Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 5 luglio 2004, n. 166
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2952):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle attivita' produttive
(Marzano) il 7 maggio 2004.
Assegnato alla 10ª commissione (Attivita' produttive),
in sede referente, il 7 maggio 2004 con parere delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', l'11 e 12 maggio 2004.
Esaminato dalla 10ª commissione il 18, 19, 25 maggio;
15 e 16 giugno 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5072):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in
sede referente, il 22 giugno 2004 con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XI,
XIII e XIV.
Esaminato dalla X commissione il 22 giugno 2004.
Esaminato in aula il 30 giugno 2004 ed approvato il
1° luglio 2004.



Avvertenza:
Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
106 del 7 maggio 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 56.



 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 119

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
" ART. 1. - (Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, puo' autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa";
c) il comma 2 e' abrogato;
d) al comma 3, le parole: "Il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario", e le parole: "al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1";
e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via auto-noma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3" ".
All'articolo 2, al comma 1:
prima della lettera a), sono inserite le seguenti:
" Oa) al comma 1, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "quindici"; le parole: "sentito il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili";
OOa) al comma 1-bis, le parole: "Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dell'insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1," ";
alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: " senza ritardo " sono sostituite dalla seguente: " tempestivamente ";
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
" b-bis) al comma 4, le parole: "su richiesta del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il commissario" ".
All'articolo 3, al comma 1:
alla lettera b), le parole da: " e le parole " fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: " e dopo le parole: "o ad alcune categorie di essi" sono inserite le seguenti: "nonche' a societa' da questi partecipate" ";
alla lettera c), capoverso c-bis), dopo le parole: " o societa' da questi partecipate " sono inserite le seguenti: " o societa', costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato ";
alla lettera i), capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: " dei relativi importi e delle cause di prelazione " sono aggiunte le seguenti: " ; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari "; il quarto periodo e' sostituito dal seguente: " Comunica, inoltre, con le stesse modalita', il provvedimento di cui al comma 7 "; dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: " I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 " e, al sesto periodo, le parole: " I termini per proporre opposizione " sono sostituite dalle seguenti: " I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione ";
alla lettera l), capoverso 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Il giudice delegato stabilisce altresi' i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo e' gia' stato ammesso al voto ";
alla lettera m), il terzo periodo e' sostituito dal seguente: " nel quarto periodo, dopo le parole: "I creditori che non fanno pervenire il proprio voto", sono inserite le seguenti: "o che non si legittimano al voto" e le parole: "si ritengono consenzienti" sono sostituite dalle seguenti: "si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato" ";
alla lettera n), capoverso 9, al secondo periodo, le parole: " la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8 " sono sostituite dalle seguenti: " la maggioranza di cui al comma 8 ";
alla lettera o), capoverso 10, l'ultimo periodo e' soppresso.
All'articolo 4, capoverso " ART. 4-ter ", al comma 2, le parole: " Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato " sono sostituite dalle seguenti: " Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato ".
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
" ART. 4-bis. - (Effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresi' gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario".
ART. 4-ter. (Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Il Ministro delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle attivita' produttive";
b) al comma 2, le parole: "al Ministro delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministero delle attivita' produttive".
ART. 4-quater. - (Disposizioni in materia di azioni revocatorie). - 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dall'articolo 49" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 49 e 91" e le parole: "anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' si traducano in un vantaggio per i creditori";
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis).
1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento" ".
 
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