Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 maggio 2004
Criteri e modalita' per la concessione di contributi, in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti la tracciabilita', anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari e per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1993, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini ed i responsabili dei procedimenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, « Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»;
Visto in particolare, l'art. 4 della suddetta legge n. 499/1999, relativo al finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 5001 del 13 febbraio 2002 ed in particolare quanto previsto in ordine all'azione relativa alla raccolta, elaborazione e diffusione d'informazione dei dati ecc.;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione e della sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi ed in particolare l'art. 18;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera n) della legge n. 38 del 7 marzo 2003;
Visti i decreti ministeriali 25 luglio 2002 e 17 febbraio 2003;
Considerata la necessita' di determinare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in relazione alle iniziative dirette alla definizione degli strumenti attinenti la tracciabilita', anche differenziata per filiera, dei prodotti alimentari in coerenza con il citato reg. n. 178/2002, prevedendo nel contempo adeguati sostegni alla loro diffusione;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la concessione degli aiuti pubblici per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilita' dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono ammessi a contributo i progetti presentati da soggetti pubblici e privati rivolti alla generalita' dei cittadini o a particolari categorie, da realizzare attraverso iniziative di carattere internazionale, nazionale, regionale e/o interregionale.
 
Art. 2.
Priorita'
Nell'assegnazione dei contributi verra' data priorita' ai progetti presentati da enti ed istituzioni pubbliche, nonche' ad iniziative che presentano caratteristiche di continuita' con progetti gia' precedentemente approvati.
 
Art. 3.
Criteri di erogazione di contributo
1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere erogati:
al 99% della spesa ammessa per le associazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici, che possiedono adeguate competenze tecnico-scientifiche nel settore agroalimentare e della sicurezza alimentare;
al 95% della spesa ammessa per gli enti di ricerca economici di diritto pubblico e non;
al 60% della spesa ammessa per gli altri enti privati di ricerca del settore agricolo non riconducibili alle precedenti categorie.
Sul finanziamento concesso puo' essere erogata, su richiesta, una anticipazione del 20% sull'ammontare complessivo del contributo concesso. Il restante 80% puo' essere liquidato a saldo dietro presentazione di rendicondazione tecnico-contabile, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 6, comma 1, oppure a stati di avanzamento di lavori (S.A.L.) dietro presentazione della documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione della commissione di cui all'art. 6, comma 1, qualora le medesime dovessero eccedere il 20% delle singole voci del preventivo.
Le spese ammesse sono considerate al netto dell'IVA, tuttavia tale imposta potra' essere riconosciuta qualora l'ente documenti che il proprio regime fiscale non ne consente il recupero e quindi costituisce costo a carico.
 
Art. 4.
Modalita' di presentazione delle domande
1. Le istanze concernenti la richiesta di contributo per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1, devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
2. Le istanze devono riferirsi espressamente alle iniziative di cui all'art. 1, comma 1 e devono essere formulate come segue:
progetto esecutivo, sottoscritto dal presidente, dal legale rappresentante o da un suo delegato;
relazione relativa al programma da svolgere, corredata da preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa;
dichiarazione con la quale si da' atto che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici: in caso contrario occorre indicare l'ente e la misura del contributo;
presentazione della documentazione specificatamente prevista dalla vigente normativa.
 
Art. 5.
Tempi di presentazione della domanda
1. Le domande concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno finanziario.
2. L'amministrazione potra' prendere in considerazione le domande pervenute oltre i termini fissati nel caso in cui esistono i fondi in bilancio e che sia in grado di procedere all'istruttoria.
 
Art. 6.
Valutazione delle istanze
1. La valutazione dei progetti sara' effettuata sulla base dei criteri del presente decreto da parte di apposita commissione tecnica, istituita con decreto del capo Dipartimento.
2. L'istruttoria per l'ammissibilita' dei progetti, svolta dalla commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 1 e' diretta a valutare:
la compatibilita' del progetto con il campo di applicazione di cui all'art. 1, comma 1;
la valenza dell'iniziativa in relazione agli obiettivi prefissati dal progetto presentato.
 
Art. 7.
Ammissione a contributo
1. Il Ministero comunica agli interessati le deliberazioni assunte in merito all'ammissione a contributo.
 
Art. 8.
Verifica, approvazione e realizzazione dei progetti
1. L'esatta corrispondenza, congruita' e legittimita' delle spese sostenute per la corretta esecuzione dei progetti approvati e la liquidazione delle spese rendicontate per la loro realizzazione, saranno oggetto di verifica da parte di una commissione amministrativa-finanziaria.
 
Art. 9.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.it, ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 3 maggio 2004
Il capo Dipartimento: Ambrosio
 
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