IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista l'ordinanza di applicazione di misura cautelare nella forma degli arresti in carcere, per i reati di cui agli articoli 48, 61, n. 2, 314, commi 1 e 2, 314, 479, 640, commi 1 e 2, n. 1, 56, 110 e 317 del codice penale, emessa in data 20 aprile 2004, dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il tribunale civile di Bari nei confronti del sig. Andrea Silvestri, consigliere regionale della Puglia nonche' ex assessore per la formazione professionale della regione Puglia; Vista la comunicazione n. 138/13.14/EE.LL del 20 aprile 2004, dell'Ufficio territoriale del Governo di Bari; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 20 aprile 2004 dalla carica ricoperta; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
Il sig. Andrea Silvestri e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia a decorrere dal 20 aprile 2004, per i motivi di cui in premessa. Roma, 22 giugno 2004
Il Presidente: Berlusconi |