Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 22 giugno 2004
Autorizzazione a Ronda S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'allegato I, tabella A), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l74. (Provvedimento n. 2285).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nonche' per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
Vista l'istanza del 21 aprile 2004 con la quale Ronda S.p.a., con sede in Milano, via Montefeltro n. 6/a, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami I, III e V di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 14 giugno 2004;
Considerato che il programma di attivita' e la relazione tecnica presentati da Ronda S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e che le norme statutarie della societa' sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 giugno 2004;
Dispone:
Ronda S.p.a., con sede legale in Milano, via Montefeltro n. 6/a, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami I, III e V di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e ne e' approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del medesimo decreto.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2004
Il presidente: Giannini
 
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