Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 luglio 2004
Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, e' stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR;
Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2004;
Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2004 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);
Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:
rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,754%;
media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 2,115%;
Ritenuti validi i dati sopra indicati;
Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 e' pari al 3,30%.
In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2004 e' pari al 4,10%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2004
p. Il direttore generale: Carpentieri
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone