Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 24 giugno 2004, n. 17
Settore tabacco - Controlli in campo - Raccolto 2004.

Al Ministero politiche agricole e
forestali - Direzione generale
delle politiche comunitarie e
internazionali - Div. PAGRVI -
Div. FEOGA

All'AVEPA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

All'O.N.T. Italia

Alla Coldiretti-Dip.Econ.co

Alla Conf.ne italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla Copagri

Alla F.Agr.I.

Alla Confcooperative federagroalim.

All'Anca Lega Coop

Alla O. I. Interbright

Alla O. I. Interorientali

All'Ass.ne Interprof.le Tabacco

All'Agrisian

All'Ufficio Tecnico

e, p.c.:

Comando carabinieri - politiche
agricole

Comando generale guardia di finanza
- III reparto operativo - Uff.
Fiscalita'

DISPOSIZIONI GENERALI

Il regolamento (CE) n. 2848/98, agli articoli 43, 44 e 46, dispone l'esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati membri, allo scopo di verificare i dati riportati nei contratti di coltivazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto del termine per il trapianto e l'ubicazione delle particelle, l'accertamento varietale, la misurazione della superficie.
L'AGEA procedera' alla estrazione di un campione di aziende nelle quali controllare il rispetto del termine per il trapianto, denominato Campione A, e un campione di aziende, denominato Standard, nelle quali controllare, ubicazione, varieta' e superficie delle particelle dichiarate.

Campione standard
L'organismo incaricato dei controlli provvedera' a comunicare via fax alle associazioni i nominativi dei soci estratti a campione, sulla base dei criteri prefissati da questa Agenzia, con il relativo calendario degli incontri, con un preavviso non superiore alle 48 ore, come prevedono le disposizioni della Comunita' in materia di controlli inopinati.
Si dispone che agli incontri sia presente un incaricato dell'associazione, preferibilmente il tecnico responsabile dell'assistenza nei confronti dell'azienda da controllare, il quale dovra' apporre la propria firma, congiuntamente al produttore, sul verbale di controllo che verra' redatto al termine della verifica.
L'incaricato dell'associazione dovra' esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell'associazione stessa.
Si precisa che si e' ritenuto necessario richiedere la presenza delle associazioni nella fase di esecuzione degli incontri, in quanto le stesse possono essere assoggettate all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50 parag. 2-ter del regolamento (CE) n. 2848/98, sulla base di quanto risultante dai controlli stessi.

Campione A
L'organismo incaricato dei controlli procedera' alla esecuzione di sopralluoghi in campo atti ad accertare il rispetto dei termini previsti per le operazioni di trapianto.
I controlli in campo saranno cosi' articolati:
primo controllo: il sopralluogo verra' eseguito in una data compatibile alla verifica del I trapianto (entro il 30 giugno); nei casi di verifica negativa - tra primo e secondo controllo - si procedera' alla convocazione in contraddittorio delle aziende sottoposte a controllo;
secondo controllo: il sopralluogo verra' eseguito in una data compatibile alla verifica del II trapianto (entro il 30 luglio).
Nei casi negativi - primo e secondo controllo - si procedera' al terzo controllo con convocazione in contraddittorio delle aziende risultate negative al trapianto nei precedenti controlli.

METODOLOGIA DI CONTROLLO

Campione standard

Indagine speditiva in campo.
L'incontro con il produttore e l'associazione verra' preceduto da un'indagine speditiva sulle particelle dichiarate.
Nel corso del sopralluogo il tecnico procedera' alla verifica del rispetto dei requisiti ambientali cosi' come previsto negli altri settori di intervento ed in linea con la normativa comunitaria.

Incontro in contraddittorio.

Successivamente al sopralluogo preliminare si svolgera' l'incontro in contraddittorio presso la sede dell'associazione (nel caso di esito positivo della indagine speditiva senza discordanze tra il dichiarato ed il riscontrato) e vi dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'azienda di produzione che il delegato dell'associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto l'associazione che, in tal caso, dovra' apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'associazione.
Nei casi in cui non risulti possibile effettuare la convocazione del produttore presso la sede dell'associazione (Es. produttore non associato, provincia ubicazione particelle diversa dalla provincia in cui ha sede l'associazione), la struttura incaricata dei controlli avra' cura di comunicare e rendere disponibile una sede idonea per le attivita' di «incontro in contraddittorio» con il produttore; in tal caso l'associazione (per i propri produttori associati), su richiesta del personale addetto ai controlli, dovra' rendere disponibile la documentazione richiesta inviando i documenti tramite fax o posta celere.
In caso di produttore non associato, il produttore dovra' rendere disponibile al personale addetto ai controlli la documentazione probante l'impegno di coltivazione, nonche' copia autenticata delle visure, mappe catastali e titolarita' di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata.
Nel caso in cui sia negativo l'esito dell'indagine speditiva per la presenza di discordanze tra il dichiarato ed il riscontrato, dovra' essere eseguito un sopralluogo in contraddittorio presso il produttore.
Le risultanze del sopralluogo verranno trascritte sul verbale di controllo, composto essenzialmente di un frontespizio e di tre allegati.
Il frontespizio (mod. VT1) riportera' gia' prestampati i dati dell'azienda da controllare; il primo allegato (mod. VT2) le anomalie presenti sulle particelle; il secondo allegato (mod. VT3) il riepilogo della documentazione acquisita; il terzo allegato (mod. VT4) il piano di coltivazione allegato all'impegno sottoscritto dal coltivatore e i dati rilevati in campo.
Su tale documento verranno riportate le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie catastali (variazioni catastali, frazionamenti, usi civici, zone demaniali etc.) che si dovessero evidenziare, purche' riconducibili alle stesse particelle dichiarate.
Lo stesso modello verra' utilizzato per l'inserimento di una variazione al piano di coltivazione (nuovi inserimenti, frazionamenti, modifiche sostituzioni).
La variazione del piano di coltivazione sara' acquisita idoneamente solo in presenza della documentazione comprovante il titolo di conduzione dei terreni e l'avvenuta comunicazione a questa Amministrazione dell'avvenuta variazione al piano succitato nei termini previsti da regolamento (ricevuta fax o estremi ricevuta raccomandata che dimostri l'avvenuta trasmissione dei documenti anteriormente alla data dell'avviso di convocazione).
Il produttore potra' fornire eventuali dichiarazioni da mettere a verbale, da sottoporre a valutazione da parte dell'AGEA, ivi incluse particelle ricadenti in province diverse da quelle dichiarate e/o perche' non supportate da titolo di possesso in regola.
Nel corso dell'incontro in contraddittorio verra' effettuata l'analisi e la verifica della documentazione presente nel fascicolo aziendale del produttore o presentata dal produttore singolo non associato.

Sopralluogo in contraddittorio.

Durante l'incontro, i tecnici incaricati del controllo, informeranno i produttori o i delegati dell'associazione della possibilita', nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere un nuovo sopralluogo in campo.
Particolare attenzione va prestata al modulo di richiesta di sopralluogo (VS2), che il produttore o delegato dovranno firmare al termine dell'incontro. Tale modulo dovra' sempre essere firmato dal produttore o suo delegato.
Per quanto riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su particelle non dichiarate, il controllore effettuera' il rilevamento, se richiesto dall'azienda di produzione, a condizione che l'ubicazione di queste ricada nella medesima provincia di quelle dichiarate e purche' venga esibita la documentazione probante relativa al titolo di possesso, unitamente alla documentazione catastale (visura e mappa catastale), e ne riportera' le risultanze sull'apposito verbale attraverso le funzioni di inserimento di nuove particelle (VT-4).
La compilazione e la sottoscrizione del verbale, relativamente a tali particelle, unitamente alla documentazione comprovante il titolo di conduzione dei terreni e l'avvenuta comunicazione a questa Amministrazione dell'avvenuta variazione al piano succitato nei termini previsti da regolamento (ricevuta fax o estremi ricevuta raccomandata che dimostri l'avvenuta trasmissione dei documenti anteriormente alla data dell'avviso di convocazione), costituisce istanza nei confronti dell'AGEA, da parte del produttore e dell'Associazione, finalizzata ad ottenere il conteggio della superficie riscontrata sulle particelle non dichiarate quale superficie coltivata utile; inoltre, in tali condizioni, non sara' necessario presentare alcun ricorso, ma verranno applicate, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai paragrafi 2-bis e 2-ter, del medesimo articolo, rispettivamente nei confronti del produttore e dell'associazione.
L'istanza non potra' essere accolta qualora le superfici inserite in tale fase dovessero generare, ad un successivo controllo, ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.
Le copie del verbale e degli eventuali allegati che verranno rilasciati all'azienda e all'associazione avranno solo la funzione di presa d'atto di quanto rilevato, poiche' l'esito del controllo, in termini di eventuali sanzioni da applicare, verra' successivamente deciso dall'AGEA.
In caso di esito negativo, questo verra' notificato alle aziende interessate:
se associate, per il tramite dell'associazione di appartenenza;
se produttori singoli, tramite comunicazione diretta.
In entrambi le ipotesi, gli eventuali ricorsi dovranno pervenire all'AGEA - Ufficio Ortofrutta e Tabacco - via Salandra, 18 - 00186 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della notifica stessa, non verranno presi in considerazione ricorsi pervenuti successivamente a tale termine.
Le risultanze del verbale rilasciato all'azienda e all'associazione saranno relative al solo controllo oggettivo delle particelle presenti nel piano di coltivazione; le superfici accertate costituiranno solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti ai fini della determinazione della superficie accertata per l'intera azienda. Si evidenzia inoltre che la verifica delle effettive situazioni di «condivisione» e «supero» sara' effettuata da AGEA a livello centrale a conclusione di tutti i controlli.
La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge n. 241/1990, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli oggettivi. La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, sara' effettuata dall'AGEA solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema integrato di gestione e controllo previste dal regolamento CE n. 2419/01.
Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica:
superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate &62; 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = nessuna sanzione (solo eventuale abbattimento della produttivita' massima);
superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate &60; 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par. 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2004 e della quota di produzione per il 2005 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato, nonche' detrazione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);
superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate &62; 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzioni di cui ai parr. 2-bis e 2-ter, art. 50 (riduzione tariffaria del premio al produttore pari al 5% e detrazione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);
superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate &60; 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par. 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2004 e della quota di produzione per il 2005 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato nonche' detrazione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi).
In riferimento ai requisiti ambientali, il regolamento CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce «Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola» comune delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate.».
Con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 948/2004 del 23 aprile 2004 che sostituisce l'art. 1, comma 2, del decreto 8 marzo 2001, viene stabilito che i pagamenti dei settori seminativi (regolamento n. 1251/99), leguminose in grani, lino, canapa, tabacco, sementi, riso sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione ambientale:
manutenzione delle scoline e canali collettori permanenti;
attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi.
La circolare attuativa AGEA n. 56 del 9 luglio 2001 definisce le modalita' di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in materia di protezione ambientale.
Le percentuali di riduzione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno previsti dalla normativa comunitaria verranno modulate, secondo quanto stabilito dal decreto MIPAF 948/2004 del 23 aprile 2004 che sostituisce l'art. 1, comma 2, del decreto 8 marzo 2001, in funzione dell'entita' e della gravita' dell'infrazione riscontrata e sulla base dei criteri oggettivi illustrati in precedenza.
Si espone, di seguito, lo schema contenente le penalita' previste, articolate sulla base della tipologia di sistemazione idraulico-agraria e della gravita' dell'infrazione riscontrata:
a) Scoline:
assenza totale di scoline su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica, associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 2%;
evidenti segni di mancata ripulitura delle scoline esistenti (presenza di vegetazione arbustiva o erbacea) in misura tale da ostruire il deflusso delle acque, associati a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 1%;
b) Solchi acquai:
assenza totale di solchi acquai su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica, associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 4%;
insufficiente manutenzione dei solchi acquai associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 2%;
c) Canali collettori permanenti inseriti nella particella catastale oggetto di verifica:
assenza totale di canali collettori permanenti su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 6%;
evidenti segni di mancata ripulitura dei canali collettori esistenti (presenza di vegetazione arbustiva o erbacea) in misura tale da ostruire il deflusso delle acque, associati a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 3%.

Campione A

La metodologia di controllo prevede, per le aziende appartenenti al campione, la verifica del rispetto dei termini di trapianto attraverso il sopralluogo in campo delle particelle inserite nel piano di coltivazione. Come detto i sopralluoghi verranno effettuati, relativamente al primo e secondo controllo, nei termini compatibili con le date previste per il trapianto; nei casi di verifica negativa - tra primo e secondo controllo - si procedera' alla convocazione in contraddittorio delle aziende sottoposte a controllo; a seguito di verifiche negative qualora il trapianto non sia stato eseguito entro il 30 luglio 2004, si provvedera' a comunicare via fax alle associazioni i nominativi dei soci risultati negativi con il relativo calendario degli incontri, con modalita' di convocazione analoghe al campione standard.
Nel corso dell'incontro in contraddittorio si svolgera', presso la sede aziendale, il terzo controllo per la verifica del trapianto nel quale dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'azienda di produzione che il delegato dell'associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia o eventualmente lo stesso delegato dell'associazione.
Questi, in tal caso, dovra' apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'associazione.
Le risultanze del sopralluogo verranno trascritte sul verbale di controllo, composto essenzialmente di un frontespizio e di due allegati.
Il frontespizio (mod. V1t) riportera' i dati dell'azienda da controllare inclusi quelli delle particelle.
Il tecnico controllore riportera' sullo stesso le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie catastali (variazioni catastali, frazionamenti, usi civici, zone demaniali etc.) che si dovessero evidenziare, purche' riconducibili alle stesse particelle dichiarate.
Per quanto riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su particelle non dichiarate, il controllore effettuera' il rilevamento, se richiesto dall'azienda di produzione, a condizione che l'ubicazione di queste ricada nella medesima provincia di quelle dichiarate e purche' venga esibita la documentazione comprovante il titolo di conduzione dei terreni e l'avvenuta comunicazione a questa amministrazione dell'avvenuta variazione al piano succitato nei termini previsti da regolamento (ricevuta fax o estremi ricevuta raccomandata che dimostri l'avvenuta trasmissione dei documenti anteriormente alla data dell'avviso di convocazione) e ne riportera' le risultanze sull'apposito modello V2t allegato al verbale.
La compilazione e sottoscrizione di tale modello costituisce istanza nei confronti dell'AGEA, da parte del produttore e dell'associazione, finalizzata ad ottenere il conteggio della superficie riscontrata sulle particelle non dichiarate quale superficie coltivata utile.
Sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nel modello, infatti, non sara' necessario presentare alcun ricorso, ma verranno applicate, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai paragrafi 2-bis e 2-ter, del medesimo articolo, rispettivamente nei confronti del produttore e dell'associazione.
L'istanza non potra' essere accolta qualora le superfici inserite in tale fase dovessero generare, ad un successivo controllo, ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.
E' inoltre previsto un allegato (mod. V3t) con il quale il produttore potra' fornire eventuali dichiarazioni da mettere a verbale, da sottoporre in caso di ricorso a valutazione da parte dell'AGEA, ivi incluse informazioni relative a particelle non dichiarate che non sia possibile inserire nel modello V2t (ad esempio, perche' ricadenti in province diverse da quelle dichiarate e/o perche' non supportate da titolo di possesso in regola).
Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica:
trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 15 giugno, nessuna sanzione;
trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 30 giugno, sanzione di cui al par. 1, lettera a), art. 50 (riduzione del 50% sul premio al produttore per il raccolto in corso e detrazione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);
trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione dal 1° luglio al 30 luglio, sanzione di cui al par. 1, lettera b), art. 50 (riduzione del 100% sul premio per il raccolto in corso e detrazione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);
trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione dopo il 30 luglio, o nessuna coltivazione, sanzione di cui al par. 1, lettera b), secondo comma, art. 50, (perdita del diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo).

FASCICOLO AZIENDALE

Le associazioni tabacchicole riconosciute devono mantenere aggiornato il fascicolo aziendale di ciascun produttore associato ed in particolare, gli impegni di coltivazione e i modelli T1 in originale, nonche' copia autenticata delle visure, mappe catastali, titoli di possesso e della restante documentazione probatoria.
La mancata dimostrazione dei titoli di conduzione per le particelle dichiarate determinera' l'esclusione totale o parziale della superficie dichiarata. Le informazioni relative all'analisi del fascicolo saranno riportate nel verbale di controllo.
Qualora la documentazione probante la titolarita' di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede all'assegnazione delle superfici dichiarate ed eventualmente accertate per la particella interessata con conseguente innesco di un procedimento amministrativo.
Viene consentita, tuttavia, al produttore la possibilita' di integrare la documentazione, ai fini della chiusura del procedimento amministrativo, entro 10 giorni dalla compilazione del verbale, secondo quanto indicato nell'apposito riquadro previsto per la sospensione dell'incontro (allegato VT1), che avra' valore di notifica delle risultanze dei controlli effettuati da parte di AGEA al produttore dichiarante.
Trascorso tale periodo senza integrare la documentazione richiesta, si procedera' all'applicazione delle penalita' previste dal regolamento comunitario. Titoli di conduzione dei terreni.
Il tecnico controllore dovra' svolgere l'attivita' di verifica, e in caso di particelle in supero e/o non dichiarate, di acquisizione dei titoli di conduzione dei terreni; in caso di mancanza della documentazione o di irregolarita', non e' consentito l'inserimento a verbale di superficie coltivata rilevata relativamente alla particella o alle particelle in questione.
Si invitano pertanto le associazioni, onde evitare pesanti sanzioni, a curare con la massima diligenza la tenuta dei fascicoli aziendali dei propri soci, che dovranno essere corredati di mappe e visure catastali aggiornate all'anno solare in corso (o, se antecedenti, con apposita dichiarazione del produttore che attesti, sotto la propria responsabilita', che i dati contenuti in tale documentazione sono invariati) e titoli di conduzione registrati a termini di legge.
Si ribadisce infatti che le sanzioni predette non sono solo a carico dei produttori ma anche delle associazioni e che la carenza documentale totale o parziale del fascicolo aziendale e degli elementi informativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ed in particolare dei titoli di conduzione, puo' comportare la revoca del riconoscimento.
Per agevolare tale attivita' si forniscono le seguenti indicazioni, anche in funzione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998.
A) Proprietario coltivatore: e' sufficiente produrre la visura catastale in originale o copia conforme, intestata allo stesso; altrimenti, atto notarile o denuncia di successione;
B) affitto di fondi rustici: si distinguono le seguenti tipologie:
B.1) affitto verbale o scrittura privata autenticata: e' necessario esibire la denuncia annuale riepilogativa presentata a cura di una delle parti presso qualsiasi ufficio del registro o delle entrate, dei contratti in essere in corso di un anno che, oltre ai dati relativi all'ubicazione, indichino anche gli elementi catastali delle particelle (legge n. 448 del 23 dicembre 1998);
B.2) affitto a coltivatore diretto: e' necessario esibire l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e trascritta, con annesse visure catastali in originale;
B.3) affitto a conduttore non coltivatore: oltre ai documenti di cui al punto B.2, occorre la dichiarazione del conduttore inerente l'utilizzo dei terreni da parte del coltivatore;
C) usufrutto: e' necessario esibire atto notarile o denuncia di successione;
D) comodato: e' necessario esibire il contratto registrato sottoscritto dalle parti, oppure, qualora il comodatario sia un familiare convivente del coltivatore, dichiarazione in carta semplice di appartenenza al medesimo nucleo familiare, o stato di famiglia aggiornato all'anno solare.
Si raccomanda la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente nota.
Roma, 24 giugno 2004
Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli
 
Allegato
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