Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 5 maggio 2004 |
Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che ai fini dello svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, prevede il rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un'autorizzazione, cui consegue anche l'iscrizione all'albo istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, previo accertamento della sussistenza di specifici requisiti giuridici e finanziari; Visto l'art. 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 che, tra i citati requisiti, prevede la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative; Vista la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile 2004 con la quale, considerato che sullo schema di decreto non e' stata raggiunta l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome e ritenuta la necessita' di provvedere comunque all'adozione del decreto al fine di favorire la ripresa economica e produttiva del Paese anche mediante l'applicazione delle nuove norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, si e' deliberato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'attuazione di quanto previsto dal citato art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, provveda il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative; Decreta: Art. 1. Competenze 1. Le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (di seguito denominato: «decreto legislativo»), debbono avere personale qualificato secondo le modalita' di seguito indicate: a) per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo: 1) almeno quattro unita' nella sede principale; 2) fermo restando l'obbligo di presenza minima in almeno quattro regioni, almeno due unita' per unita' organizzativa in ciascuna regione; b) per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo: 1) almeno due unita' nella sede principale; 2) almeno un'unita' per ogni eventuale unita' organizzativa periferica; 3) per ogni unita' organizzativa va indicato un responsabile. 2. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualita' di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. 3. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni di cui al comma 2, si tiene altresi' conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni e province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno. 4. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale. |
| Art. 2. L o c a l i 1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo. 2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attivita' debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attivita' nonche' conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attivita' autorizzate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 3. Pubblicita' e trasparenza 1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unita' organizzative devono essere indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, e deve essere affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. Deve altresi' essere indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unita' organizzativa. 2. Le agenzie per il lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed alle regioni e province autonome l'organigramma aziendale delle unita' organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. A tale elenco devono poter accedere per consultazione quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie. |
| Art. 4. Autorizzazioni regionali 1. Ai fini dell'autorizzazione regionale per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo, le agenzie per il lavoro presentano la domanda di autorizzazione nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 secondo le specifiche stabilite dalle disposizioni delle regioni e delle province autonome. Roma, 5 maggio 2004 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 221 |
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