Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 giugno 2004
Proroga dei termini, stabiliti dai decreti ministeriali 30 luglio 2003 e 13 novembre 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che abroga il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
Visto l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali e' previsto il versamento del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 36, della legge 30 maggio 2003, n. 119, secondo cui i produttori possono aderire al versamento rateale del prelievo supplementare se rinunciano ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari;
Vista, la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunita' europee, che accorda allo Stato italiano, la possibilita' per i produttori di versare il prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale in quattordici anni senza interessi a partire dal 1° gennaio 2004;
Visto il decreto 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003;
Visto il decreto 13 novembre 2003, recante proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 2003 concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003;
Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea - sesta sezione - pronunciate nei procedimenti riuniti C-231/00, C-0303/00 e C-451/00; nel procedimento C-495/00 nonche' nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00 rese pubbliche in data 25 marzo 2004;
Considerata l'opportunita' di riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio della rateizzazione allo scopo di consentire ai produttori di porsi in regola con il versamento del prelievo supplementare per i periodi di interesse, anche in ragione dei dispositivi delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia;

A d o t t a
il seguente decreto:

Articolo unico

1. Il termine del 15 febbraio 2004, previsto al comma 1, dell'articolo unico, del decreto 13 novembre 2003, e' prorogato fino al 15 luglio 2004.
2. Il termine del 31 marzo 2004 previsto al comma 2, dell'articolo unico, del decreto 13 novembre 2003, e' prorogato al 31 agosto 2004.
3. Il termine del 15 maggio 2004, previsto al comma 3, dell'articolo unico, del decreto 13 novembre 2003, e' prorogato al 15 ottobre 2004.
4. Il termine del 15 giugno 2004, previsto al comma 4, dell'articolo unico, del decreto 13 novembre 2003, e' prorogato al 15 novembre 2004.
5. Il termine previsto al comma 14, dell'articolo unico, del decreto 30 luglio 2003, e' fissato al mese di dicembre di ogni anno.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, Politiche agricole e forestali, registro n. 4, foglio n. 82
 
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