Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 25 giugno 2004
Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per i bandi del 2003 dei settori turismo e commercio.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del «settore commercio» e del «settore turismo»;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al «settore commercio e le successive modifiche e integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed e' stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;
Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande;
Considerato che e' in corso il procedimento per l'approvazione, ai sensi dell'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995, delle proposte delle regioni e province autonome concernenti l'individuazione delle priorita' regionali per la formazione delle graduatorie nonche', per il solo «settore turismo», delle ulteriori attivita' ammissibili, valide per i bandi in questione e che si ritiene opportuno procedere per il momento alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, riservandosi di rendere note le predette proposte regionali e i relativi punteggi in tempi brevi e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale del bando;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi 2003 del «settore turismo» e del «settore commercio» e' fissato dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 e' fissato al 15 novembre 2004.
3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile e' riportato, per il «settore turismo», in allegato alla circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e, per il «settore commercio», in allegato alla circolare ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni. Per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, specificamente destinato ai predetti bandi, che sara' tempestivamente reso disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo: www.attivitaproduttive.gov.it
4. Con successivo decreto, da pubblicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale di cui al comma 2, saranno approvate le proposte delle regioni e delle province autonome concernenti le priorita' regionali e i relativi punteggi da utilizzare per la formazione delle graduatorie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2004
Il Ministro: Marzano
 
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