Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 8 giugno 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa «Veneta servizi - C.O.V.E.S. a r.l.», in Verona. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Verona
Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002; Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975; Visto il decreto direttoriale di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento senza liquidatore di societa' cooperative del 6 marzo 1996; Visti i decreti ministeriali (Ministero delle attivita' produttive) del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e rideterminazioni dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimento d'ufficio di societa' cooperative; Vista la convenzione del 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione; Visto il decreto del 7 dicembre 1999 del direttore generale per gli enti cooperativi relativo allo scioglimento con nomina di commissario liquidatore della societa' cooperativa Veneta servizi - C.O.V.E.S. A.r.l. con sede in Verona; Vista la nota ministeriale n. 1575496 del 24 aprile 2004 con la quale e' stato disposto che la direzione provinciale del lavoro di Verona provveda alla conversione del decreto direttoriale di cui al punto precedente in decreto senza nomina di commissario liquidatore; Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la conversione del relativo decreto di scioglimento con commissario liquidatore nel provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' senza nomina di commissario liquidatore; Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003; Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287; Decreta: Art. 1. La societa' cooperativa «Veneta servizi - C.O.V.E.S. a r.l.» con sede in Verona, costitutita il 2 marzo 1988 con atto notaio Lino Girardi di Verona, repertorio n. 10707, gia' iscritta al n. 27886 del registro delle societa' del tribunale di Verona - partita IVA n. 02030390237, deve intendersi sciolta per atto dell'autorita' a norma dell'art. 2545-septiesdecies senza nomina di commissario liquidatore. |
| Art. 2. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso entro sessanta giorni presso il T.A.R. competente ovvero entro centoventi giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Verona, 8 giugno 2004 Il direttore provinciale: Festa |
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