Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 giugno 2004
Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e art. 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE, la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi;
Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;
Considerato che occorre dare attuazione alla delega contenuta nella normativa sopra citata per integrare e razionalizzare la disciplina delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Decreta:
Art. 1.
Scommesse effettuabili
1. Le tipologie di scommesse sulle corse dei cavalli, effettuabili al totalizzatore nazionale ed a quota fissa sono le seguenti:
singola;
plurima;
multipla;
multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.
 
Art. 2.
Disciplina generale delle scommesse singole
1. Singola e' la scommessa avente per oggetto la vittoria il piazzamento di uno dei partenti di una corsa.
2. La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli.
3. La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo:
primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti non meno di quattro e non piu' di sette cavalli;
primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti non meno di otto cavalli.
 
Art. 3.
Disciplina generale delle scommesse plurime
1. Plurima e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di una corsa.
2. La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti almeno quattro cavalli.
3. La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine ha per oggetto i cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti almeno sette cavalli.
4. La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti almeno nove cavalli.
5. La scommessa plurima che prevede tre cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste due categorie di vincitori: in ordine ed in disordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite e' ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie.
 
Art. 4.
Disciplina generale delle scommesse multiple
1. Multipla e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di diverse corse prestabilite.
2. Sono possibili multiple di scommesse singole, multiple di scommesse plurime e multiple miste di scommesse singole e plurime.
3. Agli eventi previsti per ogni corsa della multipla si applicano le norme relative alla tipologia di scommessa di cui si compone la multipla stessa.
 
Art. 5.
Disciplina generale delle scommesse multiple libere
con riferimento alla quota del totalizzatore
1. Le scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore sono multiple di soli eventi vincenti, piazzati ovvero miste di eventi vincenti e piazzati per un minimo di tre corse scelte dallo scommettitore tra quelle in svolgimento nei vari ippodromi in attivita' nella stessa giornata e proposte dal concessionario.
2. All'atto della richiesta di una scommessa multipla lo scommettitore deve indicare:
se intende effettuare una multipla di vincenti o di piazzati ovvero mista di vincenti e piazzati;
l'ippodromo di svolgimento ed il numero d'ordine per ogni corsa scelta per la multipla;
un unico pronostico per ogni corsa indicata.
3. La scommessa multipla e' considerata vincente quando tutti gli eventi validi espressi nella stessa hanno avuto esito favorevole.
 
Art. 6.
Disciplina tecnica delle scommesse
1. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Capo del dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono approvate le disposizioni attuative del gioco concernenti le modalita' della partecipazione alle scommesse previste dall'art. 1, le modalita' della raccolta delle giocate da effettuare anche con mezzi telefonici e telematici, la determinazione delle quote e la loro corresponsione, nonche' ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato nel rispetto dei principi direttivi della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli scommettitori, dell'utilizzo di sistemi informatici per il controllo centralizzato in tempo reale del gioco e dei relativi flussi finanziari.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2004
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2004 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 396
 
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