Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n. 119
Testo del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 7 maggio 2004), coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto dagli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Funzioni del commissario straordinario e programmi
per le imprese del gruppo (( 1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, puo' autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa»;
c) il comma 2 e' abrogato:
d) al comma 3, le parole: «Il commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario», e le parole: «al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1»;
e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2003, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2004) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Funzioni del commissario straordinario). - 1.
Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello
stato di insolvenza, provvede all'amministrazione
dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento
dello stato di insolvenza.
1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione
del programma di ristrutturazione, puo' autorizzare il
commissario straordinario al pagamento di creditori
anteriori, quando cio' sia necessario per evitare un grave
pregiudizio alla continuazione dell'attivita' d'impresa o
alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.
2. (Abrogato).
3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81
del decreto legislativo n. 270, il commissario
straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita'
produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza
dell'impresa di cui all'art. 2, comma 1.
3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di
cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella
relativa alla capogruppo, a norma dell'art. 4, comma 2,
ovvero in via autonoma, attraverso un programma di
ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel
rispetto dei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3».
 
Art. 2.
Programma di ristrutturazione
1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) al comma 1, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; le parole: «sentito il commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili»;
00a) al comma 1-bis, le parole: «Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dell'insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1,»; ))

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo» sono inserite le seguenti: «, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Un estratto della relazione e del programma e' pubblicato, (( tempestivamente, )) in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita' stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270»; (( b-bis) al comma 4, le parole: «su richiesta del commissario» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il commissario»; ))
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il programma di cessione e' presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Accertamento dello stato di insolvenza e
programma di ristrutturazione). - 1. Il tribunale, con
sentenza pubblicata entro undici giorni dalla comunicazione
del decreto di cui all'art. 2, comma 2, sentiti il
commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il
debitore nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, dichiara
lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), d) ed
e), del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina,
con riferimento alla data del decreto di ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di
cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili;
1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di
dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti
l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti
dall'art. 1, cessano gli effetti del decreto di cui
all'art. 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di
nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro
delle attivita' produttive il programma di cui all'art. 54
del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), del decreto
medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui
all'art. 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori
persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni,
emesse o garantite dall'impresa in amministrazione
straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al
giudice delegato la relazione contenente la descrizione
particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista
dall'art. 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata
dallo stato analitico ed estimativo delle attivita' e
dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
2-bis. Un estratto della relazione e del programma e'
pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con
l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione
e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a
rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita'
stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con
riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'art.
59 del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine
per la presentazione del programma puo' essere prorogato
dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di
ulteriori novanta giorni.
4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del
programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile
adottare il programma di cessione dei complessi aziendali
di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario
straordinario, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando
la disciplina dell'art. 70 del decreto legislativo n. 270.
4-bis. Il programma di cessione e' presentato dal
commissario straordinario entro sessanta giorni dalla
comunicazione della mancata autorizzazione del programma di
ristrutturazione. Se il programma di cessione e'
autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la
prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
non superiore a due anni, decorrenti dalla data
dell'autorizzazione.».
 
Art. 3.
Concordato
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali» sono sostituite dalle seguenti: «o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria» (( e dopo le parole: «o ad alcune categorie di essi» sono inserite le seguenti: «nonche' a societa' da questi partecipate»; ))
c) al comma 1 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate (( o societa', costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. )) Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato»;
d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario puo' chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilita' di proporre il concordato»;
e) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola societa' cui la proposta di concordato si riferisce»;
f) il comma 3 e' soppresso;
g) al comma 4 le parole: «definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite» sono soppresse;
h) al comma 5 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione»;
i) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; (( nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. )) Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o piu' quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. (( Comunica, inoltre, con le stesse modalita', il provvedimento di cui al comma 7. )) I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (( I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione )) sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalita' di cui al presente comma»;
l) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. (( Il giudice delegato stabilisce altresi' i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo e' gia' stato ammesso al voto»; ))
m) al comma 8, primo periodo, le parole: «della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto»; nel secondo periodo le parole: «della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima»; (( nel quarto periodo, dopo le parole: «I creditori che non fanno pervenire il proprio voto», sono inserite le seguenti: «o che non si legittimano al voto» e le parole: «si ritengono consenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato»; )) il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;
n) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Se la maggioranza di cui al comma 8 e' raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso (( la maggioranza di cui al comma 8, )) puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili»;
o) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. La sentenza che approva o respinge il concordato e' pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza e' provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresi', in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle societa' . Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attivita' produttive. La sentenza puo' essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalita' sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne puo' sospendere l'efficacia esecutiva»;
p) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario puo' presentare al Ministro delle attivita' produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione e' autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a) del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non e' tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non e' autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4-bis (Concordato). - 1. Nel programma di
ristrutturazione il commissario straordinario puo'
prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un
concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le
condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato puo'
prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori
appartenenti a classi diverse;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o
giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra
operazione societaria; in particolare, la proposta di
concordato puo' prevedere l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni o
quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o
altri strumenti finanziari e titoli di debito;
c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attivita'
delle imprese interessate dalla proposta di concordato.
Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o
societa' da questi partecipate o societa', costituite dal
commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato.
Come patto di concordato, potranno essere trasferite
all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'art. 6,
promosse dal commissario straordinario fino alla data di
pubblicazione della sentenza di approvazione del
concordato.
1-bis. La presentazione della proposta di concordato
comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento
del passivo. Anche prima della presentazione, il
commissario straordinario puo' chiedere al giudice delegato
di disporre la sospensione delle operazioni di verifica
dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilita'
di proporre il concordato.
2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu'
societa' del gruppo sottoposte alla procedura di
amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia
delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia
possono conseguire trattamenti differenziati, pur
all'interno della stessa classe di creditori, a seconda
delle condizioni patrimoniali di ogni singola societa' cui
la proposta di concordato si riferisce.
3. (Comma soppresso).
4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni
dall'autorizzazione del Ministro delle attivita'
produttive, di cui all'art. 57 del decreto legislativo n.
270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il
commissario straordinario trasmette alla cancelleria del
tribunale copia del programma autorizzato, depositando
presso il giudice delegato istanza di concordato.
5. La proposta di concordato, quale parte integrante
del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'art. 4,
comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di
concordato deve essere pubblicato il provvedimento del
giudice delegato che fissa il termine entro il quale
l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro
interessato possono depositare presso la cancelleria del
tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie
osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi
indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo
termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei
creditori possono depositare istanza di ammissione dei
propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.
6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato,
con la collaborazione del commissario straordinario, forma
gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e
di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e
delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di
strumenti finanziari che non consentano l'individuazione
nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi
nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di
ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi
dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli
esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del
tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice
delegato. Il commissario straordinario comunica senza
ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a
spese della procedura, in due o piu' quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra
modalita', anche telematica, determinata dal giudice
delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto
deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i
creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione.
Comunica inoltre, con le stesse modalita', il provvedimento
di cui al presente comma. I creditori esclusi, in tutto o
in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare
opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo
la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono
impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi
dell'art. 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I
termini per proporre opposizione sono determinati in
quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in
trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti
dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi
effettuata secondo le modalita' di cui al presente comma.
7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al
comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il
termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con
riserva sono chiamati a votare sulla proposta di
concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni
successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto
deposito degli elenchi di cui al comma 6 il giudice
delegato stabilisce altresi' i criteri di legittimazione al
voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo
complessivo e' gia' stato ammesso al voto.
8. Il concordato e' approvato se riporta il voto
favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza
dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse
classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta
il voto favorevole dei creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da
fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel
termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma,
ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita'
ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori
che non fanno pervenire il proprio voto o che non si
legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono
favorevoli all'approvazione del concordato.
9. Se la maggioranza di cui al comma 8 e' raggiunta, il
tribunale approva il concordato con sentenza in camera di
consiglio. Quando sono previste diverse classi di
creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo periodo del comma 8, puo'
approvare il concordato nonostante il dissenso di una o
piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i
creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle altre alternative concretamente
praticabili.
10. La sentenza che approva o respinge il concordato e'
pubblicata, oltre che a norma dell'art. 17 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione
di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e,
se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta
idonea, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti
con la sentenza stessa. La sentenza e' provvisoriamente
esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i
creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore
all'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria; determina altresi', in caso di concordato
con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei
beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi
nell'attivo delle societa'. Il commissario straordinario o,
nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore,
provvedono, anche in pendenza di impugnazione,
all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il
controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle
attivita' produttive. La sentenza puo' essere impugnata
dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal
commissario straordinario, con atto di citazione avanti la
corte d'appello, entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le
modalita' sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non
ne puo' sospendere l'efficacia esecutiva.
11. La procedura di amministrazione straordinaria si
chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che
approva il concordato.
11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attivita' d'impresa,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza
che respinge il concordato, il commissario straordinario
puo' presentare al Ministro delle attivita' produttive un
programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi
dell'art. 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
n. 270. Se il programma di cessione e' autorizzato, la
prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere, in deroga
a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto
legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni,
decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di
cessione. Se il programma di cessione non e'
tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non e'
autorizzato, il tribunale, sentito il commissario
straordinario, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in
ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti
dagli organi della procedura».
 
Art. 4.
Accertamento del passivo
1. L'articolo 4-ter del decreto n. 347 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4-ter (Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerita' e speditezza, e' disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270. (( 2. Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato, )) si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato».
 
Art. 4-bis.
Effetti del decreto di ammissione immediata
all'amministrazione straordinaria (( 1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresi' gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Ammissione immediata all'amministrazione
straordinaria). - 1. L'impresa che si trovi nelle
condizioni di cui all'art. 1 puo' richiedere al Ministro
delle attivita' produttive, con istanza motivata e
corredata di adeguata documentazione, presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede
principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'art. 1.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1
all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di
amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario
straordinario, con le modalita' di cui all'art. 38 del
decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri
fissati dal medesimo Ministro.
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo
spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario
straordinario della gestione dell'impresa e
dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.
Determina altresi' gli effetti di cui all'art. 48 del
decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e
47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle
controversie, anche in corso, relative a rapporti di
diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il
commissario straordinario.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato
immediatamente al competente tribunale».
 
Art. 4-ter.
Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347 (( 1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il Ministro delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle attivita' produttive»;
b) al comma 2, le parole: «al Ministro delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero delle attivita' produttive». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del
gruppo). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive, dopo
la dichiarazione dello stato di insolvenza, puo'
autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni,
di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal
commissario straordinario qualora siano finalizzate alla
ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui
all'art. 4, il commissario straordinario richiede al
Ministero delle attivita' produttive l'autorizzazione al
compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni
necessarie per la salvaguardia della continuita'
dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e'
necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria
amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a
250.000 euro».
 
Art. 4-quater Disposizioni in materia di azioni revocatorie (( 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dall'articolo 49» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 49 e 91» e le parole: «anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso» sono sostituite dalle seguenti: «anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' si traducano in un vantaggio per i creditori»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis).
1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Azioni revocatorie). - 1. Il commissario
straordinario puo' proporre le azioni revocatorie previste
dagli articoli 49 e 91 del decreto legislativo n. 270 anche
nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di
ristrutturazione, purche' si traducano in un vantaggio per
i creditori.
1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori
avvenga attraverso un concordato, si applica l'art. 4-bis,
comma 1, lettera c-bis).
1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della
sezione III del capo III del titolo secondo del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2
dell'art. 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i
casi di conversione della procedura in fallimento».
 
Art. 5.
Commissario straordinario
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non puo' essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Nomina del commissario straordinario). - 1.
Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che
dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria
nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In
quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e
la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da almeno
due di essi.
1-bis. Non puo' essere nominato commissario
straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato
fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non
possono inoltre essere nominati commissari straordinari il
coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado
dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo
intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio,
amministratore, o dipendente di altra organizzazione
imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali
di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso
parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha
portato al dissesto dell'impresa. Il commissario
straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la
propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle
ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.
2. La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che
ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del
registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune
in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso e' data
altresi' pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del
Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite
con il regolamento previsto dall'art. 94.
4. Con la nomina del commissario straordinario cessano
le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto
previsto dall'art. 34».
 
Art. 6.
Misure per le imprese di autotrasporto
1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39» sono inserite le seguenti: «o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate,»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonche' alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.
2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 2004, n. 77 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Misure creditizie per le imprese di
autotrasporto). - 1. Alle imprese di autotrasporto, alle
piccole imprese, come definite ai sensi della
raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile
1996, che vantino crediti nei confronti delle imprese
ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o nei
confronti di imprese da queste controllate o partecipate,
nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta
amministrazione straordinaria, possono essere concessi
finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei
limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e
dalle piccole imprese, come definite ai sensi della
raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile
1996, nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di
cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria dei
fondi di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettere a)
e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti
dell'85 per cento del loro importo.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno
ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti
relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse
alla amministrazione straordinaria, nonche' alle imprese di
autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese
fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione
straordinaria.
2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di
autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di
servizi di trasporto alle imprese in amministrazione
straordinaria di cui all'art. 2 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti
sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa si
intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra
domanda giudiziale da parte dei creditori e della
procedura, anche in caso di fallimento successivo».
 
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone