Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 giugno 2004
Scioglimento della societa' «Cooperativa edilizia A.R.G.O.N.» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Torino
Visto l'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorita' di vigilanza, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 e la circolare ministeriale n. 1579551 del 30 settembre 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive;
Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
Esaminato il verbale del 12 maggio 2004, dal quale risulta che la cooperativa edilizia A.R.G.O.N. a r.l. non ha mai operato, non ha mai depositato il bilancio d'esercizio, non compie atti di gestione dal 1965 ed e' priva del rappresentante legale;
Decreta:
La societa' «Cooperativa edilizia A.R.G.O.N.» a r.l., costituita per rogito notaio dott. Alessio Santoro in data 10 ottobre 1963, repertorio n. 50605, con sede in Torino, Lungopo Antonelli n. 93, iscritta al n. 2287 del registro societa' del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 1919, e' sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al-l'autorita' di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 15 giugno 2004
Il direttore provinciale: Pirone
 
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