IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 346 del 20 marzo 2003 e n. 362 del 1° agosto 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna; Atteso che tra gli interventi previsti per il superamento dell'emergenza idrica, l'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, prevede, nell'ambito della linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti il seguente intervento «Attivazione degli impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici»; Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 13873 del 10 dicembre 2003 ha reso noto che in relazione all'imminente raggiungimento della quota di massimo invaso nell'invaso di Genna Is Abis sul Rio Cixerri, con l'attivazione degli impianti di sollevamento sarebbe stato possibile utilizzare tali risorse, anche mediante trasferimento in altri invasi, che altrimenti sarebbero state perse, minimizzando in tal modo i prelievi dai laghi alti del Flumendosa con conseguente accumulo su tali laghi, di ulteriori quantita' di risorsa da conservare strategicamente per necessita' successive; Atteso che con nota prot. n. 224/EI dell'8 marzo 2004 e' stata data indicazione all'E.A.F. di attivare i sollevamenti necessari al recupero delle risorse vallive del sistema destinate al rilascio, ed e' stata all'uopo prevista l'assegnazione di un contributo commissariale alle medesime condizioni di cui all'ordinanza n. 368 del 5 novembre 2003; Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 5834 ha comunicato di aver provveduto all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse erogabili complessivamente dal sistema massimizzando l'utilizzazione invernale dei bacini del Basso Campidano attraverso l'attivazione degli impianti di sollevamento e, di conseguenza, preservando le risorse del Medio Flumendosa salvaguardandone il relativo accumulo; Atteso che nella nota predetta l'E.A.F. ha altresi' reso noto di poter stimare in circa 7,5 Mmc il volume di risorsa idrica da conservare quale riserva strategica per un periodo non inferiore a dieci anni con il rimborso all'E.A.F. stesso delle spese gia' sostenute per l'accumulo ed assicurando sin d'ora, in virtu' dei poteri commissariali in atto, le condizioni per disporre all'occorrenza, a carico dell'E.A.F. nell'arco del decennio, l'immediato trasferimento parziale o totale della risorsa stessa; Atteso che, con ordinanza n. 399 del 7 giugno 2004 l'E.A.F. e' stato incaricato, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, dell'accumulo e mantenimento, per dieci anni dalla data della presente ordinanza, e trasferimento al sistema idrico della Sardegna Meridionale, di una riserva strategica di risorsa idrica di 7,5 milioni di mc, nel sistema Flumendosa-Campidano quale volume di riserva strategica per le estreme urgenze idro-potabili della Sardegna Meridionale; Atteso che la suddetta riserva strategica dovra' essere garantita dall'E.A.F. per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data della presente ordinanza, entro i quali ne potra' essere parzialmente o totalmente disposta l'erogazione, da parte del Commissario governativo o da parte del competente organo della regione autonoma della Sardegna verso la Sardegna Meridionale. Atteso che la sopracitata ordinanza ha previsto che venga riconosciuto, all'E.A.F., a fronte di tutti gli oneri presenti e futuri connessi all'accumulo, al mantenimento ed all'erogazione della suddetta riserva strategica di 7,5 milioni di mc, l'importo di Euro 640.000,00; Atteso che ai sensi dell'art. 1, punto 6 dell'ordinanza predetta, la suddetta somma verra' corrisposta all'E.A.F. previa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, di specifico atto d'impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza; Atteso che l'E.A.F. con nota prot. n. 8213 del 18 giugno 2004 ha trasmesso l'atto di impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui all'ordinanza n. 399/2004, sottoscritto dal direttore dell'E.A.F., rappresentante legale dell'ente medesimo, su mandato conferitogli dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 44/04 del 17 giugno 2004; Ritenuto di dover prendere atto del sopraccitato documento formale di impegno, al fine di avviare gli adempimenti per la corresponsione della somma prevista dall'ordinanza n. 399/04; Ordina: Art. 1. 1. A seguito dell'adozione della presente ordinanza, l'atto d'impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui all'ordinanza commissariale n. 399 del 7 giugno 2004 da parte dell'E.A.F. di cui in premessa, e' produttivo di effetti e costituisce vincolo per l'Ente autonomo del Flumendosa fino alla data del 21 giugno 2014. 2. E' autorizzata la corresponsione, con le modalita' indicate dall'ordinanza n. 399 de1 7 giugno 2004, a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa della somma di Euro 640.000,00. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda. Cagliari, 21 giugno 2004 Il Commissario governativo: Masala |