di origine non agricola;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990)»;
Vista la nota n. 2296 del 27 maggio 2004 con la quale l'Agenzia delle dogane comunica di fornire, nel rispetto dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 2336/2003, le informazioni relative alle importazioni ed esportazioni dell'alcole etilico e quelle relative alla produzione dell'alcole etilico di origine agricola;
Ritenuto di avvalersi della facolta' di istituire, per la raccolta di alcune informazioni, un regime di dichiarazioni per i produttori e gli importatori di alcole etilico di origine agricola;
Decreta:
Art. 1.
Ai fini del presente decreto s'intende per:
1) «alcole etilico di origine agricola» il prodotto di cui ai codici della nomenclatura combinata:
ex 2207 10 00 10 (alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol., ottenuto a partire dai prodotti di cui all'allegato I del Trattato);
ex 2207 20 00 10 (alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato);
ex 2208 90 91 10 e 2208 90 99 10 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato);
2) «Ministero» il Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - D.G. per le Politiche agroalimentari - Ufficio Pagr IX, via XX settembre n. 20 - 00197 Roma (fax n. 064814377; e-mail polcee3@politicheagricole.it).
 
Art. 2.
1. In applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) 2336/2003 i produttori di «alcole etilico di origine agricola» comunicano al «Ministero» il volume delle scorte di «alcole etilico di origine agricola» giacenti al termine di ogni anno solare.
La comunicazione e' effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno utilizzando il modello allegato I al presente decreto e riguarda le giacenze risultanti dalla contabilita' relativa all'anno precedente, ad esclusione dei volumi di alcole detenuto per conto degli organismi pubblici.
2. I produttori e gli importatori di «alcole etilico di origine agricola» comunicano al «Ministero», utilizzando il modello allegato II al presente decreto, le quantita' di «alcole etilico di origine agricola» smaltite, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 2336/2003:
entro il 30 aprile di ogni anno per le quantita' relative al trimestre 1° gennaio-31 marzo;
entro il 31 luglio di ogni anno per le quantita' relative al trimestre 1° aprile-30 giugno;
entro il 31 ottobre di ogni anno per le quantita' relative al trimestre 1° luglio-30 settembre;
entro il 31 gennaio di ogni anno per le quantita' relative al trimestre 1° ottobre-31 dicembre.
3. I produttori di «alcole etilico di origine agricola» comunicano al «Ministero», utilizzando il modello allegato III al presente decreto, le stime della produzione di «alcole etilico di origine agricola», suddivise per semestre:
entro il 31 luglio di ogni anno le stime della produzione relative al periodo 1° luglio-31 dicembre;
entro il 31 gennaio di ogni anno le stime della produzione relative al periodo 1° gennaio-30 giugno;
4. Le quantita' di alcole oggetto delle comunicazioni di cui al presente articolo sono espresse in ettolitri di alcole puro e sono riferite ai singoli stabilimenti. Gli allegati I, II e III possono essere prelevati dal sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
5. L'AG.E.A. comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno, le quantita' di alcole giacenti al termine di ciascun anno solare suddivise in quantita' di alcole di proprieta' e quantita' di alcole detenute per conto della Commissione europea.
 
Art. 3.
In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 2336/2003 la comunicazione prevista al paragrafo 2 del precedente art. 2 e relativa al primo trimestre 2004 e' effettuata entro il 31 luglio 2004.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma 11 giugno 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 66
 
Allegato I
SCORTE DI ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA

----> Vedere allegato a pag. 38 della G.U. <----
 
Allegato II
VOLUME SMALTITO DI ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA

----> Vedere allegato a pag. 39 della G.U. <----
 
Allegato III
STIME DELLA PRODUZIONE DI ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA
PER L'ANNO IN CORSO

----> Vedere allegato a pag. 40 della G.U. <----
 
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