Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 giugno 2004
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 12 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1989 con il quale, in via transitoria, e' stata riconosciuta la indicazione geografica per i vini da tavola «Riviera del Brenta»;
Vista la domanda presentata contestualmente dalla regione Veneto e dalle organizzazioni di categoria - Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori e Confagricoltura di Padova e Venezia intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta»;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di che trattasi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti al comma 1 del presente disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2004, i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 2003 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto presso le competenti, per territorio, camere di commercio di Padova e Venezia.
 
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta», possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla vendemmia 2004, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione purche', conformemente a quanto stabilito al riguardo dalle vigenti normative dell'Unione europea, la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal citato art. 2 non risulti essere superiore al 20% del totale della corrispondente base ampelografica.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «RIVIERA DEL BRENTA»

Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco (anche in versione frizzante);
rosso (anche in versione rosato e novello);
spumante;
Merlot;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenere' - anche in versione «riserva»);
Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese - anche in versione «riserva»);
Refosco dal peduncolo rosso o semplicemente Refosco (anche in versione «riserva»);
Pinot bianco (anche in versione spumante e frizzante);
Pinot grigio;
Chardonnay (anche in versione spumante e frizzante) Tocai (da Tocai friulano).
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» con uno dei seguenti riferimenti Pinot Bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Tocai (da Tocai friulano), Merlot, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) e Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia.
I vigneti delle varieta' Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Raboso Piave e Raboso veronese devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varieta'.
Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» seguito dalla specificazione «bianco», e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Tocai friulano per almeno il 50%, altre varieta' a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» seguito dalla specificazione o meno rosso e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Merlot per almeno il 50%, altre varieta' a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino un massimo del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» «spumante», e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Chardonnay per almeno il 60%, altre varieta' a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo deI 40%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atta alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» comprende le aree viticole del bacino del fiume Brenta ricadenti in provincia di Venezia e Padova e piu' precisamente il territorio dei comuni di:
Legenda (P) = parte del territorio (T) = tutto il territorio.
Venezia:
Campagnalupia (P);
Campolongo Maggiore (P);
Camponogara (T);
Dolo (T);
Fiesso d'Artico (T);
Fosso' (T);
Martellago (P);
Mira (P);
Mirano (T);
Noale (T);
Pianiga (T);
Salzano (T);
S. Maria di Sala (T);
Scorze' (P);
Spinea (T);
Stra (T);
Venezia (P);
Vigonovo (T).
Padova:
Borgoricco (T);
Cadoneghe (T);
Campo S. Martino (P);
Campodarsego (T);
Camposanpiero (P);
Curtarolo (T);
Limena (Parte ex del Brenta);
Loreggia (P);
Massanzago (T);
Noventa Padovana (P);
Padova (P);
Piove di Sacco (P);
S. G. Delle Pertiche (T);
S. Giorgio in Bosco (P);
S. Giusfina in Colle (P);
S. Angelo di Piove (P);
Saonara (P);
Trebaseleghe (P);
Vigodarzere (T);
Vigonza (T);
Villa del Conte (P);
Villanova di C.S.P. (T).
Tale zona e' cosi delimitata:
partendo da via Valmarana in comune di Noventa Padovana all'intersezione della autostrada A4 Serenissima, la delimitazione prosegue lungo questa strada verso est fino al semaforo, ove gira a destra verso il centro di Noventa Padovana lungo via Roma; superato il ponte sul canale Piovego il confine gira a sinistra lungo l'argine in via Argine Destro Piovego per poi proseguire su strada bianca mentre il Canale Piovego delimita il territorio verso est fino a raggiungere il confine amministrativo tra Padova e Venezia. Da questo punto la delimitazione e' rappresentata da tale confine fino a che questo incrocia la strada provinciale Vigonovese per percorre questa in direzione sinistra verso Villatora di Saonara lungo via III Novembre, alla fine della quale il confine svolta a destra in via XX Settembre e quindi a sinistra in via Mazzini fino al semaforo. A questo incrocio, girando a sinistra in direzione Saonara, si percorre la Strada dei Vivai per uscire al primo svincolo a destra in direzione Legnaro e quindi a sinistra in direzione Sant'Angelo di Piove di Sacco lungo via Morosini. Allo stop la delimitazione gira a sinistra per entrare a Saonara in via Roma per poi proseguire diritta per la strada che diventera' prima via Valmarana e poi via Caovilla ed entrare quindi nel comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco attraversando via Roma prima e via IV Novembre poi. Superato il centro di Sant'Angelo, in corrispondenza di una curva a gomito a sinistra di via IV Novembre, il confine gira a destra proseguendo fino al semaforo che incrocia la strada provincale 12. Da qui gira a destra in direzione Piove di Sacco lungo via Alto Adige che successivamente diventa via Scardovara, per girare quindi a sinistra in via T. Vecellio, che percorre interamente fino al comune di Campolongo Maggiore da dove, all'intersezione con via Righe, gira a destra in direzione Corte. Oltrepassa quindi la ferrovia e prosegue fino al semaforo in centro del paese di Corte, da dove gira a sinistra per arrivare al fiume Brenta e oltrepassato il ponte, gira a sinistra in via Sampieri e quindi subito a destra in via Fiumazzo. Questa viene percorsa costeggiando l'argine, sino al confine provinciale tra Padova a Venezia da dove parte, sulla destra, il canale Cavaizza che rappresenta il limite sud-est del territorio delimitato, fino ad arrivare sulla strada statale 309 Romea.
Il confine territoriale prosegue quindi verso nord lungo la statale Romea in direzione Venezia, fino al canale Seriosa (km 122,1), per girare a sinistra al semaforo, per via La Seriosa Veneta Sinistra verso localita' Casona; quindi attraversa il canale per proseguire lungo via Sabbiona ed artraversare anche il Naviglio del Brenta e la strada statale 11 Padova-Venezia. Gira quindi a destra e poi a sinistra in via Risato e Bellin; lungo la via incrocia lo scolo Lusore, che diventa il limite dell'area seguendo lo scorrere naturale verso est fino al punto di raccordo con il canale Tron. Ripercorrendo il Canale Tron verso nord, si incontra via Ghebba (prosecuzione stradale di via Risato e Bellin) ed in direzione nord si passa sotto l'autostrada A4; si prosegue per via Oriago fino all'incrocio con la Miranese, quindi si gira a destra verso Mestre e poi a sinistra, verso nord, lungo via Risorgimento in direzione Asseggiano (Palazzo Friendenberg). La delimitazione gira successivamente a destra e subito a sinistra per via Martiri di Marzabotto (brevemente via della Spiga) e via della Vigna per riprendere via Martiri verso Case Dosa da dove, allo stop gira a sinistra lungo via Visinoni fino a Zelarino; al semaforo che incrocia la strada statale 245 Castellana gira a destra e poi a sinistra per via Scaramuzza e poi a destra in via Paccagnella fino ad incrociare la ferrovia la quale delimita il territorio verso nord fino ad intersecare via Gatta. Lasciata la ferrovia, il confine prosegue verso ovest lungo via Gatta fino alla via Molino Marcello che percorre fino a via Marignana, su questa gira a destra e poi a sinistra per via Chiesa Gardigiano fino ad incrociare via Nuova Moglianese Gardigiano, per girare quindi a sinistra ed entrare in frazione Cappella in comune di Scorze'.
Arrivata all'intersezione con la strada statale 245 Castellana, la delimitazione gira a destra in direzione Castelfranco fino all'incrocio con via Manetti (km 17,80) e quindi a sinistra in direzione Fossalta di Trebaseleghe percorrendo via S. Tiziano fino al centro di Fossalta, da qui gira a sinistra verso Massanzago ed al primo incrocio gira a destra per via Rustega sulla strada provinciale 44 per entrare quindi in comune di Camposampiero lungo via Fossalta. All'incrocio, la delimitazione gira a destra per via Borgo Rustega, quindi via Guizze di Rustega ed entra in comune di Loreggia e successivamente in comune di Camposampiero oltrepassando anche il Muson dei Sassi. Allo stop il confine gira a sinistra sulla strada statale 307 fino all'incrocio, per girare quindi a destra in direzione Cittadella in via S. Antonio, oltrepassa la ferrovia percorrendo la strada provinciale 22, esce dal comune di Camposampiero, attraversa la localita' Fratte di S. Giustina in Colle, supera la ferrovia ed al km 27 gira a sinistra in via Militare in direzione Villa del Conte; allo stop gira a sinistra in via Rettilineo attraversa il centro del comune Villa del Conte per girare quindi a destra sulla strada provinciale 58 fino a S. Giorgio in Bosco; da qui il confine supera l'incrocio con la strada statale 47 proseguendo fino al ponte di Carturo sul fiume Brenta strada provinciale 27 Giarabassa. Da qui e' lo stesso fiume che verso valle delimita il confine ovest dell'area interessata fino al limite amministrativo del comune di Padova, segue questo fino all'intersezione con la strada statale 47 che percorre in direzione Padova fino al cavalcavia con l'autostrada A4 Serenissima. Da qui sara' detta autostrada A4 che in direzione Venezia delimita il territorio fino a raggiungere l'intersezione con la strada Noventana in comune di Noventa Padovana, via Valmarana e cioe' al punto di partenza.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle uve atte a dare i vini della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni torbosi o eccessivamente umidi.
Per gli impianti di viti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la densita' dei ceppi di vite per ettaro non puo' essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.
Le forme di allevamento ed i sesti di impianto consentiti sono quelli normalmente in uso nella zona e precisamente la controspalliera singola e doppia; sono vietate le forme di allevamento espanse a pergola, a tendone e a raggi.
La potatura deve essere adeguata alle forme di allevamento suddette.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| |volumico naturale minimo
Tipologia |Produzione di uva ton/ha| (% vol.) ===================================================================== Tocai friulano....|15 | 9,5 --------------------------------------------------------------------- Pinot bianco.... |13 |10,0 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio.... |12 |10,0 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay.... |13 |10,0 --------------------------------------------------------------------- Merlot.... |15 |10,5 --------------------------------------------------------------------- Cabernet.... |13 |10,5 --------------------------------------------------------------------- Raboso.... |14 |10,0 --------------------------------------------------------------------- Refosco p.r..... |13 |10,5

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco», «rosso>, «spumante», «novello» e «rosato» si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le compongono.
I vini a denominazione di origine controlla «Riviera del Brenta», designati con la specificazione «riserva» devono avere, rispettivamente, la seguente produzione massima ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| | volumico naturale minimo
Tipologia |Produzione di uva ton/ha| (% vol.) ===================================================================== Cabernet.... |12 |11,5 --------------------------------------------------------------------- Roboso.... |12 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Refosco p.r.....|12 |11,0

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 9% vol. purche' la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.
Nel caso della tipologia «rosato» il quantitativo di prodotto eccedente la resa viene preso in carico come indicazione geografica tipica.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi in tutto o in parte nella delimitazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
In considerazione degli usi tradizionali della zona e' consentito che le operazioni di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e frizzanti avvengano in tutto il territorio della regione Veneto.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei recipienti contenenti vini di cui all'art. 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla medesima denominazione d'origine, fermo restando l'obbligo di rispettare la presenza minima dell'85% delle varieta' e delle annate oggetto della designazione.
La tipologia «rosato» deve essere ottenuta dalla vinificazione in rosato delle uve della tipologia «rosso».
La tipologia «novello» deve essere ottenuta attuando il processo della macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte nei vigneti iscritti all'albo di cui all'art. 2.
Le tipologie «spumanti» previste all'art. 1, devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale sia in bottiglia che a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o i vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi delle varieta' di cui all'art. 2.
Le tipologie «frizzanti» previste all'art. 1, devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale, utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi della varieta' di cui all'art. 2. Possono essere elaborati nelle versioni secco, abboccato e amabile.
La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intero quantitativo prodotto.
Per le tipologie «Spumante» e «Frizzante» le rese suddette sono considerate al netto delle aggiunte permesse sulla partita (cuvee).
I vini Cabernet, Raboso, e Refosco dal peduncolo rosso, possono essere designati con la menzione «riserva», solo qualora siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botte di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell'annata della vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Riviera del Brenta» bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: dal profumo caratteristico;
sapore: asciutto o amabile, sapido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.
«Riviera del Brenta» rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: intenso dal profumo caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 18,0 g/l.
«Riviera del Brenta» rosato:
colore: rosato, tendente al rubino, vivace;
odore: leggermente vinoso, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore: 17,0 g/l.
«Riviera del Brenta» novello:
colore: rosso rubino brillante con sfumature violacee;
odore: fruttato, caratteristico, persistente;
sapore: armonico, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 18,0 g/l.
Riviera del Brenta spumante - Riviera del Brenta - Pinot bianco spumante - Riviera del Brenta - Chardonnay spumante:
spuma: vivace, fine;
colore: giallo paglierino, brillante;
odore: delicato con caratteristiche di fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.
Riviera del Brenta bianco frizzante - Riviera del Brenta Pinot bianco frizzante - Riviera del Brenta Chardonnay frizzante:
spuma: vivace e persistente;
colore: giallo paglierino, brillante;
odore: con caratteristiche di fruttato;
sapore: secco o amabile, fruttato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.
«Riviera del Brenta» Chardonyay:
colore: paglierino;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.
«Riviera del Brenta» Tocai:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta tendente al verdognolo;
odore: dal profumo caratteristico;
sapore:asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 15 g/l.
«Riviera del Brenta» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: pieno, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 16,0 g/l.
«Riviera del Brenta» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi ramati;
odore: delicato, intenso, caratteristico;
sapore: intenso, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore: 15 g/l;
«Riviera del Brenta» Merlot:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: intenso, delicato ed etereo se invecchiato;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l.
«Riviera del Brenta» Cabernet:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; nella versione «riserva» 1,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l, nella versione «riserva» 23,0 g/l.
«Riviera del Brenta» Raboso:
colore: rosso rubino carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento;
odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol; nella versione «riserva» 12,50% vol;
acidita' totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore: 22,0 g/l, nella versione «riserva» 25,0 g/l.
«Riviera del Brenta» Refosco:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; nella versione «riserva» 12,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 22,0 g/l, nella versione «riserva» 25,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rivelare un sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.
L'indicazione dell'annata e' obbligatoria per le tipologie «riserva» e «novello».
Art. 8.
Confezionamento
Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» confezionati in bottiglie fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
Per la tappatura di vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.
 
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