IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 416-bis, comma 1, 2, 3, 4, e 6; 353, comma 2; 319; 479; 323, comma 2 del codice penale, emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Palermo sulla richiesta del Pubblico ministero presso la locale Procura della Repubblica in data 18 marzo 2004, nei confronti del sig. Vincenzo Lo Giudice, deputato dell'Assemblea regionale siciliana; Vista la comunicazione del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana n. 607/2A2, datata 5 aprile 2004; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 18 marzo 2004 dalla carica elettiva ricoperta; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
Il sig. Vincenzo Lo Giudice e' sospeso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana a decorrere dal 18 marzo 2004, per i motivi di cui in premessa. Roma, 22 giugno 2004
Il Presidente: Berlusconi |