Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 22 giugno 2004 |
Approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2001, n. 455, dei modelli di registri e bollettari obbligatori, da utilizzarsi da parte degli istituti vendite giudiziarie nello svolgimento degli incarichi loro conferiti dai concessionari del Servizio nazionale della riscossione, in conformita' all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Approvazione dei modelli di registri e bollettari obbligatori previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2001, n. 455. 1.1. Sono approvati i modelli di cui agli allegati 1, 2 e 3, in conformita' ai quali gli istituti vendite giudiziarie redigono i registri ed i bollettari obbligatori nell'adempimento degli incarichi ricevuti dai concessionari del Servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto 18 dicembre 2001, n. 455, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. L'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede la possibilita', per i concessionari del Servizio nazionale della riscossione, di avvalersi, nell'ambito della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, degli istituti previsti dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento. Nel successivo comma 2 dello stesso art. 71, si rinvia ad un decreto ministeriale per la disciplina delle modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante e, in attuazione di tale comma, e' stato adottato il regolamento approvato con il decreto 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. L'art. 4 del citato regolamento dispone che, nello svolgimento degli incarichi attribuiti dai concessionari del Servizio nazionale della riscossione, gli istituiti vendite giudiziarie utilizzano appositi registri e bollettari ai fini della rilevazione degli adempimenti correlati a tali incarichi. Pertanto, con il presente atto, si provvede all'approvazione dei modelli di registro cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento e delle relative vendite, di registro di deposito presso il concessionario committente degli atti relativi alle vendite e di bollettario a ricalco delle riscossioni effettuate dall'istituto. Riferimenti normativi dell'atto. Ordinamento dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2). Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). Disposizioni relative agli istituti vendite giudiziarie ed al loro intervento nella procedura di riscossione mediante ruolo: disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (art. 159); decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 71); decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia 18 dicembre 2001, n. 455; decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia 12 marzo 2004. Roma, 22 giugno 2004 Il direttore: Ferrara |
| Allegato 1
----> Vedere allegato di pag. 15 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere allegato di pag. 15 <---- |
| Allegato 3
----> Vedere allegato di pag. 16 <---- |
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