Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
COMUNICATO
Comunicato relativo all'elenco dei candidati, selezionati per l'attivazione e la conduzione operativa della rete, per la gestione telematica del gioco lecito, mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonche' per le attivita' e le funzioni connesse.

Si comunica, a seguito dell'apposita procedura indetta in data 14 aprile 2004, l'elenco dei candidati selezionati per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' per le attivita' e le funzioni connesse: 1) CIRSA INTERNATIONAL GAMING CORPORATION S.A. 2) SISAL S.p.a. 3) R.T.I. LOTTOMATICA SPA (mandataria) 4) R.T.I. COS COMMUNICATION SERVICES S.p.a. (mandataria) 5) R.T.I. FRANCO DISTRIBUTION S.A. (mandataria) 6) R.T.I. HBG S.r.l. (mandataria) 7) R.T.I. ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V. (mandataria) 8) R.T.I. CITEC S.p.a. (mandataria) 9) R.T.I. GTECH GLOBAL SERVICE CORPORATION LIMITED (mandataria) 10) SNAI S.p.a. Nell'elenco, l'ordine dei candidati selezionati rispecchia la graduatoria predisposta dalla Commissione di selezione in base a quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolato d'oneri. Si riportano gli schemi dei contratti predisposti, a corredo della domanda di partecipazione, da ciascun soggetto selezionato ed aventi ad oggetto le condizioni offerte ai titolari di nulla osta per collegare gli apparecchi di gioco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86.
Roma, 28 giugno 2004
Il Responsabile del Procedimento
Direttore centrale
Tagliaferri Contratto predisposto da CIRSA INTERNATIONAL GAMING CORPORATION S.A. SCHEMA DI CONTRATTO CON I TITOLARI DI NULLA-OSTA EX ART. 2 DEL DECRETO DIRETTORIALE DI REGOLAZIONE DEL PERIODO TRANSITORIO EMESSO DA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO IN DATA 8 APRILE 2004 n. 516 Tra CIRSA INTERNATIONAL GAMING CORPORATION SA ... (di seguito "Concessionario") e ... (di seguito "Operatore") premesso che a) Concessionario si e' reso aggiudicatario della gara per "l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse", indetta dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato italiani (di seguito "AAMS") con il bando di selezione pubblicato nella G.U.C.E. 2004/S 77 in data 20.4.2004 (di seguito "Bando di Selezione"). b) Concessionario ha ottenuto il ... posto nella graduatoria prevista dall'art. 11 del Capitolato d'Oneri di cui al Bando di Selezione e, in data ... ha sottoscritto con AAMS la Convenzione di Concessione n ... (di seguito "Concessione"). c) La concessione perverra' a scadenza il 31.10.2009 salvo proroga da parte di AAMS per un ulteriore anno. d) Operatore e' titolare di n. ... nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "Nulla Osta"), relativi al corrispondente numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (di seguito "Apparecchi" e, singolarmente, "Apparecchio") gia' installati da Operatore ad oggi presso titolari di licenze ex artt. 86 e/o 88 del TULPS (di seguito "Esercizi" e singolarmente "Esercizio"). e) Nell'allegato I° vengono individuati analiticamente gli Apparecchi di cui alla premessa d) con l'indicazione, per ciascuno di essi . del codice identificativo di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 4.12.2003 . dell'Esercizio nel quale l'Apparecchio si trova installato e dal quale verra' collegato alla Rete Telematica del Concessionario (di seguito "Rete Telematica") ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto della Rete di AAMS emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12.3.2004 ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 del DPR n. 640 del 1972 (di seguito "Decreto della Rete di AAMS" . del numero di nulla osta per la messa in esercizio rilasciato da AAMS con la relativa data di rilascio. f) Operatore ha chiesto il collegamento alla Rete Telematica del Concessionario (di seguito "Rete Telematica") degli Apparecchi di cui all'allegato I° ed ha consegnato a Concessionario, che sottoscrivendo il presente contratto ne rilascia ricevuta, i Nulla Osta originali di cui alla lettera d) che precede. g) Operatore ha versato la prima rata di acconto, pari alla somma di € 1.000,00 (Euro mille) per ciascun Apparecchio, sul Prelievo Unico Erariale dell'anno 2004 stabilito dall'art. 39, comma 13, del D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326 (di seguito "PREU"). h) Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto Operatore versa a Concessionario, che ne rilascia ricevuta, la seconda rata di acconto del PREU pari ad € 3.200,00 (Euro tremiladuecento) o € 1.700,00 (Euro millesettecento) per ciascun Apparecchio, a seconda che il Nulla Osta relativo sia stato, rispettivamente, rilasciato tra l'1.1. ed il 31.5.2004 oppure dall'1.6.2004 in poi. i) Operatore garantisce che gli Apparecchi sono conformi alle norme di legge in materia, che dichiara di ben conoscere, cosi come certificato dai Nulla Osta consegnati a Concessionario; Operatore si impegna inoltre a conservare detta conformita' per tutta la durata del rapporto con Concessionario. Tutto cio' premesso si conviene e stipula quanto segue 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante dell'accordo con valore di patto. 2. Concessionario si impegna a creare e gestire la Rete Telematica che, per tutta la durata della Concessione e della sua eventuale proroga, dovra' garantire i. il collegamento in rete (di seguito anche "Interconnessione") degli Apparecchi al Sistema di Elaborazione della Rete Telematica approntato dallo stesso Concessionario ii. la raccolta periodica dei dati, registrati negli Apparecchi ed il trasferimento, almeno quotidiano, degli stessi al Sistema Centrale di Elaborazione di AAMS iii. la raccolta, al di fuori della periodicita' stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli Apparecchi nonche' il trasferimento immediato degli stessi al Sistema Centrale di Elaborazione di AAMS iv. la rilevazione di conformita' del funzionamento degli Apparecchi alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui ai punti ii. e iii. che precedono v. la trasmissione immediata al Sistema Centrale di Elaborazione di AAMS delle rilevazioni di non conformita' di funzionamento degli Apparecchi vi. la telediagnostica degli Apparecchi e la trasmissione periodica al Sistema Centrale di Elaborazione di AAMS delle rilevazioni dei casi di malfunzionamento vii. la predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditivita' degli Apparecchi e la loro trasmissione periodica al Sistema Centrale di Elaborazione di AAMS viii. la gestione amministrativa degli Apparecchi e la trasmissione delle relative informazioni alla Banca Dati Generale Per la Tutela Del Gioco Lecito organizzata e gestita da AAMS ix. la contabilizzazione delle somme giocate con gli Apparecchi, delle vincite e del Prelievo Erariale Unico (di seguito "PREU") dovuto ad AAMS e la trasmissione periodica di tali informazioni al Sistema Centrale di Elaborazione di AAMS . richiedere ad AAMS a proprio nome, entro quindici giorni dalla stipula del presente contratto e comunque entro il (data corrispondente al settantacinquesimo giorno dalla pubblicazione dell'elenco dei concessionari sulla Gazzetta Ufficiale) il rilascio dei nuovi nulla osta sostitutivi dei Nulla Osta indicati al capo d) delle premesse . versare ad AAMS la seconda rata di acconto del PREU di cui al punto h) delle premesse prima del collegamento in rete degli Apparecchi e, comunque, entro la data del 31 ottobre 2004 . salva l'ipotesi di cause di forza maggiore e/o comunque non dipendenti dalla volonta' di Concessionario, collegare alla propria Rete Telematica, entro il 31.10.2004, gli Apparecchi di cui all'allegato I° . versare ad AAMS il saldo del PREU dovuto da Operatore, relativo al periodo di funzionamento dell'apparecchio dalla sua installazione presso l'Esercizio sino alla data di collegamento in rete, oppure sino al 31.10.2004 qualora a quella data il collegamento non fosse stato ancora attivato, entro la prima scadenza successiva di pagamento prevista dal decreto direttoriale di AAMS dell'8.4.2004 adottato ai sensi dell'art. 39, comma 13, decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326 e dalle connesse circolari applicative (di seguito "Decreto del PREU"), oppure entro la scadenza del 5.11.2004 in ipotesi di mancato collegamento al 31 ottobre precedente . mantenere collegati alla propria Rete Telematica gli Apparecchi di cui all'allegato I° per tutta la durata della concessione e della sua eventuale proroga ovvero fino alla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione dagli Esercizi e/o della demolizione degli Apparecchi . per tutta la durata della Concessione e della sua eventuale proroga, raccogliere il PREU dovuto per ogni singolo Apparecchio (pari al 13,5% -tredicivirgolacinque per cento- delle somme giocate) e trasmetterlo ad AAMS con le modalita' e nei termini previsti dal Decreto del PREU . indicare all'Operatore l'ammontare della percentuale sulle somme giocate con gli apparecchi da ripartire tra l'Operatore stesso ed il titolare dell'Esercizio, percentuale risultante dalla detrazione dalle somme giocate della percentuale destinata alle vincite e di quella relativa al PREU . svolgere tutte le ulteriori attivita' e funzioni, anche se qui non espressamente richiamate, previste dalla Concessione. 3. Operatore si impegna a corrispondere a Concessionario per ciascun Apparecchio di cui all'allegato I° il saldo dovuto del PREU, dedotti i due acconti di cui alle lettere g) ed h) delle premesse, per il periodo che va dall'installazione dell'Apparecchio presso l'Esercizio sino alla data del suo collegamento alla Rete Telematica, contestualmente alla Interconnessione. Operatore e Concessionario immediatamente prima del collegamento alla Rete Telematica, verificheranno pertanto in contraddittorio i contatori installati sull'Apparecchio e determineranno il conguaglio del PREU che verra' immediatamente versato da Operatore a Concessionario. In ogni caso, anche in ipotesi di mancato collegamento alla Rete Telematica, il versamento del predetto conguaglio dovra' essere effettuato, previa verifica dei contatori in contraddittorio tra le Parti, in data 31.10.2004. 4. Sino a quando non verra' effettuato il versamento del conguaglio del PREU, previsto dall'art. 3, Concessionario non provvedera' a collegare l'apparecchio alla Rete Telematica e qualora il predetto versamento non venisse effettuato da Operatore entro e non oltre il 31.10.04, il presente contratto si risolvera' di diritto ex art. 1456 cod. civ. A seguito della risoluzione, Concessionario restituira' ad AAMS il nulla osta sostitutivo per l'Apparecchio, qualora gia' rilasciato, in caso contrario rinuncera' alla domanda per la sua emissione, restituendo in ogni caso a Operatore il vecchio Nulla Osta ove non gia' ritirato da AAMS. 5. A titolo di penale e fatto salvo il maggior danno, nell'ipotesi di risoluzione prevista dall'art. 4, Operatore sara' tenuto a corrispondere a Concessionario, per ogni Apparecchio per il quale non ha versato il conguaglio del PREU, la somma di € 10.000,00 (Euro diecimila) che Concessionario incassera' trattenendo la somma ricevuta di cui all'art. h delle premesse riferita all'apparecchio in questione, nonche' escutendo, sino a concorrenza del residuo importo a suo credito, la fideiussione prevista dall'art. 9. 6. Per tutta la durata della Concessione e della sua eventuale proroga e, comunque, fino alla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione dagli Esercizi e/o della demolizione degli Apparecchi, Operatore si impegna a versare a Concessionario i. gli importi periodicamente dovuti per il PREU relativo agli Apparecchi ii. un compenso per l'attivita' prestata da Concessionario in misura pari al 3% (tre per cento) delle somme giocate per ciascun apparecchio (di seguito "Aggio"). Fermo il rispetto della misura massima prevista dalla normativa vigente e da sue eventuali modifiche successive, detta percentuale del 3% (tre per cento) nel corso del rapporto, a partire dal settimo mese successivo all'interconnessione di tutti gli Apparecchi, potra' essere variata nell'ipotesi in cui le condizioni di mercato lo permettano e/o lo richiedano, comunque previo accordo tra le parti. 7. Per il pagamento degli importi di cui all'art. 6 Operatore consegna a Concessionario autorizzazione RID per l'addebito sul proprio conto corrente n acceso presso la banca delle somme dovute (allegato II°). 8. A partire dal mese in cui avviene il collegamento in rete, Concessionario, per ogni Apparecchio connesso, comunichera' ad Operatore, a mezzo posta elettronica e/o fax, entro il giorno 17 di ciascun mese il PREU e l'Aggio relativi alle somme giocate nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese stesso, ed, entro il giorno 2 di ciascun mese, il PREU e l'Agio relativi alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente; detti importi verranno poi addebitati a mezzo RID sul conto corrente dell'Operatore con valuta fissa rispettivamente al giorno 18 e al giorno 3 di ogni mese. 9. A garanzia del buon fine del pagamento degli importi tutti periodicamente dovuti per il PREU e l'Aggio, nonche' per l'incasso del saldo della penale prevista dall'art. 5, Operatore consegna a Concessionario la fideiussione, bancaria o assicurativa, di cui all'allegato III°. L'ammontare della fideiussione viene oggi fissato in € importo pari al risultato della seguente formula: € 1.200 (Euro milleduecento) x numero degli Apparecchi. Detto ammontare verra' automaticamente aggiornato, a decorrere dall'1.7.2005 in misura pari ad un importo corrispondente alla somma del PREU e dell'Aggio medi mensili prodotti dagli Apparecchi collegati alla Rete Telematica alla data del 31 maggio 2005, nel periodo che va dall'1.1. al 31.5.2005; l'importo de quo dovra' essere comunicato dal Concessionario al fideiussore, a mezzo lettera Raccomandata r.r., entro il 15 giungo 2005. L'ammontare della fideiussione verra' poi aggiornato di anno in anno in data 1 luglio, sino alla scadenza della Concessione e della sua eventuale proroga, con le medesime modalita' ed in misura pari ad un importo corrispondente alla somma del PREU e dell'Aggio medi mensili prodotti dagli Apparecchi nel periodo tra M giugno dell'anno precedente ed il 31 maggio dell'anno di riferimento. Qualora l'ammontare della fideiussione si dovesse ridurre a seguito di escussione, Operatore dovra' reintegrare la garanzia. 10. Non appena avutane notizia, e comunque trascorsi 10 giorni dalle date fisse di addebito dei RID previste dall'art. 7, qualora il conto corrente di Operatore risultasse incapiente per il pagamento totale o parziale degli importi dovuti, Concessionario, fermo il diritto all'escussione della fideiussione prevista dall'art. 9, potra' bloccare il funzionamento di uno o piu' degli Apparecchi, in misura proporzionata all'ammontare degli importi non pagati in relazione alla produttivita' degli Apparecchi stessi oggetto di blocco nel periodo cui si riferiscono il PREU e l'Aggio non versati. Il blocco degli apparecchi potra' avvenire dopo quarantottore dalla diffida scritta del Concessionario all'Operatore, anche a mezzo telefax e/o e-mail, contenente l'invito al pagamento della somma non incassata tramite RID, nonche' l'individuazione degli Apparecchi che, in assenza di pagamento e trascorse quarantottore, verranno bloccati. Concessionario dara' pronta comunicazione ad AAMS del blocco effettuato e gli Apparecchi rimarranno bloccati sino a quando Operatore non avra' provveduto a sanare il debito ovvero a ricostituire la garanzia fideiussoria ove escussa. 11. Il presente contratto rimarra' in vigore anche in ipotesi di revoca della Concessione; in tal caso si intendera' ceduto da Cirsa International Gaming Corporation SA ad altro concessionario indicato da AAMS ed appartenente alla graduatoria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in esito alla gara di cui alla lettera a) delle premesse. 12. I seguenti allegati formano parte integrante del contratto I°. Elenco degli Apparecchi di Operatore con l'indicazione dei dati previsti dal capo e) delle premesse II°. Autorizzazione per addebito RID sul conto corrente dell'Operatore III°. Fideiussione di cui all'art. 9 Luogo e data
CONCESSIONARIO OPERATORE
ALLEGATO I
APPARECCHI DI OPERATORE

Codice identificativo
N. Nulla Osta
Data rilascio Nulla Osta
Indirizzo esercizio presso cui è installato l'apparecchio
ALLEGATO II Sara' costituito dal modulo RID rilasciato e timbrato dalla banca dell'Operatore per il pagamento periodico, nei giorni 3 e 18 di ogni mese, tramite addebito diretto sul conto corrente dell'Operatore, degli importi previsti dall'art. 6 del contratto relativi al PREU e all'Aggio.
ALLEGATO III Sara' costituito dalla fideiussione prevista dall'art. 9 del contratto, prestata a favore di Concessionario nell'interesse di Operatore, a garanzia del buon fine del pagamento tramite RID degli importi periodicamente dovuti per il PREU e per l'Aggio, previsti dagli artt. 6 e 7 del contratto, nonche' a garanzia del saldo della penale prevista dall'art. 5 del contratto. La fideiussione potra' essere bancaria o assicurativa, dovra' essere incondizionata e dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonche' la operativita' a prima e semplice richiesta di Concessionario. La fideiussione avra' decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31.12.2009 e potra' essere prorogata per un ulteriore anno, e cosi di seguito per gli anni ulteriori, a semplice richiesta scritta di Concessionario, da comunicare al fideiussore entro trenta giorni dalla scadenza, in ipotesi di proroga della Concessione e sino alla definitiva cessazione della Concessione stessa. L'ammontare iniziale della fideiussione sara' pari al risultato della seguente formula:
€ 1.200 (Euro milleduecento) x numero degli Apparecchi. Detto ammontare verra' automaticamente aggiornato, a decorrere dall'1.7.2005, in misura pari ad un importo corrispondente alla somma del PREU e dell'Aggio medi mensili prodotti dagli Apparecchi collegati alla Rete Telematica alla data del 31 maggio 2005, nel periodo che va dall'1.1. al 31.5.2005; l'importo de quo dovra' essere comunicato dal Concessionario al fideiussore, a mezzo lettera Raccomandata r.r., entro il 15 giungo 2005. L'ammontare della fideiussione verra' poi aggiornato di anno in anno, in data 1 luglio, sino alla scadenza della Concessione, con le medesime modalita' ed in misura pari ad un importo corrispondente alla somma del PREU e dell'Aggio medi mensili prodotti dagli Apparecchi nel periodo tra l'1 giugno dell'anno precedente ed il 31 maggio dell'anno di riferimento.
Contratto predisposto da SISAL S.p.a. SCHEMA DI CONTRATTO TIPO DA PROPORSI Al TITOLARI DI NULLA OSTA Al SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE N.516 DELL' 8 APRILE 2004 RELATIVO ALLA REGOLAZIONE DEL PERIODO TRANSITORIO TRA SISAL S.p.A. con sede in Milano, Via A. Di Tocqueville, 13 P.IVA, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano (Sez. Ordinaria) n.07337300151, nella persona del suo (di seguito:SISAL) E con sede in Via P.IVA C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di (Sez. Ordinaria) nella persona del (di seguito: Titolare di Nulla Osta) (di seguito definite congiuntamente: parti) Premesso che a) SISAL e' una societa' leader nel settore dei giochi, concorsi a pronostici e scommesse; b) SISAL ha partecipato alla gara, indetta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito: AAMS) con bando pubblicato sulla GUCE serie S n.77 del 20 aprile 2004, ottenendo la qualifica di Concessionaria per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse; c) SISAL ha predisposto il presente contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. m) del Capitolato d'oneri della gara di cui alla precedente premessa lett.b) e in conformita' ai disposti del Decreto Direttoriale n.516 dell'8 aprile 2004 relativo alla regolazione del periodo transitorio; d) il Titolare di Nulla Osta dichiara di essere proprietario, o di avere il possesso a fronte di differente titolo, degli Apparecchi di gioco, cosi come definiti dall'art.110 comma 6 del TULPS come modificato dalla L. 27.12.2002 N.289 e individuati dal codice identificativo di cui all'art.2 comma 1 del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, di cui all'Allegato A); e) il Titolare di Nulla Osta dichiara che i predetti Apparecchi di gioco, di cui alla precedente premessa lett. d), sono installati presso gli esercizi, di cui all'Allegato A); f) il Titolare di Nulla Osta dichiara di voler collegare, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004 n.86 (di seguito: Decreto della rete AAMS), i predetti Apparecchi di gioco alla rete telematica che verra' attivata e condotta da SISAL nella sua qualita' di Concessionaria; g) il Titolare di Nulla Osta dichiara che i predetti Apparecchi di gioco sono conformi alle specifiche tecniche e alle altre disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, nonche' sono conformi alle previsioni della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione infortunistica; h) il Titolare di Nulla Osta dichiara di avere precisa conoscenza delle previsioni della normativa vigente in materia e dei disposti del bando di Gara. Tutto cio' premesso e ritenuto parte integrante ed essenziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto i termini appresso riportati avranno il significato di seguito attribuito: Apparecchi di gioco: gli apparecchi di gioco cosi come definiti dall'art.110 comma 6 del TULPS come modificato dall'art.22 della L. 27.12.2002 N.289 e aventi le caratteristiche e i codici identificativi di cui all'art.2 comma 1 del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, di cui all'Allegato A). Convenzione: lo schema di convenzione della Concessione, per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse, allegato al bando di Gara. Capitolato d'oneri: il Capitolato d'oneri allegato al bando di Gara. Dichiarazione d'installazione: la Dichiarazione d'installazione degli Apparecchi di gioco effettuate ai sensi del modulo 3-C6 allegato alla Circolare n.1/COA/DG/2004 dell'AAMS del 26 febbraio 2004. Esercenti: i titolari dei punti vendita che abbiano le caratteristiche di cui al D.M. del 27 ottobre 2003 e presso i quali sono installati gli Apparecchi di gioco. Gara: la gara indetta da AAMS con bando pubblicato sulla GUCE serie S n.77 del 20 aprile 2004, per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse. Nulla Osta: il nulla osta di cui all'art. 38 comma 5 della legge 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 2) OGGETTO Il presente contratto disciplina i rapporti tra SISAL, nella sua qualita' di Concessionaria e il Titolare di Nulla Osta in relazione agli Apparecchi di gioco di cui all'Allegato A). 3) IMPEGNI DELLE PARTI 3.1) SISAL garantisce tutte le prestazioni, previste dalla normativa vigente in materia e dalla legge speciale del bando di Gara, richieste al Concessionario ed in particolare assicura, per la propria rete telematica, le funzioni di cui all'art.2 comma 1 del Decreto della rete AAMS, con esclusione della gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali di cui alla lettera j) del medesimo articolo. Cosi come previsto dal Decreto Direttoriale n.516 dell'8 aprile 2004 relativo alla regolazione del periodo transitorio e analogamente a quanto disposto dall'art. 6 punto 1 lett. g) della Convenzione, sin da ora si prevede che, in caso di revoca della Concessione, previa comunicazione di AAMS, sara' possibile il subentro nel presente contratto di altro concessionario. 3.2) Il Titolare di Nulla Osta si impegna a: 3.2.1) fornire, in relazione agli Apparecchi di gioco in oggetto, entro e non oltre quindici giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del presente contratto, i modelli di cui all'allegato 4 al Capitolato d'oneri, debitamente compilati e sottoscritti da ciascuno degli Esercenti e ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta dal bando di Gara e/o dalla normativa vigente in materia; 3.2.2) garantire a SISAL, in relazione ai predetti Apparecchi di gioco, tutta la collaborazione ed assistenza richieste da quest'ultima ed a svolgere tutte le attivita' necessarie e propedeutiche all'adempimento, da parte di SISAL, di tutti gli obblighi concessori; 3.2.3) effettuare, in relazione ai predetti Apparecchi di gioco, i servizi di gestione e manutenzione conformemente a quanto previsto nell'Allegato B); 3.2.4) attuare, in relazione ai predetti Apparecchi di gioco, su espressa richiesta di SISAL, la Procedura di Blocco. Detta Procedura e le relativa modalita' di attuazione verranno descritte in un documento che, successivamente all'approvazione dello stesso da parte di AAMS, verra' allegato al presente contratto e ne diverra' parte integrante e sostanziale; 3.2.5) provvedere, su richiesta scritta e motivata da parte di SISAL, oppure di propria iniziativa purche' preventivamente autorizzato da SISAL, a sostituire i predetti Apparecchi di gioco con altri propri Apparecchi di gioco ritenuti da quest'ultima maggiormente performanti. Tali nuovi Apparecchi di gioco saranno soggetti alla medesima disciplina prevista dal presente contratto; 3.2.6) installare, in regime di comodato gratuito, presso ogni Esercente che ne abbia fatto richiesta, almeno una macchina cambiamonete, provvedendo ad effettuare i relativi servizi di manutenzione. Il Titolare di Nulla Osta si impegna a mantenere detta macchina cambiamonete costantemente efficiente e funzionante; 3.2.7) porre in essere, a propria cura e spese, eventuali campagne di comunicazione e/o promozionali, richieste da AAMS al Titolare di Nulla Osta e/o al Concessionario, relative agli Apparecchi di gioco. 4) VERIFICHE TECNICHE Ogni tipologia di Apparecchio di gioco di cui all'Allegato A), dovra' necessariamente essere verificata da SISAL, prima di procedere alla connessione alla rete telematica, in ordine alla corrispondenza delle caratteristiche tecniche di detta tipologia di Apparecchi di gioco con i requisiti tecnici necessari alla connessione alla rete telematica. Nell'ipotesi in cui detta tipologia di Apparecchi di gioco non risponda ai requisiti necessari per essere connessa alla rete telematica di SISAL, le parti sin da ora concordano che il Titolare di Nulla Osta provvedera', a proprio esclusivo carico, ad effettuare le modifiche necessarie sugli stessi Apparecchi di gioco al fine di permetterne la connessione alla rete telematica di SISAL. 5) MARCHIO SISAL E' fatto divieto al Titolare di Nulla Osta di utilizzare e/o riprodurre in alcuna forma e per qualsiasi motivazione il logo/marchio di SISAL e/o delle societa' dalla stessa controllate/collegate e/o dei giochi dalla stessa gestiti. SISAL avra' facolta' di chiedere al Titolare di Nulla Osta il risarcimento di tutti i danni, sia diretti che indiretti, alla stessa arrecati da ogni eventuale violazione a quanto sopra disposto. 6) PRELIEVO UNICO ERARIALE - PREU Con riferimento all'anticipo effettuato dal Titolare di Nulla Osta relativamente alla prima rata del PREU, pari ad Euro 1.000,00 per Apparecchio di gioco, le parti, sin da ora, concordano, di procedere a compensare reciprocamente, secondo le modalita' di seguito descritte, le eventuali eccedenze negative o positive della differenza tra l'importo del PREU dovuto all'erario da SISAL e l'importo della prima rata anticipata dal Titolare di Nulla Osta : a) nell'ipotesi in cui il PREU dovuto all'erario alla data di sottoscrizione del presente contratto risulti essere inferiore ad Euro 1.000,00, SISAL provvedera' a restituire al Titolare di Nulla Osta la relativa differenza con le modalita' e le tempistiche che verranno determinate in funzione delle deduzioni che la stessa SISAL potra' operare sulle liquidazioni del PREU dalla stessa dovute all'erario successivamente alla data del 31 ottobre 2004; b) nell'ipotesi in cui il PREU dovuto all'erario alla data di sottoscrizione del presente contratto risulti essere superiore ad Euro 1.000,00, il Titolare di Nulla Osta si impegna a corrispondere a SISAL, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'eccedenza positiva risultante dalla differenza degli importi relativi al PREU dallo stesso raccolti fino alla data di sottoscrizione del presente contratto e l'importo di Euro 1.000,00. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino alla data del 31 ottobre 2004 - oppure, per gli Apparecchi che a tale data non risultassero ancora connessi alla rete telematica di SISAL, fino alla data di connessione di detti Apparecchi di gioco - il Titolare di Nulla Osta, per ogni Apparecchio di gioco, rendera' disponibili con cadenza settimanale a SISAL gli importi relativi al PREU maturati, nel suddetto arco temporale, dall'utilizzo di ciascuno dei predetti Apparecchi di gioco. Il Titolare di Nulla Osta provvedera', a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con cadenza settimanale, a comunicare a SISAL, con le modalita' che verranno successivamente concordate tra le parti, i dati, rilevati dai contatori apposti su ogni apparecchio di gioco, necessari per la determinazione del calcolo del PREU. 7) CORRISPETTIVO Il Titolare di Nulla Osta, a fronte delle attivita' svolte da SISAL in qualita' di Concessionaria, riconoscera' a quest'ultima un importo pari al 3% (tre-percento) + IVA, ove prevista, delle somme giocate per ciascuno dei predetti Apparecchi di gioco. Il predetto importo dovra' essere pagato, con cadenza settimanale, entro e non oltre il lunedi' della settimana successiva a quella in cui sono state effettuate le giocate dei predetti Apparecchi di gioco. SISAL, ove il pagamento pervenisse alla stessa dopo il termine di cui sopra, ferma l'applicazione degli interessi di mora annui scalari che si convengono nella misura del tasso degli interessi legali in vigore nel periodo di morosita', maggiorato di 3 punti percentuali, potra' risolvere il presente contratto ai sensi di quanto previsto al successivo art. 12. 8) GARANZIE Il Titolare di Nulla Osta, a garanzia del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche derivanti dai rapporti con SISAL in qualita' di Concessionaria, fornira' una o piu' fideiussioni bancarie di importo pari a Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni Apparecchio di gioco oggetto del presente contratto. Tale/i fideiussione/i dovra/nno essere rilasciata/e da primario istituto bancario ed essere escutibile/i a prima e semplice richiesta scritta, ogni e qualsiasi eccezione rimossa e nonostante qualsiasi obiezione da parte del Titolare di Nulla Osta e/o di terzi; altresi' detta/e fideiussione/i dovra/nno essere prestata/e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L'importo di predetta/e fideiussione/i potra' essere oggetto di aggiornamento, solo ed esclusivamente previo accordo scritto tra le parti, a decorrere dalla data del 1 luglio 2005. 9) INDENNIZZI Il Titolare di Nulla Osta, nell'ipotesi in cui non attui, o non rispetti le tempistiche previste per l'attuazione della Procedura di Blocco, di cui all'art.324, dovra' a SISAL un indennizzo da calcolarsi in funzione dei conseguenti danni e/o perdite finanziarie subiti da SISAL e comunque non inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni Apparecchio di gioco per il quale non e' stata correttamente posta in essere la predetta Procedura di Blocco. Il Titolare di Nulla Osta, nell'ipotesi in cui sottragga e/o non renda piu' disponibili uno o piu' Apparecchi di gioco, dovra' versare a SISAL medesima un indennizzo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ognuno dei predetti Apparecchi di gioco. Il Titolare di Nulla Osta, nell'ipotesi in cui non versi a SISAL, conformemente a quanto disposto al predetto art. 7, gli importi del PREU settimanalmente maturati da ciascuno degli Apparecchi di gioco, dovra' corrispondere a SISAL un indennizzo di Euro 100,00 (cento/00), per ciascun Apparecchio di gioco e per ogni giorno di ritardo. 10) DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto decorre dal momento della sottoscrizione dello stesso e avra' termine alla scadenza della durata della Concessione o dei suoi eventuali rinnovi, ovvero avra' termine alla data di comunicazione formale da parte di AAMS dell'avvenuta rimozione, per qualsiasi motivo, di tutti gli Apparecchi di gioco di cui al presente contratto, nel caso in cui tale data sia anteriore alla predetto termine della Concessione. E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 11) RISOLUZIONE Nell'ipotesi in cui sorga tra le parti una controversia in ordine all'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, le stesse parti cercheranno di dirimere la controversia insorta attraverso la ricerca di una soluzione bonaria. Nell'ipotesi in cui le parti non raggiungano, entro 7 (sette) giorni dal sorgere della controversia, detta soluzione bonaria, troveranno applicazione i disposti del codice civile in materia di risoluzione dei contratti e in particolare quanto previsto dall'art. 1454 c.c. 12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il presente contratto si risolvera' di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso si verifichi una o piu' delle seguenti ipotesi: a) il Titolare di Nulla Osta sia sottoposto a liquidazione, fallimento o altre differenti procedure concorsuali; b) il Titolare di Nulla Osta sottragga e/o non renda piu' disponibili uno o piu' Apparecchi di gioco; c) il Titolare di Nulla Osta venga sottoposto a procedimenti giudiziari di natura penale; d) il Titolare di Nulla Osta svolga attivita' illecite; e) il Titolare di Nulla Osta risulti inadempiente a uno o piu' dei disposti di cui al precedente art.5; f) il Titolare di Nulla Osta non corrisponda a SISAL, nei termini e modalita' stabiliti al precedente art.7, i corrispettivi di cui al medesimo articolo. Nel caso il Contratto venga risolto a fronte delle ipotesi di cui ai precedenti punti da lett. b) a lett. f), il Titolare di Nulla Osta sara' tenuto a versare a SISAL, a titolo di rimborso spese per la connessione, oltre agli indennizzi di cui all'art. 9, ove applicabili, una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni Apparecchio di gioco. 13) RISERVATEZZA Ciascuna parte si impegna, anche per i propri dipendenti ed ausiliari (e comunque per i terzi che con la stessa abbiano un rapporto contrattuale o di fatto), a non divulgare o rendere in alcun modo conosciuto a terzi il contenuto del presente contratto e delle informazioni e dei dati non pubblici di cui venga a conoscenza in virtu' dello stesso. Ciascuna parte custodira' con la massima riservatezza tutti i dati che l'altra parte le trasmettera' in esecuzione di detto contratto. Nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni, tali dati non potranno in nessun caso essere comunicati a terzi o subire alcuna forma di trattamento diverso da quello strettamente necessario ad assicurare la puntuale esecuzione degli obblighi nascenti dal presente contratto. L'obbligo previsto dal presente contratto viene mantenuto anche dopo la cessazione dello stesso. Fermo restando quanto sopra riportato, le parti si danno reciprocamente atto che l'avvenuta stipula del presente contratto dovra' essere comunicata ad AAMS, a cura delle stesse parti, conformemente a quanto disposto dall'art.5 comma 2 del Decreto Direttoriale n.516 dell'8 aprile 2004 relativo alla regolazione del periodo transitorio. 14) MANLEVA Il Titolare di Nulla Osta manleva SISAL da ogni richiesta e da ogni responsabilita' per indennizzi, risarcimento danni, o ad altro titolo, anche da parte di eventuali soggetti terzi, in ordine a danneggiamenti, furti, sparizioni e/o qualsiasi altro evento provocato e/o riguardante gli Apparecchi di gioco. A tal fine il Titolare di Nulla Osta dichiara di avere sottoscritto idonea polizza assicurativa a copertura dei sinistri di cui sopra. 15) MODIFICHE CONTRATTUALI Resta facolta' di SISAL concordare delle condizioni di maggior favore per il Titolare di Nulla Osta e/o differenti condizioni contrattuali, fermo restando quanto previsto dai disposti di legge in materia, che si intendono e intenderanno recepiti dal presente contratto. Salvo per quanto riguarda modifiche normative, qualsiasi modifica al presente contratto non sara' valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto sottoscritto da entrambe le parti. 16) CESSIONE DEL CONTRATTO Salvo quanto disposto al secondo comma del precedente art. 3.1, ciascuna delle parti si impegna a non cedere a terzi il contratto ed i diritti e gli obblighi conferiti ed imposti dallo stesso, senza l'autorizzazione scritta dell'altra parte. 17) COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: se indirizzate a SISAL: SISAL S.p.A.- Via A. Di Tocqueville 13, Milano 20154 se indirizzate al Titolare di Nulla Osta : 18) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il presente contratto e' regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia relativa alla validita', all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione ed allo scioglimento del presente contratto, sara' competente il foro di Milano in via esclusiva. Milano, li 2004
SISAL S.p.A. Il Titolare di Nulla Osta Ai sensi degli art.1341 ss c.c., il Titolare di Nulla Osta dichiara di aver letto e ben compreso il contenuto e il significato dei seguenti articoli: Art.3) IMPEGNI DELLE PARTI Art.4) VERIFICHE TECNICHE Art.5) MARCHIO SISAL Art.6) PRELIEVO UNICO ERARIALE - PREU Art.7) CORRISPETTIVO Art.8) GARANZIE Art.9) INDENNIZZI Art.12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Art.14) MANLEVA Art.18) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il Titolare di Nulla Osta Allegati: A) Elenco Apparecchi di gioco individuati dal codice identificativo di cui all'art.2 comma 1 del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003 ed individuazione degli esercizi presso i quali sono installati. B) Gestione e Manutenzione degli Apparecchi di gioco. ALLEGATO A) Elenco Apparecchi di gioco individuati dal codice identificativo di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003 ed individuazione degli esercizi presso i quali sono installati. ALLEGATO B) Gestione e Manutenzione degli Apparecchi di gioco. Il Titolare di Nulla Osta si impegna ad effettuare i servizi di gestione e manutenzione ordinaria, nonche' di manutenzione straordinaria degli Apparecchi di gioco, cosi come in seguito meglio descritti. Il Titolare di Nulla Osta, per permettere a Sisal di coordinare il corretto ed ordinato svolgimento dei servizi stessi, comunichera' a Sisal, contestualmente alla firma del presente contratto, l'indirizzo di una casella di posta elettronica alla quale Sisal dovra' convogliare tutte le richieste di intervento relative ai servizi di manutenzione; unitamente a tale indirizzo, il Titolare di Nulla Osta segnalera' altresi' un numero telefonico di rete fissa, un numero telefonico di cellulare, un numero di fax, attivi 365 giorni all'anno ai quali sia reperibile un operatore addetto alla ricezione delle richieste di intervento di cui sopra. 1. Gestione e manutenzione ordinaria degli Apparecchi di gioco La gestione e manutenzione ordinaria implica tutti gli interventi manutentivi sugli Apparecchi di gioco, diversi dalla manutenzione straordinaria, necessari a garantire la corretta operativita' degli Apparecchi di gioco, conformemente alla normativa vigente in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale attivita' la pulizia dell'Apparecchio, lo svuotamento del cassetto, il ripristino dei corretti livelli degli hopper, la sostituzione delle parti usurate e, comunque, tutti quegli interventi che non comportino l'interruzione programmata del collegamento/funzionamento dell'Apparecchio di gioco. Specifiche richieste di intervento potranno pervenire al Titolare di Nulla Osta da Sisal, secondo le modalita' descritte piu' sopra, o direttamente da parte dell'esercente. In entrambi i casi il Titolare di Nulla Osta si impegna a eseguire e completare tali interventi in modo da garantire la corretta operativita' degli Apparecchi, in particolare, ove applicabili, secondo i livelli di servizio concordati con l'esercente ed in ogni caso entro 36 (trentasei) ore solari dall'inoltro della richiesta. 2. Manutenzione straordinaria degli Apparecchi di gioco Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi sugli Apparecchi di gioco e/o su loro componenti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, accettatori di monete, monitor, pulsantiere) e/o sulle schede di gioco, necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche degli Apparecchi di gioco e il loro corretto funzionamento. La manutenzione straordinaria prevede l'interruzione programmata del collegamento/funzionamento dell'Apparecchio di gioco, che deve essere in ogni caso coordinata da Sisal e gestita conformemente alle indicazioni di quest'ultima. A seguito della richiesta di intervento da parte di Sisal, il Titolare di Nulla Osta effettuera' immediatamente l'intervento di manutenzione straordinaria e ripristinera' il corretto funzionamento dell'Apparecchio entro 36 (trentasei) ore solari successive all'inoltro della richiesta di intervento. La procedura che il Titolare di Nulla Osta dovra' scrupolosamente seguire per effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria verra' di volta in volta comunicata da Sisal e comprendera' quanto previsto nell'art. 6.2.1.3 del Capitolato tecnico allegato al bando di Gara. Una volta terminato l'intervento e ripristinato il corretto funzionamento dell'Apparecchio di gioco, il Titolare di Nulla Osta ne dara' immediata comunicazione a Sisal; da quel momento l'intervento si considerera' chiuso. Qualora per il ripristino del corretto funzionamento dell'Apparecchio di gioco il Titolare di Nulla Osta dovesse rimuovere l'Apparecchio di gioco od una sua componente dall'esercizio presso il quale e' installato, dovra' darne preventiva comunicazione a Sisal, specificando altresi' il luogo esatto presso cui l'Apparecchio di gioco o la sua componente verra' trasferito per la riparazione. Qualora inoltre la richiesta di intervento dovesse pervenire al Titolare di Nulla Osta direttamente da parte dell'esercente, sara' obbligo del Titolare di Nulla Osta darne immediata comunicazione a Sisal e seguire le indicazioni e le procedure che da quest'ultima verranno comunicate. Qualora non fosse possibile ripristinare il corretto funzionamento dell'Apparecchio di gioco entro le 36 (trentasei) ore solari successive all'inoltro della richiesta di intervento, il Titolare di Nulla Osta si impegna a sostituire l'Apparecchio di gioco non funzionante con altro equivalente e delle medesime caratteristiche entro le successive 24 (ventiquattro) ore solari, dandone previa comunicazione a Sisal e seguendo le eventuali istruzioni che dovessero essere trasmesse dalla stessa. Il Titolare di Nulla Osta si impegna inoltre a compensare a favore di Sisal eventuali discrepanze di carattere finanziario che dovessero riscontrarsi al termine delle operazioni di ripristino dell'Apparecchio di gioco e rilevate da Sisal a seguito del ripristino del collegamento dell'Apparecchio di gioco alla rete telematica di Sisal stessa. 3. Indennizzi a favore di Sisal In caso di omissioni o ritardi da parte del Titolare di Nulla Osta, tali da comportare il mancato ripristino dell'Apparecchio di gioco entro le 36 (trentasei) ore solari successive all'inoltro della richiesta di intervento, il Titolare di Nulla Osta sara' tenuto a corrispondere a Sisal una penale pari a Euro 100,00 (cento) per ciascun Apparecchio di gioco e per ogni giorno di ritardo.
Contratto predisposto da RTI LOTTOMATICA SPA (mandataria) Il seguente SCHEMA DI CONTRATTO e' stato redatto in conformita' a quanto previsto dal Decreto della rete di AAMS, dal Decreto del PREU e dal decreto direttoriale di regolazione del periodo transitorio, nonche' dalla Documentazione di Gara, come definiti in Allegato 1. CONTRATTO PER LE ATTIVITA' DI ATTIVAZIONE E CONDUZIONE OPERATIVA DELLA RETE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO NONCHE' DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI CONNESSE TRA Lottomatica S.p.A., con sede in Roma via Mosca n. 45, Partita IVA 03285890962 - in qualita' di mandataria del RTI, costituito in data ... per atto del notaio tra la medesima Lottomatica S.p.A. e la societa' Triplet S.p.A. con sede in Roma via Mosca n. 45 Partita IVA ... - in persona del ... ; "Concessionario" E il sig. nato a ... o (nome della societa) in persona di ... in qualita' ... C.F. P. IVA identificata con cod. n. con sede in (Prov.) (Via o "Titolare" di seguito anche denominati singolarmente o congiuntamente "Parte" o "Parti" PREMESSO CHE a) i termini utilizzati nelle seguenti premesse, ove indicati con carattere grassetto, avranno il medesimo significato attribuito dalle corrispondenti definizioni contenute nell'allegato 1 al presente atto; b) AAMS ha indetto una procedura di gara per la selezione di operatori (providers) per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse; c) in esito alla suddetta procedura di gara, il Concessionario e' stato selezionato per l'affidamento delle attivita' e funzioni di cui alla precedente lettera b) ed ha sottoscritto con AAMS l'apposita Concessione, la cui durata e' fissata sino al 31 ottobre 2009, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno; d) il Titolare gestisce n ... Apparecchi, il cui elenco - allegato sub 2 al presente atto - riporta, per ciascun Apparecchio, il codice identificativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS d'intesa con il Ministero dell'interno - dipartimento di pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003; detti Apparecchi sono attualmente installati presso gli esercizi specificatamente individuati in allegato 3 al presente contratto, e sono altresi' dotati del Nulla Osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, intestato al Titolare medesimo; e) il Titolare dichiara di essere stato dettagliatamente informato dal Concessionario e di avere piena conoscenza della normativa di riferimento per le attivita' di cui alla precedente premessa b) - con particolare riferimento a quanto disposto dal Decreto della rete di AAMS, dal Decreto di regolazione del periodo transitorio e dal Decreto del PREU - e dichiara,altresi', di essere stato informato delle attivita' e funzioni pubbliche attribuite da AAMS al Concessionario, nonche' delle caratteristiche del servizio offerto dal Concessionario; f) il Titolare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto della rete di AAMS nonche' dell'art. 4 comma 1 del Decreto di regolazione del periodo transitorio, ha richiesto al Concessionario il collegamento degli Apparecchi, di cui in allegato 2, alla rete telematica del Concessionario medesimo per garantire l'operativita' di detti Apparecchi, nel rispetto della normativa vigente; a tale fine il Titolare ed il Concessionario intendono sottoscrivere l'apposito contratto previsto dall'art. 2 del decreto direttoriale di regolazione del periodo transitorio; g) avendo il Titolare dichiarato al Concessionario di non essere anche titolare degli esercizi di cui in allegato 3, presso i quali sono installati gli Apparecchi, il Concessionario stesso sottoscrive, con gli Esercenti, titolari dei predetti esercizi, l'apposito contratto tra Concessionario ed Esercente previsto dall'art. 6 della Concessione; h) per l'installazione e manutenzione degli Apparecchi presso gli Esercizi, il Titolare ha sottoscritto apposito/i contratto/i, allegato/i sub 4 al presente atto, con gli Esercenti titolari degli esercizi; i) il Titolare e' e restera' struttura commerciale autonoma ed indipendente e con distinta responsabilita' dal Concessionario; Tutto cio' premesso, con il presente contratto le Parti intendono disciplinare le condizioni relative al rapporto tra Concessionario ed il Titolare che troveranno applicazione per tutti gli Apparecchi di cui in allegato 2 al presente contratto. ARTICOLO 1 - PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 1.2 Costituiscono, altresi', parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati: Allegato 1 - Elenco delle Definizioni Allegato 2 - Elenco degli Apparecchi installati ed il cui Nulla Osta e' intestato al Titolare, riportante i rispettivi codici identificativi previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS d'intesa con il Ministero dell'interno - dipartimento di pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003; Allegato 3 - elenco degli esercizi presso i quali sono installati gli Apparecchi gestiti dal Titolare, riportante denominazione dell'esercizio - ubicazione - dati dei rispettivi esercenti; Allegato 4 - contratto/contratti sottoscritto/i tra il Titolare e gli Esercenti; ARTICOLO 2 - OGGETTO 2.1 Il presente accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra Titolare e Concessionario relativamente alle attivita' di gestione telematica degli Apparecchi di cui in allegato 2. 2.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto trovera' integrale applicazione anche per gli eventuali nuovi Apparecchi, ulteriori rispetto a quelli di cui in allegato 2, che, nel rispetto della normativa di riferimento emanata ed emananda, fossero installati dal Titolare e collegati, con accordo del Concessionario, alla rete telematica dallo stesso attivata e condotta. ARTICOLO 3 - DURATA - RISOLUZIONE - RECESSO 3.1 Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino alla data di scadenza del primo periodo di durata della Concessione - 31 ottobre 2009, ivi inclusa l'eventuale proroga. In caso di revoca e/o annullamento e/o cessazione per qualsiasi causa della Concessione, il presente Contratto dovra' intendersi risolto a tutti gli effetti con pari decorrenza, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9. 3.2 Il presente Contratto dovra' inoltre intendersi risolto, anche in forma parziale, senza alcun onere per il Concessionario e fatti salvi eventuali suoi diritti nei confronti del Titolare in caso di: a) Cessazione per qualunque causa avvenuta del/i contratto/i tra il Concessionario ed uno degli esercenti titolari degli Esercizi di cui in allegato 3, salvo il caso di recesso dell'Esercente, presso i quali sono installati gli Apparecchi: in tale ipotesi la risoluzione parziale automatica operera' esclusivamente con riferimento agli Apparecchi riferibili al contratto tra Concessionario ed esercente che sia venuto a cessare; b) revoca del Nulla Osta e/o dei Nulla Osta sostitutivi relativi ai singoli Apparecchi: in tale ipotesi la risoluzione parziale automatica operera' esclusivamente con riferimento agli Apparecchi per i quali sia stato revocato il relativo nulla osta e/o Nulla Osta sostitutivo; c) perdita, da parte di uno o piu' di uno degli Esercizi di cui in allegato 3 delle autorizzazioni di cui agli articoli 86 o 88 T.U.L.P.S.. In tale ipotesi la risoluzione parziale automatica operera' esclusivamente con riferimento agli Apparecchi installati presso gli Esercizi che abbiano perso le suddette autorizzazioni; d) rimozione e/o demolizione degli Apparecchi, verificatesi, per qualsiasi causa, prima del 31 ottobre 2009. In tali ipotesi la risoluzione parziale automatica operera' esclusivamente con riferimento agli Apparecchi rimossi e/o demoliti, con decorrenza dalla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione e/o demolizione. ARTICOLO 4 - IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO 4.1 Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attivita' e funzioni che, in base alla normativa di riferimento, emanata ed emananda, ed in base alla Concessione, il Concessionario stesso sia tenuto a svolgere nei confronti del Titolare. 4.2 In particolare il Concessionario si impegna a: a) collegare alla rete telematica gli Apparecchi presso gli Esercizi sostenendo tutti gli oneri ed i costi connessi a tale collegamento; b) richiedere il nulla osta sostitutivo, di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto della rete di AAMS; c) produrre, anche attraverso la consultazione degli appositi contatori installati all'interno degli Apparecchi, alle scadenze previste dalla normativa di riferimento e/o dalla Concessione, il rendiconto contabile riportante, per ciascun Apparecchio, l'ammontare giocato, i premi pagati, il PREU, l'importo residuo che l'Esercente dovra' versare eventualmente al netto della somma allo stesso spettante; d) provvedere, tramite organizzazione propria o di terzi, per conto del Titolare, a raccogliere, dagli Esercizi presso i quali saranno installati gli Apparecchi, l'importo residuo - eventualmente al netto dell'importo riconosciuto agli Esercenti dal Titolare secondo le indicazioni da quest'ultimo fornite al Concessionario; e) versare al Titolare l'importo residuo raccolto dagli Esercenti per conto del Titolare stesso, secondo quanto sopra esplicitato - previa eventuale compensazione della Seconda Rata del PREU nonche' previa deduzione del PREU, del compenso spettante al Concessionario e di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla Concessione, secondo quanto previsto dal successivo art. 6; tale versamento al Titolare sara' effettuato dal Concessionario in funzione di quanto effettivamente versato al Concessionario dagli Esercenti. Il Concessionario eseguira' le attivita' sopra indicate nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti da AAMS e comunque con modalita' e tempi ragionevoli in relazione al tipo di attivita' da svolgere. ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E GARANZIE DEL TITOLARE 5.1 Con la stipula del presente contratto il Titolare assume, nei confronti del Concessionario tutti gli impegni previsti, a carico dello stesso dalla Documentazione di gara e dalla normativa di riferimento nonche' gli eventuali ulteriori impegni di seguito descritti. Al riguardo, il Titolare dichiara e prende atto che il Concessionario e' tenuto, nell'ambito della Concessione, all'adempimento di una serie di attivita' ed obblighi per l'esecuzione dei quali e' indispensabile la piena collaborazione del Titolare stesso che, pertanto, si impegna a prestare, con la massima diligenza, tutta la collaborazione necessaria per l'adempimento di tali attivita' ed obblighi, rispondendo di eventuali danni, nocumenti o altro che dovesse subire il Concessionario a causa della mancata collaborazione del Titolare. 5.2 In particolare il Titolare si impegna, nei confronti del Concessionario a: a) verificare che gli Esercizi siano dotati e mantengano le autorizzazioni previste dagli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S. provvedendo a comunicare tempestivamente al Concessionario ogni e qualsiasi fatto idoneo ad incidere sulle stesse e/o ogni e qualsiasi variazione; resta in ogni caso piena facolta' del Concessionario di effettuare direttamente ed in ogni momento la suddetta verfica; b) verificare e comunicare periodicamente al Concessionario, su richiesta dello stesso Concessionario, il numero massimo di apparecchi installabili presso gli Esercizi, comunicando tempestivamente ogni successiva variazione attuale e/o potenziale al Concessionario; resta in ogni caso piena facolta' del Concessionario di effettuare direttamente ed in ogni momento la suddetta verifica; c) fornire al Concessionario tutta la collaborazione, l'assistenza, la documentazione e le informazioni necessarie per l'ottenimento del Nulla Osta sostitutivo, provvedendo altresi' a comunicare tempestivamente al Concessionario l'eventuale revoca del Nulla osta per ciascun Apparecchio intervenuta nelle more dell'ottenimento del Nulla Osta sostitutivo; d) far sottoscrivere agli Esercenti il contratto tra Esercente e Concessionario previsto dalla Documentazione di Gara/Concessione, nei termini dalla stessa disciplinati e secondo lo schema predisposto dal Concessionario; e) provvedere alla manutenzione degli Apparecchi, verificandone il corretto funzionamento ed astenendosi dall'apportare manomissioni che alterino i requisiti tecnici di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle Regole tecniche degli apparecchi di gioco; f) attivare, per quanto di propria competenza, tutte le idonee misure finalizzate a garantire la corretta operativita' delle procedure di blocco, nel rispetto di quanto previsto dalla Documentazione di Gara nonche' delle indicazioni fornite dal Concessionario, fornendo a quest'ultimo tutta la necessaria collaborazione; g) comunicare immediatamente al Concessionario qualsiasi danno od anomalia di cui sia a conoscenza sui punti di accesso o sugli apparecchi di gioco ad essi collegati, che ne impediscano il regolare funzionamento od il collegamento alla rete telematica; h) rimuovere e/o demolire, ovvero consentire la rimozione e/o demolizione degli Apparecchi nel caso in cui siano state revocate le autorizzazioni di cui agli articoli 86 o 88 T.U.L.P.S. e/o in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente; i) rimuovere, ovvero consentire la rimozione dal/dagli Esercizio/i degli Apparecchi per i quali siano stati revocati i nulla osta e/o i nulla osta sostitutivi; j) fornire al Concessionario la massima assistenza e collaborazione sia ai fini del collegamento degli Apparecchi alla rete telematica sia ai fini dell'espletamento di tutte le attivita' oggetto di Concessione relative ai controlli sugli Apparecchi; k) conservare con cura tutta la documentazione comunque predisposta e raccolta per il Concessionario, provvedendo a consegnare detta documentazione al Concessionario su richiesta dello stesso; 1) garantire il versamento della Seconda Rata del PREU con le modalita' e nei termini previsti dal decreto del PREU; m) autorizzare l'Esercente, nell'ambito del rapporto contrattuale esistente tra quest'ultimo ed il Titolare stesso, ad operare in proprio nome e per proprio conto sugli Apparecchi per le finalita' previste dalla Concessione nonche' a prelevare e riversare, sempre in proprio nome e per proprio conto, al Concessionario l'importo residuo con effetto liberatorio nei propri confronti. 5.3 Il Titolare si impegna ad espletare i suddetti obblighi con la massima diligenza, nel rispetto delle indicazioni di volta in volta fornite dal Concessionario nonche' e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, emanata ed emananda, e dalla Documentazione di Gara delle quali lo stesso dichiara di avere piena conoscenza. ARTICOLO 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE E RIVERSAMENTI - FIDEIUSSIONE 6.1 A fronte delle prestazioni stabilite nel presente contratto a carico del Concessionario, a quest'ultimo viene riconosciuto dal Titolare, un compenso pari al 2,6% (duevirgolaseipercento) oltre IVA se dovuta delle somme giocate, fermo restando che, come previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto di regolazione del periodo transitorio, la percentuale di cui sopra potra' essere modificata, d'intesa tra le Parti, in senso migliorativo per il Titolare, all'atto della sottoscrizione, ovvero in corso di validita' del presente contratto, anche in ragione della diversa rilevanza commerciale degli Apparecchi e degli Esercizi ovvero della ubicazione degli Esercizi stessi. 6.2 Il suddetto compenso e' liquidato dal Titolare al Concessionario mediante compensazione con gli importi che il Concessionario versa al Titolare medesimo, secondo quanto previsto al precedente articolo 4.2 lettera e), fermo restando che, qualora, a causa del mancato versamento da parte degli Esercenti, l'importo effettivamente raccolto dal Concessionario fosse inferiore all'ammontare necessario a coprire il PREU, il canone di concessione ed il compenso spettante al Concessionario stesso, il Titolare provvedera' a versare al Concessionario la differenza tra tale ammontare e gli importi effettivamente versati dagli Esercenti al Concessionario. Il Titolare provvedera' al suddetto versamento entro e non oltre i 7 giorni dalla comunicazione, inviata al Titolare dal Concessionario, in cui quest'ultimo denunci l'incapienza dell'importo raccolto; scaduto inutilmente il predetto termine, sara' facolta' del Provider escutere la garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 6.4. (i) In ragione dei rapporti contrattuali esistenti tra il Titolare ed Esercente/Esercenti, dei rapporti esistenti tra Concessionario ed Esercente, nonche' della responsabilita' economica gravante sul Concessionario, in virtu' di quanto previsto dall'art. 9 della Concessione, il Titolare dichiara espressamente di aver autorizzato l'Esercente ad effettuare, in nome proprio e per proprio conto, le seguenti attivita': a) prelevare l'importo residuo dagli Apparecchi; b) provvedere al relativo riversamento al Concessionario - eventualmente al netto del compenso riconosciuto all'Esercente stesso dal Titolare, in base quanto previsto al precedente articolo 4.2 lett. e). 6.4 A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Titolare in virtu' del presente Contratto, con particolare riferimento a quanto previsto al precedente art. 6.2 ed al versamento della Seconda rata del PREU, il Titolare si impegna a far rilasciare, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sottoscrizione del presente Contratto e pena la risoluzione dello stesso e/o la sospensione delle attivita' da parte del Concessionario a discrezione dei quest'ultimo - una fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta - a favore del Concessionario o del soggetto dallo stesso designato -emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, senza eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, dell'importo previsto, per ciascun Apparecchio, dalla normativa di riferimento e dalla Documentazione di Gara per ciascun Apparecchio, valida sino al 91° giorno successivo alla scadenza del Contratto. 6.5 Il Titolare si impegna, inoltre, su richiesta del Concessionario, ad aggiornare la suddetta garanzia, facendo adeguare l'importo di cui al precedente comma 6.4 con cadenza annuale, a decorrere dal 1 ° luglio 2005, ed entro i 30 giorni successivi alla richiesta stessa. Tale adeguamento potra' essere richiesto dal Concessionario, sulla base del volume medio per Apparecchio delle somme complessivamente giocate tramite gli Apparecchi nell'anno precedente a quello di riferimento. 6.6 Qualora l'importo di cui ai precedenti commi 6.4 e 6.5 si riduca in esito ad escussione per qualsiasi causa avvenuta - ivi compresa l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 7 - , il Titolare impegna a far reintegrare la suddetta garanzia entro i 10 giorni successivi al verificarsi della riduzione, pena la risoluzione del Contratto e/o la sospensione delle attivita' da parte del Concessionario a discrezione dei quest'ultimo. ARTICOLO 7 - RISARCIMENTO DANNI E PENALI 7.1 Il Titolare, in caso di violazione degli obblighi dallo stesso assunti con il Contratto nonche' degli eventuali ulteriori obblighi posti a suo carico dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo alla Seconda rata del PREU e fatti salvi ed in aggiunta ai rimedi espressamente previsti nel Contratto stesso, e' tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati al Concessionario. 7.2 In particolare il Titolare si impegna sin da ora a rimborsare il Concessionario di tutti gli importi addebitati a quest'ultimo dall'AAMS, anche a titolo di penale, secondo quanto previsto dalla Concessione, nel caso in cui i predetti addebiti fossero imputabili a fatto o colpa del Titolare stesso. 7.3 In caso di ritardo nel versamento previsto a carico del Titolare dal precedente articolo 6.2 lo stesso e' tenuto, in ogni caso, a versare al Concessionario, a titolo di penale, un importo pari allo 0,5% dell'importo non versato, per ciascun giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 7.4 Nelle ipotesi previste ai precedenti articoli 7.2 e 7.3 sara' comunque facolta' del Concessionario escutere la garanzia di cui al precedente articolo 6. ARTICOLO 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 8.1 Sara' facolta' del Concessionario risolvere in qualunque momento il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta inviata al Titolare con raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi: a) perdita delle autorizzazioni di cui agli articoli 86 o 88 T.U.L.P.S. da parte di tutti gli Esercizi (art. 3.2 lett b); b) revoca dei nulla osta relativi a tutti gli Apparecchi (art. 3.2 lett c); c) mancata comunicazione da parte del Titolare di anomalie e/o guasti dallo stesso rilevate e/o rilevabili sugli Apparecchi ( art. 5.2 lett. g); d) ritardo superiore a 20 giorni nel versamento dell'importo dovuto al Concessionario in base all'art. art. 6.2; e) mancato rilascio, mancato adeguamento e/o mancato reintegro della fideiussione di cui al precedente art. 6 nei termini ivi previsto. f) qualora il Titolare sia sottoposto a liquidazione, fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo o altra situazione equipollente; Restano comunque salvi, a favore dell'esercente il diritto di risarcimento del danno nonche' il diritto di applicare la penale di cui al precedente art. 7. ARTICOLO 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBENTRO 9.1 Il Titolare non potra' cedere a terzi il presente Contratto, in tutto o in parte, senza il preventivo assenso del Concessionario. 9.2 Il Titolare acconsente sin da ora a cedere il presente Contratto alla Societa' eventualmente costituita, secondo quanto previsto dalla Documentazione di Gara, tra i soggetti componenti il RTI composto da Lottomatica S.p.A. e Triplet S.p.A., cosi come in epigrafe identificato. Gli impegni assunti dal Titolare nei confronti del Concessionario con la sottoscrizione del presente Contratto si intenderanno, pertanto, automaticamente assunti nei confronti della predetta Societa', a decorrere dalla data in cui il Concessionario comunichi al Titolare la cessione di cui sopra; al riguardo, il Titolare dichiara sin da ora di liberare il RTI cedente da ogni obbligazione dallo stesso assunta con il presente Contratto che, dalla data della suddetta comunicazione, restera' solo ed esclusivamente in capo alla Societa' cessionaria. 9.3 Il Titolare acconsente, fin d'ora, che in caso di revoca o annullamento della Concessione, al Concessionario possa subentrare, nel presente Contratto, senza alcun onere aggiuntivo per il Concessionario stesso, un altro concessionario individuato da AAMS, impegnandosi a compiere tutte le necessarie e conseguenti formalita', nei tempi e nei modi richiesti. ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI 10.1 Tutte le comunicazioni, richieste e/o consentite ai sensi del presente contratto, si intenderanno validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mezzo raccomandata A/R ed indirizzate come segue: Titolare: Concessionario: ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE 11.1 Per la soluzione di qualsiasi controversia sara' competente in via esclusiva il Foro di Roma. Roma, li
Il Concessionario Il Titolare Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Titolare dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Durata, Risoluzione e Recesso; 5 - obblighi e garanzie del Titolare; 6 - Condizioni economiche, Versamenti e Fideiussione; 7 - Risarcimento danni e penali; 8 - Clausola risolutiva espressa; 9 - Cessione del Contratto e Subentro; 11 - Foro competente. Il Titolare Ai sensi del D. lgs 196/2003 e successive integrazioni, il Titolare, con la sottoscrizione del presente contratto, presta il proprio consenso in favore del Concessionario per il trattamento dei propri dati personali nei limiti e secondo le finalita' connesse e derivanti dall'esecuzione del presente contratto a favore del Concessionario e di tutte le societa' controllanti e/o controllate di questo. Il Titolare ALLEGATO - ELENCO DELLE DEFINIZIONI AAMS: indica l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; apparecchio/i di gioco o apparecchio/i: indica uno o piu' apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma T.U.L.P.S.; apparecchio/i videoterminale /i o videoterminale/i: indica una apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., il cui funzionamento di gioco puo' avvenire anche mediante collegamento in rete ad un sistema di elaborazione in conformita' alle regole tecniche degli apparecchi di gioco; Apparecchi: indica tutti gli apparecchi di gioco e/o videoterminali, ivi compresi quelli elencati in allegato 2 al Contratto, installati e gestiti dal Titolare/Gestore il cui Nulla Osta sia allo stesso intestato; Concessionario: indica il RTI costituito in data per atto di e composto da Lottomatica S.p.A. con sede in Roma via Mosca, 45 - in qualita' di mandataria e Triplet S.p.A. - ovvero la Societa' eventualmente costituita tra i soggetti componenti il suddetto RTI, secondo quanto previsto dalla Documentazione di Gara; concessionario/i: indica uno dei soggetti - diversi dal Concessionario - selezionati da AAMS, in base alla Selezione per l'affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche oggetto della concessione, il cui elenco e' stato pubblicato sulla GURI del ... n ... ; Concessione: indica la convenzione sottoscritta tra AAMS ed il Concessionario per l'affidamento a quest'ultimo delle attivita' e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi nonche' delle attivita' e funzioni connesse; Contratto: indica il presente contratto che regola i rapporti tra il Concessionario e Titolare/Gestore; Decreto del PREU: indica il decreto direttoriale di AAMS dell'8 aprile 2004 n. 515, concernente le modalita' di versamento del prelievo erariale unico sulle somme giocate; Decreto della rete di AAMS: indica il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2004 n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete proprietaria di AAMS; Decreto di regolazione del periodo transitorio: indica il decreto direttoriale di AAMS dell'8 aprile 2004 n. 516 che disciplina, in attuazione dell'art. 6 del Decreto della rete di AAMS, le procedure amministrative di sostituzione dei nulla osta rilasciati antecedentemente all'individuazione dei concessionari ed i contenuti dei contratti proposti ai Titolare/Gestore di nulla osta (periodo transitorio); Documentazione di Gara si intendono, complessivamente, tutti i documenti predisposti e pubblicati dall'AAMS nell'ambito della Selezione indetta per l'affidamento delle attivita' oggetto della Concessione e costituiti da: Bando di Gara; Capitolato d'Oneri e relativi allegati, Capitolato tecnico e relativi allegati, Schema di Concessione e relativi allegati; esercente/i: indica il/i titolari dell'esercizio / degli esercizi; esercizio/i: indica gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 27 ottobre 2003, nei quali possono essere installati gli apparecchi di gioco ed i videoterminali; Esercizio/i: indica tutti gli esercizi, ivi compresi quelli elencati in allegato 3 al Contratto, presso i quali sono installati gli Apparecchi gestiti dal Titolare/Gestore, il cui Nulla Osta e' allo stesso intestato; elenco dei concessionari: indica il documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del n attraverso il quale sono stati resi noti i concessionari e sono statti pubblicati i contratti dagli stessi predisposti e proposti ai titolari di nulla osta, ai sensi del decreto di regolazione del periodo transitorio; importo residuo: indica l'importo risultante dalla differenza tra le somme giocate attraverso gli Apparecchi ed i premi erogati agli Utenti; Nulla osta: indica il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni; Nulla osta sostitutivo: indica il nulla osta rilasciato ad un concessionario ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto della rete di AAMS; Parte/i: indica, a seconda dei casi, il Concessionario o l'Esercente ovvero entrambi congiuntamente; PREU: indica il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate, di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta; Procedura/e di blocco: indica l'insieme delle procedure, automatiche e non, idonee ad impedire l'utilizzo dell'apparecchio di gioco in tutti i casi in cui il sistema di elaborazione o il sistema centrale segnalino, al Concessionario o ad AAMS, una non conformita' di funzionamento dell'apparecchio stesso alle prescrizioni per il gioco lecito; Procedura di selezione: indica la procedura ad evidenza pubblica posta in essere da AAMS secondo la normativa nazionale e comunitaria per l'individuazione dei concessionari; Punto/i di accesso: indica il punto di ingresso dell'apparecchio di gioco, anche videoterminale, alla rete telematica del concessionario, il punto di accesso e' costituito da un idoneo dispositivi collegato alla rete di comunicazione del concessionario ed alla porta di comunicazione dell'apparecchio di gioco; Regole tecniche degli apparecchi di gioco: indica le regole di produzione e di verifica tecnica degli Apparecchi di gioco o degli Apparecchi videoterminali, adottate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Rete proprietaria di AAMS: indica l'intera infrastruttura hardware e software di AAMS, composta dal sistema centrale e dalle reti telematiche; Rete/i telematica/che: indica l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati attivata dal Concessionario ed affidata in conduzione al Concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale. Tale infrastruttura deve essere utilizzata esclusivamente per la gestione del gioco lecito attraverso gli apparecchi di gioco; relativamente al collegamento del punto di accesso al sistema di elaborazione, il Concessionario, fino al 30 settembre 2005, puo' utilizzare anche infrastrutture preesistenti ed impegnate anche per altri fini; Seconda rata del PREU: indica la seconda rata di acconto del PREU per l'anno 2004, di cui all'articolo 4 del Decreto del PREU; Selezione: indica la procedura ad evidenza pubblica in esito alla quale il Concessionario ha sottoscritto con AAMS la Concessione; Sistema centrale: indica lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi di gioco forniti dal sistema di elaborazione, compresi quelli relativi al PREU sulle somme giocate; Sistema di elaborazione: indica la parte componente la rete telematica rappresentata dal sistema, ubicato nel territorio italiano, per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati; il sistema di elaborazione puo' gestire anche il software di gioco; T.U.L.P.S.: indica il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni; Titolare/i dei nulla osta o Titolare/i: indica il Titolare/Gestore, diverso da uno dei concessionari, di nulla osta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS; Titolare/Gestore Inca Utente/i: indica colui che effettua una partita con un apparecchio di gioco o videoterminale; Contratto predisposto da RTI COS COMMUNICATION SERVICES S.12.a.
(mandataria) Schema del: CONTRATTO PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO TRA COS Communication Services S.p.A. con sede in Roma, Via di Torre Spaccata 172, Codice fiscale 06076420584, Partita Iva 01488531003 nella persona del suo legale rappresentante, nella qualita' di mandataria del RTI costituito in data per atto del notaio
tra la medesima COS Communication Services Spa e le societa' mandanti Telcos S.p.A, Leisure Link Group Limited, Inspired Broadcast Networks Limited, Gesteg S.r.l., Gestori Italia S.p.A. ("RTI" e "Concessionario"); E il sig. nato a il / / o la societa': in persona di in qualita' di
Codice fiscale P. IVA con sede in Prov. Via o Piazza
("Titolare"); di seguito anche denominati singolarmente o congiuntamente "Parte" o "Parti" PREMESSO CHE: a) AAMS ha indetto una procedura di selezione ("Procedura") per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete ("Rete") per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse ("Attivita'"); b) in esito alla suddetta Procedura, il RTI e' stato selezionato quale Concessionario delle Attivita' di cui alla precedente lettera a) ed ha sottoscritto con AAMS la convenzione di concessione ("Concessione"), la cui durata e' fissata sino al 31 ottobre 2009, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno; c) il Titolare e' titolare del Nulla Osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388; in particolare e' titolare dei nulla osta provvisori rilasciati per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. ("Apparecchi") il cui elenco, allegato al presente contratto sub lettera A ("Allegato"), riporta, per ciascuno, il codice identificativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 4 dicembre 2003 e l'Esercizio presso il quale l'apparecchio risulta installato; d) il Titolare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto della rete di AAMS nonche' dell'art. 4 comma 1 del Decreto di regolazione del periodo transitorio, ha richiesto il collegamento degli Apparecchi, elencati in Allegato, alla rete telematica del Concessionario per garantire l'operativita' di detti Apparecchi, nel rispetto della normativa vigente; Tutto cio' premesso, con il presente contratto ("Contratto") le Parti intendono disciplinare le condizioni relative al rapporto tra Concessionario ed il Titolare che troveranno applicazione per tutti gli Apparecchi di cui in Allegato al presente contratto. ARTICOLO 1 PREMESSE E ALLEGATO 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 1.2 Costituisce, altresi', parte integrante e sostanziale del presente Contratto l'Allegato contenente l'Elenco degli Apparecchi installati ed i cui Nulla Osta sono intestati al Titolare, ciascuno identificato mediante il corrispondente codice identificativo, previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto 4 dicembre 2003, degli Esercizi presso i quali tali Apparecchi sono installati e degli Esercenti titolari di tali Esercizi; ARTICOLO 2 OGGETTO 2.1 Il Contratto ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra Titolare e Concessionario relativamente alle Attivita' di gestione telematica degli Apparecchi di cui in Allegato. ARTICOLO 3 IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO 3.1 Il Concessionario si impegna a svolgere nei confronti del Titolare tutte le attivita' e funzioni imposte in base alla normativa di riferimento ed alla Concessione, 3.2 In particolare il Concessionario, con riferimento agli Apparecchi, Esercizi ed Esercenti di cui all'Allegato al presente contratto, si impegna a: 3.1.1 collegare alla rete telematica gli Apparecchi installati presso gli Esercizi 3.1.2 richiedere il nulla osta sostitutivo, di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto della rete di AAMS; 3.1.3 effettuare la raccolta periodica dei dati, registrati negli Apparecchi, e il trasferimento almeno quotidiano degli stessi al sistema centrale; 3.1.4 effettuare la raccolta, al di fuori della periodicita' stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli Apparecchi nonche' il trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale; 3.1.5 effettuare la rilevazione di conformita' del funzionamento degli Apparecchi alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati raccolti; 3.1.6 effettuare la trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformita' di funzionamento; 3.1.7 effettuare la telediagnostica degli Apparecchi e la trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento; 3.1.8 predisporre le informazioni utili alla valutazione della redditivita' degli Apparecchi ed effettuare la loro trasmissione periodica al sistema centrale; 3.1.9 effettuare la gestione amministrativa degli Apparecchi e la trasmissione delle relative informazioni alla banca dati generale; 3.1.10 effettuare la contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del PREU e la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale nonche' rendere disponibili all'Esercente ed al Titolare tali informazioni 3.1.11 provvedere, tramite organizzazione propria odi terzi, a raccogliere gli importi dovuti. ARTICOLO 4 IMPEGNI DEL TITOLARE 4.1 Il Titolare si impegna a svolgere nei confronti del Concessionario tutte le attivita' e funzioni imposte dalla normativa di riferimento ed in base alla Concessione, con la massima diligenza, rispondendo di eventuali danni che dovesse subire il Concessionario a causa dell'inadempimento del Titolare. 4.2 E' a carico del Titolare il versamento al Concessionario della seconda rata di acconto del PREU ("Rata Acconto"); l'avvenuto versamento della Rata Acconto costituisce presupposto necessario per il collegamento degli Apparecchi alla Rete (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Direttoriale dell'8/4/2004 n.515- "Decreto del PREU"). E' altresi' a carico del Titolare il versamento al Concessionario del saldo del PREU determinato alla data di effettivo collegamento alla Rete (ex art.5, comma 1, Decreto del PREU) o comunque, per quegli Apparecchi che, alla data del 31/10/04, non risultino collegati alla rete telematica, determinato sulla base di quanto registrato nei contatori degli Apparecchi alla medesima data (ex art.5 comma 2 - Decreto del PREU). Il versamento della Rata di Acconto dovra' effettuarsi, a pena della sua inefficacia ai fini del Contratto, sul conto xxx/xxx, tenuto presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (CAB xxxxx ABI xxxxx;). Pertanto, onde ottenere il collegamento degli Apparecchi alla Rete, il Titolare dovra', alla data di sottoscrizione del presente Contratto, documentare l'avvenuto versamento della Rata Acconto con le modalita' sopra definite. Il saldo del PREU sara' determinato sottraendo dall'importo definitivamente determinato alla data sopra indicata gli acconti versati (ai sensi dell'art.4 comma 2 - Decreto del PREU). Eventuali eccedenze di acconto positive, rispetto all'importo definitivamente dovuto, saranno prelevate alla prima scadenza successiva al collegamento in Rete ovvero alla prima scadenza successiva al 31/10/04 (Art.6 comma 1 - Decreto del PREU). Eventuali eccedenze di acconto negative, rispetto all'importo definitivamente dovuto saranno scomputate, fino a concorrenza, dai successivi prelievi (Art.6 comma 1 - Decreto del PREU). Per quegli Apparecchi che, alla data del 31/10/04, non risultino collegati alla Rete, l'eventuale eccedenza di acconto positiva del PREU dovra' essere versata alla data di determinazione del saldo stesso (Art.6 - Decreto del PREU). 4.3 Il Titolare si impegna, nei confronti del Concessionario a: 4.2.1 far sottoscrivere agli Esercenti, presso i cui Esercizi sono installati gli Apparecchi, il contratto con il Concessionario secondo il modello da quest'ultimo predisposto; 4.2.2 consegnare al Concessionario il contratto ed ogni altra documentazione raccolta per suo conto; 4.2.3 verificare che gli Esercizi siano dotati e mantengano le autorizzazioni previste dagli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.; 4.2.4 fornire al Concessionario la massima assistenza e collaborazione per il collegamento degli Apparecchi alla rete telematica e per l'espletamento di tutte le attivita' oggetto di Concessione relative alla gestione degli Apparecchi stessi; 4.2.5 attivare, per quanto di propria competenza, tutte le idonee misure atte a garantire la corretta attuazione delle procedure di blocco, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Concessionario, fornendo a quest'ultimo la necessaria collaborazione al riguardo; 4.2.6 comunicare tempestivamente al Concessionario qualsiasi danno od anomalia rilevata sui punti di accesso o sugli Apparecchi ad essi collegati, che ne impediscano il regolare funzionamento o il collegamento alla rete telematica; 4.2.7 rimuovere gli Apparecchi per i quali siano stati revocate le autorizzazioni e/o i nulla osta anche sostitutivi; 4.2.8 garantire il versamento del saldo del PREU con le modalita' e nei termini previsti dal decreto del PREU; ARTICOLO 5 Compenso del Concessionario 5.1 Il Titolare riconosce al Concessionario quale compenso per le attivita' previste dal presente Contratto un compenso pari al 2,5 % (duevirgolacinque percento) delle somme giocate ("Compenso"), oltre l'IVA dovuta per legge, da liquidare contestualmente al versamento del PREU relativo. Resta ferma la possibilita' di modificare tale percentuale, d'intesa tra le Parti, in senso migliorativo per il Titolare, sia all'atto della sottoscrizione del contratto che in corso di validita' dello stesso, anche in funzione della differente rilevanza commerciale degli Apparecchi ed Esercizi gestiti. 5.2 Nel caso in cui il Titolare non dovesse versare integralmente l'importo richiesto nei termini previsti dalla legge a titolo di PREU o di Compenso, il Concessionario provvedera' ad addebitare la differenza che il Titolare dovra' versare entro e non oltre 7 giorni da tale comunicazione. Scaduto il predetto termine, sara' facolta' del Concessionario escutere la garanzia fideiussoria di cui al successivo punto 5.3. 5.3 A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Titolare in virtu' del presente Contratto, il Titolare si impegna a far rilasciare da primario istituto bancario, entro e non oltre 60 giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto e pena la risoluzione dello stesso e/o la sospensione delle attivita' da parte del Concessionario, una fideiussione a prima richiesta senza eccezioni e con il rinuncia del beneficio della preventiva escussione a favore del Concessionario dell'importo di 1.200,00 € (Euro milleduecento/00) per ciascun Apparecchio di cui all'Allegato, valida sino al 60° giorno successivo alla scadenza del Contratto. 5.4 Il Titolare si impegna a reintegrare entro 60 giorni la fideiussione nel caso questa per qualsiasi motivo venga escussa anche parzialmente e a far adeguare, se richiesto dal Concessionario, l'importo; l'adeguamento potra' essere richiesto, sulla base del volume medio per Apparecchio delle somme complessivamente giocate nell'anno precedente a quello di riferimento e dovra' essere attuato entro 60 giorni successivi alla richiesta. ARTICOLO 6 DURATA, RISOLUZIONE, RECESSO 6.1 Il Contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino alla data di scadenza del primo periodo di durata della Concessione (31 ottobre 2009), compresa l'eventuale proroga. 6.2 In caso di revoca e/o annullamento e/o cessazione per qualsiasi causa della Concessione il presente Contratto dovra' intendersi risolto a tutti gli effetti con pari decorrenza e subentrera' nel rapporto disciplinato dal Contratto, in luogo del Concessionario, altro soggetto con il quale AAMS avra' sottoscritto la convenzione di concessione. 6.3 Il presente Contratto dovra' inoltre intendersi risolto, anche in forma parziale, senza alcun onere per il Concessionario e fatti salvi eventuali suoi diritti nei confronti del Titolare nei casi di: 6.3.1 revoca, per uno o piu' degli Apparecchi di cui in Allegato, del Nulla Osta (anche sostitutivo); in tale ipotesi la risoluzione parziale operera' esclusivamente con riferimento a tali Apparecchi; 6.3.2 revoca, per uno o piu' degli Esercizi di cui in Allegato, delle autorizzazioni di cui agli articoli 86 o 88 T.U.L.P.S.; in tale ipotesi la risoluzione parziale operera' esclusivamente con riferimento agli Apparecchi installati presso tali Esercizi; 6.3.3 rimozione e/o demolizione degli Apparecchi, verificatasi, per qualsiasi causa, nel periodo di vigenza del contratto; in tale ipotesi la risoluzione parziale operera' esclusivamente con riferimento a tali Apparecchi. 6.3.4 ritardo superiore a 40 giorni nel versamento dell'importo dovuto al Concessionario; 6.3.5 mancato rilascio, mancato adeguamento e/o mancato reintegro della fideiussione di cui al precedente art. 6 nei termini ivi previsti. 6.3.6 qualora il Titolare sia sottoposto a liquidazione, fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo; ARTICOLO 7 RISARCIMENTO DANNI E PENALI 7.1 Il Titolare e' responsabile dei danni eventualmente causati al Concessionario in caso di violazione degli obblighi assunti con il Contratto nonche' degli eventuali ulteriori obblighi posti a suo carico dalla normativa di riferimento. 7.2 il Titolare e' inoltre tenuto a risarcire il Concessionario di tutti gli importi addebitati a quest'ultimo dall'AAMS a titolo di penale, nel caso in cui questi addebiti fossero imputabili al comportamento del Titolare stesso. 7.3 In ogni caso, e' inoltre dovuta sui ritardati versamenti di importi dovuti dal Titolare direttamente o attraverso l'Esercente (nei casi in cui questo operi per suo conto) una penale pari all'1% dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo. ARTICOLO 8 CESSIONE DEL CONTRATTO 8.1 Il Titolare non potra' cedere a terzi il presente Contratto, in tutto o in parte, senza il preventivo assenso del Concessionario. 8.2 Il Titolare acconsente sin da ora a cedere il presente Contratto alla Societa', eventualmente costituita, tra i soggetti componenti il RTI. Gli impegni assunti dal Titolare nei confronti del Concessionario con la sottoscrizione del presente Contratto si intenderanno, automaticamente trasferiti nei confronti della Societa', a decorrere dalla data in cui il Concessionario comunichera' al Titolare l'avvenuta cessione. ARTICOLO 9 FORO COMPETENTE 9.1 Per la soluzione di qualsiasi controversia inerente il Contratto sara' competente in via esclusiva il Foro di Roma. Roma, li Il RTI Il Titolare Ai sensi del D. lgs 196/2003 e successive integrazioni, il Titolare, presta il proprio consenso in favore del Concessionario per il trattamento dei propri dati personali nei limiti e secondo le finalita' connesse e derivanti dall'esecuzione del presente contratto. Il Titolare
Contratto predisposto da RTI FRANCO DISTRIBUTION S.A. (mandataria) CONTRATTO PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE DEGLI ESERCENTI GIA' IN POSSESSO DI NULLA OSTA (PERIODO TRANSITORIO) Tra Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le societa' Franco Distribucion S.A., che agisce in qualita' di mandataria, con sede legale in Madrid (Spagna), Via Alfonso Gomez, n. 6 codice di identificazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze spagnolo A 78103256, in persona del Procuratore sig. Francisco Javier Carro Calleja, Cristaltec s.p.a., Suretech s.p.a, Luis Santos Gestion s.l., C.M. GAMES S.r.l., e GPM Network S.r.l (qui di seguito il "Concessionario"); E Il Sig. , titolare del nulla osta di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2004, n. 86, nato a residente in C.F. (qui di seguito il "Titolare di Nulla Osta"); Premesso che (i) il Concessionario e' stato inserito nell'Elenco dei Concessionari formato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (qui di seguito "AAMS") a seguito di apposita procedura selezione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data ... ; (ii) in tale qualita' il Concessionario e' titolare delle funzioni di attivazione e di conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse; (iii) con decreto direttoriale di AMMS 8 aprile 2004 n. 516 sono state disciplinate le procedure di attuazione del regime transitorio previsto dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2004 n. 86, il quale prevede per i titolari di nulla osta diversi dai concessionari l'obbligo di richiedere ad uno dei soggetti selezionati come concessionario il collegamento alla rete telematica degli apparecchi oggetto del nulla osta; (iv) il Titolare di Nulla Osta ha chiesto al Concessionario il collegamento alla rete da esso gestita degli apparecchi meglio individuati nell'art. 2 del presente contratto; (v) il Concessionario ha previsto per il collegamento alla rete ed i servizi connessi la seguente articolazione tariffaria: I. per le prestazioni minime garantite ai sensi dell'art. 2 del Decreto Direttoriale di AAMS n. 516 del 2004 (di seguito individuate nell'art. 3 del presente contratto) un compenso costituito da (a) una quota annuale di Euro 300,00 (trecento/00) per apprecchio, (b) un corrispettivo percentuale in ragione del 1,8% calcolato sull'ammontare complessivo delle somme giocate per ciascun apparecchio, (c) un contributo una tantum di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per esercizio; II. per un piu' elevato livello di servizio comprendente, oltre alle prestazioni minime garantite, ulteriori prestazioni aggiuntive meglio individuate nell'art. 3 del presente contratto, un compenso costituito da (a) una quota annuale di Euro 480,00 (quattrocentottanta/00) per apparecchio, (b) un corrispettivo percentuale in ragione del 1,8% sull'ammontare complessivo delle somme giocate per ciascun apparecchio, (c) un contributo una tantum di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per esercizio; il tutto con il limite massimo del 3% sull'ammontare complessivo annuo delle somme giocate per ciascun apparecchio; (vi) il Concessionario per i titolari dei nulla osta fino al 1° luglio 2004 ha deciso tuttavia di offrire condizioni contrattuali di favore, e in particolare: per il livello piu' elevato di servizi, comprendente, oltre alle prestazioni minime garantite, le ulteriori prestazioni aggiuntive meglio individuate nell'art. 3 del presente contratto, un compenso costituito da (a) una quota annuale di Euro 300,00 (trecento/00) per apparecchio, (b) un corrispettivo percentuale in ragione del 1,8% sull'ammontare complessivo delle somme giocate per ciascun apparecchio; il tutto con il limite massimo del 3% sul sull'ammontare complessivo annuo delle somme giocate per ciascun apparecchio; (vii) il Titolare di Nulla Osta ha chiesto di essere collegato alla rete del Concessionario e ha effettuato il pagamento al Concessionario dell'importo corrispondente alla seconda rata del PREU come previsto dall'art. 4 del Decreto Direttoriale di AAMS 8 aprile 2004 n. 515; tutto cio' premesso con il presente contratto il Concessionario e il Titolare di Nulla Osta (qui di seguito, congiuntamente, le "Parti") disciplinano i rispettivi diritti ed obblighi in connessione con il collegamento degli apparecchi alla rete telematica ART. 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. ART. 2. Il Concessionario si obbliga a collegare alla propria rete telematica il/i seguente/i apparecchio/i: Codice identificativo [di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 4 dicembre 2003] Esercizio in cui l'apparecchio/gli apparecchi sono installati ART. 3. Il Concessionario fornira' al Titolare del Nulla Osta le seguenti prestazioni. 3.1. Prestazioni minime ai sensi dell'art. 2 del Decreto Direttoriale di AAMS n. 516 del 2004: a) collegamento in rete dell'apparecchio/i al sistema di elaborazione; b) raccolta periodica di dati, registrati nell'apparecchio/i e trasferimento, almeno quotidiano degli stessi al sistema centrale; c) raccolta, al di fuori della periodicita' stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dall'apparecchio/i, nonche' trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale; d) rilevazione di conformita' del funzionamento dell'apparecchio/i alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui alle lettere b) e c); e) trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformita' di funzionamento; f) telediagnostica dell'apparecchio/i e trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento; g) predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditivita' dell'apparecchio/i e loro trasmissione periodica al sistema centrale; h) gestione amministrativa degli apparecchio/i e trasmissione delle relative informazioni alla banca dati generali per la tutela del gioco lecito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, Decreto n. 86/2004; i) contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale. 3.2 Servizi aggiuntivi: a) Servizio Assistenza Telefonico personalizzato, comprendente • Gestione multicanale: Telefono, SMS, posta elettronica, fax, ecc. • Gestione Multiservizio: - Richieste d'informazione su dati specifici dell'operazione del business (incassi accumulati, medi, storici); - Richieste di attivazione; - Richieste di trasferimento; - Richieste d'informazione relativa ad adeguamenti di fatturazione; - Supporto amministrativo per i pagamenti di diverso tipo; - Reclami e assistenza guasti. • "numero verde" (80X). b) Sistemi di Gestione della Forza Lavoro in Campo; Automatizzazione delle mansioni di riscossione - Supporto in campo previo alla riscossione e post-riscossione (contatori teorici e reali, deviazioni e scale di controllo); - Strumenti basati sulla telefonia mobile che automatizzano la raccolta d'informazione in tempo reale. Automatizzazione dei servizi tecnici in Campo - Gestione delle vie per il mantenimento programmato e assegnazione in tempo reale delle risorse per poter risolvere guasti in corso; - Strumenti basati sulla telefonia mobile che automatizzano l'assegnazione di mansioni e l'evoluzione e ultimazione delle stesse. c) Servizi Web per la gestione del business (e-Channel): • Servizio d'informazione di gestione imprenditoriale integrato basato su Web services. - Gestione integrata del business (business intelligence), ad esempio: | | Gestione e controllo del parco macchine; | | Ottimizzazione degli impianti; | | Correlazione dei dati del business con i parametri operativi (tempi di riparazione dei guasti, gestione dei ricambi, risorse e relativi costi). • Fornitura di servizi Web | | Internet della societa' (manuali, troubleshooting, guide di manutenzione, ecc.); | | Conti di posta della societa'; | | Pagina Web in Internet. d) Canale mobile per i servizi d'informazione (m-Channel). Tutti i precedenti servizi sono disponibili attraverso il canale mobile adeguatamente adattato alla sua particolarita' Alcune funzioni sarebbero ad esempio: | | Conoscere i dati del suo parco: Lista e ubicazione dei macchinari (mediante Codice Postale), contatori e stato Operativo; | | Ricevere messaggi tipo "allarme": Trasferiti a responsabili superiori (una volta trascorse due ore dall'evento senza che si sia risolto il problema, ecc.); | | Sistema per l'invio di messaggi mobili alla propria forza lavoro, attraverso la posta elettronica. ART. 4. A titolo di compenso per la gestione telematica dell'apparecchio/i e per tutti i servizi elencati nel precedente articolo 3 il Titolare del Nulla Osta si impegna a pagare al Concessionario: (a) una quota annuale di Euro 300,00 (trecento/00) per ogni apparecchio, (b) un corrispettivo percentuale in ragione del 1,8% sull'ammontare complessivo delle somme giocate per ciascun apparecchio, calcolato con cadenza settimanale (dal lunedi' alla domenica). La somma dei corrispettivi suindicati non potra' in ogni caso eccedere il limite massimo del 3% sull'ammontare annuale complessivo delle somme giocate per ciascun apparecchio. Le somme suindicate saranno versate secondo le seguenti modalita' e termini: a) ciascuna quota annuale verra' pagata contestualmente al primo pagamento dovuto a titolo di corrispettivo percentuale nell'anno di riferimento, e con le medesime modalita'; b) il corrispettivo percentuale verra' pagato con scadenza settimanale ogni lunedi' o, ove quest'ultimo fosse festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, mediante bonifico bancario in favore del Concessionario presso la Banca e sul conto corrente che sara' da questi indicato; l'accredito dovra' essere effettuato con valuta fissa non oltre due giorni lavorativi seguenti la data della scadenza. In caso di ritardo nel pagamento, sara' dovuta dal Titolare del Nulla Osta una penale del 10 (dieci) per cento sull'importo dovuto per ogni giorno solare fino al pagamento. Art. 5. Il Titolare di Nulla Osta e' obbligato, a decorrere dal collegamento alla rete del Concessionario, a versare al Concessionario stesso la somma destinata al PREU, pari al 13,5 % dell'ammontare complessivo delle somme giocate per ciascun apparecchio. Il pagamento verra' effettuato con cadenza settimanale secondo le stesse modalita', termini e condizioni previste dal precedente articolo 4 quanto al pagamento del corrispettivo percentuale. In caso di ritardo nel pagamento, sara' dovuta dal Titolare del Nulla Osta una penale del 10 (dieci) per cento sull'importo dovuto per ogni giorno solare fino al pagamento. ART. 6. Alla data di scadenza del termine di pagamento della seconda rata di acconto del Prelievo Erariale Unico (PREU), fissata al 31 ottobre 2004 dal Decreto Direttoriale di AAMS n. 515 del 2004, il Concessionario procedera' al calcolo del saldo del PREU, sottraendo dal prelievo dovuto alla data di effettivo collegamento di ciascun apparecchio alla rete telematica, calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Direttoriale suindicato, gli importi degli acconti versati. L'eventuale eccedenza positiva derivante della determinazione del saldo sara' comunicata dal Concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sara' ad esso corrisposta dal Titolare del Nulla Osta nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta mediante bonifico bancario in favore del Concessionario con valuta fissa non oltre due giorni lavorativi seguenti la data della scadenza, presso la Banca e sul conto corrente da questi indicata ai sensi del precedente articolo 4. In caso di ritardo nel pagamento, sara' dovuta dal Titolare del Nulla Osta una penale del 10 (dieci) per cento sull'importo dovuto per ogni giorno solare fino al pagamento. L'eventuale eccedenza negativa derivante della determinazione del saldo verra' dedotta sino a concorrenza dell'importo risultante a credito sulle liquidazioni immediatamente successive del corrispettivo dovuto al Concessionario in base al presente contratto. ART. 7. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto il Titolare di Nulla Osta costituisce fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, dell'importo di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni apparecchio, avente validita' dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla scadenza dello stesso, come disciplinata dal seguente art. 7. La garanzia viene consegnata al Concessionario contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. L'ammontare della fideiussione potra' essere aggiornato, d'intesa tra le Parti, a decorrere dal 1° luglio 2005. ART. 8. Al momento della stipula del presente contratto dal Concessionario viene redatto apposito verbale in contraddittorio con il Titolare del Nulla Osta, e da entrambi sottoscritto, nel quale vengono riportati i dati numerici correnti alla data del contratto forniti dai contatori di ogni apparecchio. Nel verbale sara' inoltre annotato il corrispondente saldo debitorio relativo al PREU. Tale operazione di rilevazione in contraddittorio e di annotazione del saldo debitorio del PREU sara' ripetuta per ciascun apparecchio, con le stesse modalita' e finalita', ogni quindici giorni nel periodo successivo fino alla data del collegamento in rete. Art. 9. Il presente Contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione sino al 31 ottobre 2009 e, nel caso in cui AAMS si avvalga della facolta' di prorogare la durata della concessione fino ad un ulteriore anno, si intendera' automaticamente prorogato per un periodo corrispondente. In caso di rimozione o demolizione di tutti gli apparecchi di cui precedente art. 1 anteriormente al termine di scadenza il presente Contratto avra' comunque efficacia sino alla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione o demolizione. ART. 10. Il Titolare del Nulla Osta si obbliga a non richiedere e a non consentire che altri richiedano il collegamento alla rete telematica di altro concessionario di apparecchi di gioco situati nell'esercizio identificato nell'art. 2. In caso di violazione il Concessionario avra' diritto di risolvere il presente contratto, salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno. ART. 11. Le Parti concordano che, ove AAMS dovesse disporre per qualsiasi ragione la revoca della concessione affidata al Concessionario, uno degli altri concessionari di cui all'apposito "Elenco dei concessionari" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana potra' subentrare nel presente contratto. ART. 12. Per ogni controversia concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto e' competente il Foro di Roma. Data
il Concessionario il Titolare del Nulla Osta
Contratto predisposto da RTI HBG S.r.l. (mandataria) ACCORDO RTI "HBG SRL, HBG CONNEX SRL, ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA E CAMBRIDGE SRL" E GESTORE SOCIETA : CONCESSIONARIO GESTORE AUTORIZZATO Via della Ferratella in Laterano n. 41 VIA : 00184 Roma CITTA : P.IVA . DI SEGUITO CONCESSIONARIO DI SEGUITO GESTORE PREMESSE . Il raggruppamento temporaneo d'imprese [...] (d'ora in avanti il "Concessionario") ha ottenuto da AAMS la Concessione per "l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse" (d'ora innanzi la "Concessione"); . Il Gestore e' il soggetto titolare di nulla osta; . Il Concessionario ed il Gestore dichiarano di essere a conoscenza del Decreto Direttoriale n. 516 del 08/04/2004 cui si attengono ai fini della loro partecipazione al bando di gara. . Il Concessionario - al fine di garantire le attivita' necessarie alla raccolta delle giocate - ha conferito a soggetti dotati di idonee strutture e capacita', di seguito Gestori, mandato a gestire in nome e per conto proprio il rapporto contrattuale tra il Concessionario ed i soggetti di cui agli artt. 86 ed 88 T.U.L.P.S. (di seguito Esercizi); . Il Gestore e' un soggetto imprenditoriale che opera nell'area della vendita e del noleggio di apparecchi Comma 6 agli Esercizi Autorizzati alla raccolta delle giocate, e che e' titolare di Nulla Osta per il periodo transitorio per apparecchi installati presso Esercizi Commerciali; . Le apparecchiature comma 6 saranno installate dal Gestore solo presso gli Esercizi Autorizzati (di seguito "Esercizi"); . Il Gestore mettera' a disposizione dell'Esercizio gli apparecchi Comma 6 e fornira' i servizi necessari allo svolgimento delle attivita' previste dal presente Accordo; . Il Gestore e' responsabile della conduzione degli apparecchi comma 6 installati presso gli Esercizi Autorizzati e collegati telematicamente al sistema del Concessionario attraverso i Punti di Accesso (di seguito richiamati come PdA); . Il Concessionario per curare i rapporti con i suoi Gestori prevede l'attivazione di una struttura territoriale basata su soggetti terzi definiti Partner Autorizzati (di seguito Partner); . Il Partner e' un soggetto imprenditoriale che opera nel settore degli apparecchi Comma 6 ed ha disponibile una struttura in grado di offrire servizi tecnici e commerciali al Gestore; . Il Concessionario assegna ad ogni Gestore un numero di licenza che il Gestore utilizzera' sempre in ogni rapporto con il Concessionario stesso; . Il Gestore e' a conoscenza degli obblighi del Concessionario sia verso L'AAMS che verso gli Esercizi; . Ogni apparecchio oggetto del presente accordo e' individuato dal codice identificativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003; . Per ogni apparecchio sara' individuato l'esercizio nel quale l'apparecchio e' installato; . Ogni apparecchio sara' collegato alla rete telematica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto della rete AAMS. TANTO PREMESSO LE PARTI DICHIARANO DI ACCORDARSI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI Al SEGUENTI ARTICOLI ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 1. Le premesse e gli allegati, avendo contenuto pattizio, sono parte integrante del presente atto. ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO 1. Oggetto del presente contratto e' la regolamentazione del rapporto tra il Concessionario e il titolare di nulla osta nel rispetto del contenuto minimo stabilito all'art. 2 del decreto direttoriale di regolazione del periodo transitorio n. 516 dell'08\04\2004. 2. L'apparecchio o gli apparecchi, muniti del codice identificativo di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 04/12/2003, sono individuati all'ALLEGATO B del presente contratto, in uno alla specifica individuazione dell'Esercizio nel quale l'apparecchio o gli apparecchi medesimi, sono collegati alla rete telematica, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto della Rete di AAMS. ART. 3 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO 3.1 Condizioni economiche fino al 31 dicembre 2005 1. Il Gestore riconosce al Concessionario, per ogni apparecchio collegato alla rete del Concessionario stesso, un canone di servizio pari al 3% del movimento di gioco dell'apparecchio comprensivo dello 0,3% da riconoscere all'AAMS. come canone di concessione. 2. Detto canone di servizio, comprensivo dell'aumento dello 0,3% di cui al comma 1, in ogni caso, non potra' superare come valore la percentuale del 3% delle somme giocate su ogni singolo apparecchio e comunque in applicazione dell'art. 6 del Regolamento del Ministro dell'Economia delle finanze del 12/03/2004 n. 86. 3. A tal fine, entro il 31/12 di ogni anno, ove venga accertato che il canone complessivo di cui al comma 1, compreso il contributo di cui al punto 3.3, sia superiore alla percentuale del 3% delle somme giocate per ciascun apparecchio, il Concessionario provvedera' a ridurre lo stesso entro la soglia di legge per l'anno di riferimento. 3.2 Decorrenza del canone Il canone di servizio decorre dalla data di collegamento dell'apparecchio alla rete del Concessionario. 3.3 Contributo di attivazione 2. Per ogni Esercizio il Gestore riconoscera' al Concessionario un contributo di attivazione "UnaTantum" di € 150,00. 3.4 Modalita' di Pagamento 1. Il Concessionario tratterra' le sue competenze su base quindicinale in misura percentuale. Fino alla data di attivazione il Gestore versera', a titolo di anticipazione, un canone mensile di € 70,00. 3.5 - Modalita' di Compensazione tra le Parti delle somme dovute a titolo di PREU 1. Le Parti concordano espressamente di escludere ogni forma di compensazione automatica tra le stesse per eventuali reciproche partite di debito e credito con le somme dovute a titolo di pagamento di acconto e saldo del PREU. 2. Nel caso in cui dalla differenza tra l'acconto ed il saldo del PREU dovesse risultare un credito in favore del Gestore, questi dovra' fare esplicita richiesta di compensazione al Concessionario, da comunicarsi per iscritto, con l'importo a questi dovuto a titolo di corrispettivo. ART. 4 - ALTRE CONDIZIONI 4.1 Fideiussione (Allegato A) 3. Per ogni apparecchio collegato alla rete il Gestore si obbliga a stipulare in favore del Concessionario una fideiussione bancaria pari ad € 1.200,00 a garanzia del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche derivanti dai rapporti con il Concessionario stesso e comunque ai sensi dell'art. 6 comma quinto del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/03/2004 n. 86. 4. A far data dal 1 luglio 2005, con cadenza semestrale, l'importo di detta fideiussione verra' ricalcolato sulla base del movimento totale realizzato dagli apparecchi gestiti dal Gestore. 5. La fideiussione dovra' essere rilasciata a prima richiesta, con rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c., e dovra' essere incondizionata, secondo lo schema riportato all'Allegato A. 4.2 Azioni del Gestore 6. Il Gestore, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a comunicare al Concessionario il numero di un conto corrente bancario aperto presso uno degli Istituti bancari scelti tra quelli indicati dal Concessionario stesso. 7. Il Gestore si obbliga a disporre addebito a mezzo RID sul conto corrente di cui al comma 1 in ordine alle competenze dovute al Concessionario. 4.3 Consegna del NullaOsta da Parte del Gestore nel periodo transitorio 8. Il Gestore titolare di nulla osta nel periodo transitorio si obbliga a consegnare al Concessionario i nulla osta in originale relativi agli apparecchi da installare affinche' il Concessionario possa richiedere ad AAMS la sostituzione di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12/03/2004 n. 86. ART. 5 - ESCLUSIVE RECIPROCHE 9. Nell'Allegato B e' riportato l'elenco degli Esercizi cui l'esclusiva reciproca fa riferimento. 5.1 Esclusiva del Gestore nei confronti del Concessionario 10. Il Gestore si impegna alla esclusiva nei confronti del Concessionario degli Esercizi di cui all'Allegato B. 5.2 Esclusiva del Concessionario nei confronti del Gestore 11. Il Concessionario si impegna alla esclusiva nei confronti del Gestore degli Esercizi di cui all'Allegato B. ART. 6 - SERVIZI OFFERTI DAL CONCESSIONARIO 12. I servizi offerti dal Concessionario sono quelli previsti dalla Concessione AAMS. 13. Oltre detti servizi il Concessionario offre al Gestore altri servizi di gestione. 6.1 Servizi previsti dalla Concessione AAMS 14. Fornitura e manutenzione del Punto di Accesso (PdA) per il locale dell'Esercizio; 15. Collegamento in rete degli apparecchi di gioco al sistema di elaborazione; 16. Raccolta telematica giornaliera dei dati degli apparecchi presso tutti gli Esercizi e trasferimento quotidiano degli stessi al sistema centrale; 17. Raccolta, al di fuori della periodicita' di cui al punto precedente e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli apparecchi di gioco nonche' trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale; 18. Rilevazione di conformita' del funzionamento degli apparecchi di gioco alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui ai punti 3 e 4; 19. Trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformita' di funzionamento; 20. Telediagnostica degli apparecchi di gioco e trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento; 21. Predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditivita' degli apparecchi e videoterminali di gioco e loro trasmissione periodica al sistema centrale; 22. Gestione amministrativa degli apparecchi di gioco e trasmissione delle relative informazioni alla banca dati generale costituita presso AAMS e contenente le informazioni relative alla produzione, distribuzione, installazione e cessione degli apparecchi per il gioco lecito nonche' agli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati nei quali vengono installati gli apparecchi; 23. Contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmissione periodica delle informazioni al sistema centrale; 24. Contrattualizzazione degli Esercizi indicati dal Gestore; 25. Documentazione fiscale prevista dalla legge per il Gestore e per l'Esercizio. 6.2 Altri servizi di gestione 26. Assistenza telefonica agli Esercizi gestiti dal Gestore; 27. Gestione chiamate telefoniche degli Esercizi per richiesta manutenzione sugli apparecchi; 28. Via Internet - Statistiche di vendita documentazione contabile per il Gestore e l'Esercizio; 29. Via Internet - Possibilita' da Parte del Gestore di interrogare in via telematica, attraverso il sistema centrale, dei propri apparecchi installati presso gli esercizi commerciali; 30. Collaudo presso i produttori di apparecchi comma 6, convenzionati con il Concessionario, per la verifica della collegabilita' degli apparecchi stessi; 31. Corsi di formazione per Gestore e l'Esercizio. ART.7 - FUNZIONI DEL GESTORE 7.1 Obblighi del Gestore 32. Consegna al Concessionario dei nulla osta in suo possesso (periodo transitorio) ai fini della sostituzione degli stessi; 33. Comunicare per ogni nulla osta l'aggio per la raccolta riconosciuto all'Esercizio; 34. Provvedere alle procedure previste per la contrattualizzazione dell'Esercizio da parte del Concessionario; 35. Provvedere all'incasso con frequenza quindicinale presso l'Esercizio di quanto di competenza del Concessionario. 7.2 Servizi prestati dal Gestore 36. Provvedere alla conduzione degli apparecchi Comma 6, ovvero fornire apparecchi omologati secondo le norme AAMS e installare detti apparecchi presso gli Esercizi; provvedere alla loro manutenzione secondo le modalita' indicate dal Concessionario come previsto dai livelli di servizio del capitolato tecnico; disinstallare e ritirare detti apparecchi nell'ipotesi che: a) l'Esercizio rinunci alla raccolta e quindi al contratto con il Concessionario; b) il Concessionario, per cause specifiche e previste dal contratto con l'Esercizio, dichiari decaduto il Contratto con lo specifico Esercizio. 37. Assicurare l'allacciamento degli apparecchi alla rete del Concessionario, provvedendo alla gestione dei Punti di Accesso di proprieta' del Concessionario ed installati presso gli Esercizi gestiti dal Gestore. ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 8.1 Obblighi del Concessionario verso il Gestore 38. Fornire i servizi previsti dalla Concessione che il Concessionario ha stipulato con l'AAMS; 39. Versare il PREU relativo alle macchine gestite secondo le scadenze previste dalla legge; 40. Provvedere alla richiesta ad AAMS dei nulla osta per gli Esercizi indicati dal Gestore e per cui il Gestore stesso provvedera' per quanto di sua competenza. 8.2 Servizi specifici prestati dal Concessionario al Gestore 41. Statistiche di vendita su base oraria/giornaliera/periodo sugli apparecchi di sua competenza, via Internet; 42. Formazione contabile, commerciale e tecnica dei Gestori e del suo personale; 43. Gestione degli interventi di manutenzione secondo quanto indicato da AAMS; 44. Gestione delle chiamate telefoniche degli Esercizi secondo quanto indicato da AAMS 8.3 Punti di accesso 45. Il Concessionario, per quanto attiene ai PdA, si obbliga alla fornitura dei PdA da installare presso gli Esercizi ed al reintegro dei PdA restituiti guasti dal Gestore. ART.9 - EFFICACIA DELL'ACCORDO 46. L'efficacia dell'Accordo e' condizionata alla sua integrale e completa accettazione. Non sono ammesse accettazioni parziali o limitate. 47. L'Accordo non determina e non da' luogo ad alcun subappalto, ad alcuna associazione, joint venture o partnership o rapporti di agenzia o di dipendenza tra le parti ed in nessun caso il Concessionario potra' essere ritenuto responsabile per le azioni, dichiarazioni o omissioni eseguite o effettuate o per atti, fatti o comportamenti dell'Esercizio. 3. Ciascuna parte dell'Accordo si impegna a conservare la propria identita' di contraente autonomo e a non stipulare contratti, accordi, concedere garanzie, fare dichiarazioni o costituire obbligazioni, espresse o implicite per conto dell'altra. ART. 10 - DURATA DELL'ACCORDO 48. Il presente accordo scade alla data di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione, ovvero alla data di comunicazione formale da parte di AAMS dell'avvenuta rimozione, per qualsiasi motivo, di tutti gli apparecchi oggetto del contratto, nel caso in cui tale data sia anteriore. ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE 49. Il Gestore con la sottoscrizione del presente Accordo dichiara di essere consapevole che in caso di revoca della concessione di cui in premessa da parte di AAMS al Concessionario, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Decreto Direttoriale n. 516 del 08/04/2004, nel presente rapporto contrattuale subentrera' altro Concessionario indicato da AAMS stessa, con mera comunicazione scritta al Gestore ART. 12 - RISERVATEZZA 50. Le Parti si impegnano alla riservatezza di tutte le informazioni tecniche e commerciali che acquisiranno nello svolgimento del presente accordo. ART. 13 - FORZA MAGGIORE 51. Nessuna delle Parti contraenti sara' ritenuta responsabile per ritardato o mancato adempimento ai suoi obblighi qui previsti se esso e' dovuto a causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni causa indipendente dalla volonta' di detta Parte ed al di fuori del suo ragionevole controllo, quali a titolo puramente esemplificativo e non limitativo: calamita' naturali, guerre, insurrezioni e, se di carattere generale e non influenzati solo detta Parte, atti dell'Autorita' civile o militare, e, nella misura in cui abbiano carattere nazionale, regionale o settoriale, serrate, scioperi, mancanza o riduzioni di energia. ART. 14 - ARBITRATO 1. Tutte le controversie tra il Concessionario ed il Gestore, inerenti all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo, possono essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, uno dei quali designato dal Concessionario, uno dal Gestore ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominera' anche l'arbitro della Parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato dall'art. 810 comma 1 c.p.c.. 2. Il Collegio Arbitrale avra' sede in Roma e gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. 3. Il Collegio Arbitrale emettera' il proprio lodo entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio medesimo. ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY 52. Le parti garantiscono che tutti i dati attinenti all'esecuzione del presente Accordo saranno trattati nel rispetto delle norme di legge vigenti ed in particolare in ossequio alle disposizioni contenute nella L. 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche in materia di Tutela della Privacy. 53. L'Esercizio si impegna ad effettuare il trattamento dei dati da lui raccolti nel rispetto della normativa di cui alla legge 675/96. L'Esercizio assicura la massima riservatezza per tutte le informazioni ed i dati a lui pervenuti in esecuzione dell'Autorizzazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

CONCESSIONARIO GESTORE AUTORIZZATO NOME: NOME: TITOLO : TITOLO : FIRMA : FIRMA : LUOGO E DATA : LUOGO E DATA : Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le parti dichiarano di aver letto, di essere a conoscenza, e dunque di approvare specificamente ed espressamente le norme contenute nelle seguenti clausole del presente contratto: art. 1 (valore delle premesse e degli allegati), art. 2 (oggetto), art. 3 (corrispettivo per il servizio: condizioni economiche fino al 31/12/2005; decorrenza del canone; contributo di attivazione; modalita' di pagamento; modalita' di compensazione tra le parti delle somme dovute a titolo di PREU), art. 4 (altre condizioni: fideiussione; azioni del Gestore;consegna del nulla osta da parte del Gestore nel periodo transitorio), art. 5 (esclusive reciproche: esclusiva del Gestore nei confronti del Concessionario; esclusiva del Concessionario nei confronti del Gestore), art. 6 (servizi offerti dal Concessionario: servizi previsti dalla Concessione AAMS, altri servizi di gestione), art. 7 (funzioni del Gestore: obblighi del Gestore, servizi prestati dal Gestore), art. 8 (obblighi del Concessionario: obblighi del Concessionario verso il Gestore, servizi specifici prestati dal Concessionario al Gestore, punti di accesso), art. 9 (efficacia dell'accordo), art. 10 (durata dell'accordo), art. 11 (revoca della concessione), art. 12 (riservatezza), art. 13 (forza maggiore), art. 14 (arbitrato), art. 15 (tutela della Privacy), che si danno quindi per approvate e ben conosciute.

CONCESSIONARIO GESTORE AUTORIZZATO FIRMA : FIRMA : ALLEGATO B - ESERCIZI COMMERCIALI

# NOME RACCOGLITORE NUMERO CODICE ESERCIZIO AGGIO AL RACCOGLITORE
APPARECCHI (NULLA OSTA) 1 2 ... NUMERO DI APPARECCHI DA INSTALLARE ENTRO IL 30 OTTOBRE 2004 ALLEGATO A - MODELLO LETTERA FIDEIUSSIONE Costi per Gestore - Invio documentazione contabile : A carico gestore. RID quindicinale : a carico gestore Costo per Esercizio - Invio documentazione contabile : A carico esercizio Contratto predisposto da RTI ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V. (mandataria)
ACCORDO CONCESSIONARIO E TITOLARE DI NULLA OSTA (GESTORE) SOCIETA : CONCESSIONARIO GESTOREAUTORIZZATO Via Camerata Picena, 385 VIA : 00138 Roma CITTA : P.IVA . DI SEGUITO CONCESSIONARIO DI SEGUITO GESTORE PREMESSO CHE: (A) Il raggruppamento temporaneo d'imprese [...] (d'ora in avanti il "Concessionario") ha ottenuto da AAMS la Concessione per "l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse" (d'ora innanzi la "Concessione"); (B) Il Gestore e' il soggetto titolare di nulla osta; (C) Il Concessionario - al fine di garantire le attivita' necessarie alla raccolta delle giocate - ha conferito a soggetti dotati di idonee strutture e capacita', di seguito Gestori, mandato a gestire in nome e per conto proprio il rapporto contrattuale tra il Concessionario ed i soggetti di cui agli artt.li 86 ed 88 T.U.L.P.S. (di seguito Esercenti); (D) Il Gestore e' un soggetto imprenditoriale che opera nell'area della vendita e del noleggio di apparecchi Comma 6 agli Esercizi Autorizzati alla raccolta delle giocate, e che e' titolare di Nulla Osta per il periodo transitorio per apparecchi installati presso Esercizi Commerciali; (E) Le apparecchiature comma 6 saranno installate dal Gestore solo presso gli Esercizi Autorizzati (Esercenti); (F) Il Gestore mettera' a disposizione dell'Esercente gli apparecchi Comma 6 e fornira' i servizi necessari allo svolgimento delle attivita' previste dal presente Accordo; (G) Il Gestore e' responsabile della conduzione degli apparecchi comma 6 installati presso gli Esercizi Autorizzati e collegati telematicamente al sistema del Concessionario attraverso i Punti di Accesso (di seguito richiamati come PdA); (H) Il Concessionario per curare i rapporti con i suoi Gestori prevede l'attivazione di una struttura territoriale basata su soggetti terzi definiti Partner Autorizzati (di seguito Partner); (I) Il Partner e' un soggetto imprenditoriale che opera nel settore degli apparecchi Comma 6 ed ha disponibile una struttura in grado di offrire servizi tecnici e commerciali al Gestore; (J) Il Concessionario assegna ad ogni Gestore un numero di licenza che il Gestore utilizzera' sempre in ogni rapporto con il Concessionario stesso; (K) Il Gestore e' a conoscenza degli obblighi del Concessionario sia verso L'AAMS che verso gli Esercenti autorizzati; (L) Ogni apparecchio oggetto del presente accordo e' individuato dal codice identificativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003; (M) Per ogni apparecchio sara' individuato l'esercizio nel quale l'apparecchio e' installato; (N) Ogni apparecchio sara' collegato alla rete telematica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto della rete AAMS. TANTO PREMESSO LE PARTI DICHIARANO DI ACCORDARSI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI Al SEGUENTI ARTICOLI Articolo - 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI Le premesse e gli allegati avendo contenuto pattizio, sono parte integrante del presente atto. Articolo - 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO 1. Oggetto del presente contratto e' la regolamentazione del rapporto tra il Concessionario e il titolare di nulla osta nel rispetto del contenuto minimo stabilito all'art. 2 del decreto direttoriale di regolazione del periodo transitorio n. 516 dell'08\04\2004. 2. L'apparecchio o gli apparecchi, muniti del codice identificativo di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 04/12/2003, sono individuati all'ALLEGATO A del presente contratto, in uno alla specifica individuazione dell'Esercizio nel quale l'apparecchio o gli apparecchi medesimi, sono collegati alla rete telematica, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto della Rete di AAMS. Articolo - 3 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO SubArticolo - 3.1 - Condizioni economiche fino al 31 dicembre 2005 3. Il Gestore riconosce al Concessionario, per ogni apparecchio collegato alla rete del Concessionario stesso, un canone di servizio pari a € 600 annue, piu' una percentuale pari allo 0,3 % del movimento che il Concessionario deve riconoscere ad AAMS come canone di concessione. Detto canone di servizio, comprensivo dell'aumento dello 0,3% di cui al comma 1, in ogni caso, non potra' superare come valore la percentuale del 3% delle somme giocate su ogni singolo apparecchio e comunque in applicazione dell'art. 6 del Regolamento del Ministro dell'Economia delle finanze del 12/03/2004 n. 86. A tal fine, entro il 31/12 di ogni anno, ove venga accertato che il canone complessivo di cui al comma 1 sia superiore alla percentuale del 3% delle somme giocate per ciascun apparecchio, il Concessionario provvedera' a ridurre lo stesso entro la soglia di legge per l'anno di riferimento. SubArticolo - 3.2 - Condizioni economiche a partire dal 1 gennaio 2006 4. A far data dal 1° gennaio 2006, in funzione dell'andamento del mercato, il canone di cui al punto 3.1 potra' essere rivisto in ragione di una percentuale del movimento. Tale percentuale potra' essere fissata fino ad un massimo del 2% del movimento delle somme giocate su ciascun apparecchio comma 6, includendo in tale percentuale anche lo 0,3% che il Concessionario riconosce ad AAMS. 5. Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto al punto 3.1 commi 2 e 3. SubArticolo - 3.3 - Decorrenza del canone Il canone di servizio decorre dalla data di collegamento dell'apparecchio alla rete del Concessionario. SubArticolo - 3.4 - Contributo di attivazione 7. Per ogni Esercente il Gestore riconoscera' al Concessionario un contributo di attivazione "UnaTantum" di 150 C. 8. Tale contributo, in ogni caso, dovra' ritenersi ricompreso, in valore, nella percentuale del 3% delle somme giocate su ogni singolo apparecchio e comunque in applicazione dell'art. 6 del Regolamento del Ministro dell'Economia delle finanze del 12/03/2004 n. 86. Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto al punto 3.1 comma 3. SubArticolo - 3.5 - Modalita' di Pagamento 10. Il Concessionario tratterra' le sue competenze su base quindicinale per un importo pari a 25 € fino al 31.12.2005, mentre a far data dal 1.1.2006 procedera' a trattenute in misura percentuale. SubArticolo - 3.6 - Modalita' di Compensazione tra le Parti delle somme dovute a titolo di PREU 1. Le Parti concordano espressamente di escludere ogni forma di compensazione automatica tra le stesse per eventuali reciproche partite di debito e credito con le somme dovute a titolo di pagamento di acconto e saldo del PREU. 2. Nel caso in cui dalla differenza tra l'acconto ed saldo del PREU dovesse risultare un credito in favore del Gestore, questi dovra' fare esplicita richiesta di compensazione al Concessionario, da comunicarsi per iscritto, con l'importo a questi dovuto a titolo di corrispettivo. Articolo - 4 - ALTRE CONDIZIONI SubArticolo - 4.1 - Fideiussione 11. Per ogni apparecchio collegato alla rete il Gestore si obbliga a stipulare in favore del Concessionario una fideiussione bancaria pari a 1.200 € a garanzia del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche derivanti dai rapporti con il Concessionario stesso e comunque ai sensi dell'art 6 comma quinto del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/03/2004 n. 86. A far data dal 1 luglio 2005, con cadenza semestrale, l'importo di detta fideiussione verra' ricalcolato sulla base del movimento totale realizzato dagli apparecchi gestiti dal Gestore. La fideiussione dovra' essere rilasciata a prima richiesta, con rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c., e dovra' essere incondizionata. SubArticolo - 4.2 - Azioni del Gestore 12. Il Gestore, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a comunicare al Concessionario il numero di un conto corrente bancario aperto presso uno degli Istituti bancari scelti tra quelli indicati dal Concessionario stesso. Il Gestore si obbliga a disporre addebito a mezzo RID sul conto corrente di cui al comma 1 in ordine alle competenze dovute al Concessionario. SubArticolo - 4.3 - Consegna del NullaOsta da Parte del Gestore nel periodo transitorio 13. Il Gestore titolare di nulla osta nel periodo transitorio si obbliga a consegnare al Concessionario i nulla osta in originale relativi agli apparecchi da installare affinche' il Concessionario possa richiedere ad AAMS la sostituzione di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento del Ministro dell'economia e delle Finanze del 12/03/2004 n. 86. Articolo - 5 - ESCLUSIVE RECIPROCHE 14. Nell'Allegato A e' riportato l'elenco degli Esercenti a cui l'esclusiva reciproca fa riferimento. SubArticolo - 5.1 - Esclusiva del Gestore nei confronti del Concessionario 15. Il Gestore si impegna alla esclusiva nei confronti del Concessionario degli Esercenti di cui all'Allegato A. SubArticolo - 5.2 - Esclusiva del Concessionario nei confronti dal Gestore 16. Il Concessionario si impegna alla esclusiva nei confronti del Gestore degli Esercenti di cui all'Allegato A. Articolo - 6 - SERVIZI OFFERTI DAL CONCESSIONARIO 17. I servizi offerti dal Concessionario sono quelli previsti dalla Concessione AAMS. Oltre detti servizi il Concessionario offre al Gestore altri servizi di gestione. SubArticolo - 6.1 - Servizi previsti dalla Concessione AAMS 18. Fornitura e manutenzione del Punto di Accesso (PdA) per il locale dell'Esercente; 19. Collegamento in rete degli apparecchi di gioco al sistema di elaborazione; Raccolta telematica giornaliera dei dati degli apparecchi presso tutti gli Esercenti e trasferimento quotidiano degli stessi al sistema centrale; Raccolta, al di fuori della periodicita' di cui al punto precedente e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli apparecchi di gioco nonche' trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale; Rilevazione di conformita' del funzionamento degli apparecchi di gioco alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui ai punti 3 e 4; Trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformita' di funzionamento; Telediagnostica degli apparecchi di gioco e trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento; Predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditivita' degli apparecchi e videoterminali di gioco e loro trasmissione periodica al sistema centrale; Gestione amministrativa degli apparecchi di gioco e trasmissione delle relative informazioni alla banca dati generale costituita presso AAMS e contenente le informazioni relative alla produzione, distribuzione, installazione e cessione degli apparecchi per il gioco lecito nonche' agli esercizi pubblici, circoli privati e puntidi raccolta di altri giochi autorizzati nei quali vengono installati gli apparecchi; Contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmissione periodica delle informazioni al sistema centrale; Contrattualizzazione degli Esercenti indicati dal Gestore; Documentazione fiscale prevista dalla legge per il Gestore e per l'Esercente. SubArticolo - 6.2 - Altri servizi di gestione 20. Assistenza telefonica agli Esercenti gestiti dal Gestore; Gestione chiamate telefoniche degli Esercenti per richiesta manutenzione sugli apparecchi; Via Internet - Statistiche di vendita documentazione contabile per il Gestore e l'Esercente; Via Internet - Possibilita' da Parte del Gestore di interrogare in via telematica, attraverso il sistema centrale, i propri apparecchi installati presso gli esercizi commerciali; Collaudo presso i produttori di apparecchi comma 6, convenzionati con il Concessionario, per la verifica della collegabilita' degli apparecchi stessi; Corsi di formazione per Gestore e l'Esercente. Articolo - 7 - FUNZIONI DEL GESTORE SubArticolo - 7.1 - Obblighi del Gestore 21. Consegna al Concessionario dei nulla osta in suo possesso (periodo transitorio) ai fini della sostituzione degli stessi; Comunicare per ogni nulla osta l'aggio per la raccolta riconosciuto all'Esercente; Provvedere alle procedure previste per la contrattualizzazione dell'Esercente da parte del Concessionario; Provvedere all'incasso con frequenza quindicinale presso l'Esercente di quanto di competenza del Concessionario. SubArticolo - 7.2 - Servizi prestati dal Gestore 22. Provvedere alla conduzione degli apparecchi Comma 6, ovvero fornire apparecchi omologati secondo le norme AAMS e installare detti apparecchi pressi gli Esercenti; provvedere alla loro manutenzione secondo le modalita' indicate dal Concessionario come previsto dai livelli di servizio del capitolato tecnico; disinstallare e ritirare detti apparecchi nell'ipotesi che: a) l'Esercente rinunci alla raccolta e quindi al contratto con il Concessionario; b) il Concessionario, per cause specifiche e previste dal contratto con l'Esercente, dichiari decaduto il Contratto con lo specifico Esercente. Assicurare l'allacciamento degli apparecchi alla rete del Concessionario, provvedendo alla gestione dei Punti di Accesso di proprieta' del Concessionario ed installati presso gli Esercenti gestiti dal Gestore. Articolo - 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO SubArticolo - 8.1 - Obblighi del Concessionario verso il Gestore 23. Fornire i servizi previsti dalla Concessione che il Concessionario ha stipulato con l'AAMS; Versare il PREU relativo alle macchine gestite secondo le scadenze previste dalla legge; Provvedere alla richiesta ad AAMS dei nulla osta per gli Esercenti indicati dal Gestore e per cui il Gestore stesso provvedera' per quanto di sua competenza. SubArticolo - 8.2 - Servizi specifici prestati dal Concessionario al Gestore 24. Statistiche di vendita su base oraria/giornaliera/periodo sugli apparecchi di sua competenza, via Internet; Formazione contabile, commerciale e tecnica dei Gestori e del suo personale; Gestione degli interventi di manutenzione secondo quanto indicato da AAMS; Gestione delle chiamate telefoniche degli Esercenti secondo quanto indicato da AAMS SubArticolo - 8.3 - Punti di accesso 25. Il Concessionario, per quanto attiene ai PdA, si obbliga alla fornitura dei PdA da installare presso gli Esercizi ed al reintegro dei PdA restituiti guasti dal Gestore. Articolo - 9 - EFFICACIA DELL'ACCORDO 26. L'efficacia dell'Accordo e' condizionata alla sua integrale e completa accettazione. Non sono ammesse accettazioni parziali o limitate. L'Accordo non determina e non da' luogo ad alcun subappalto, ad alcuna associazione, joint venture o partnership o rapporti di agenzia o di dipendenza tra le parti ed in nessun caso il Concessionario potra' essere ritenuto responsabile per le azioni, dichiarazioni o omissioni eseguite o effettuate o per atti, fatti o comportamenti dell'Esercente. Ciascuna parte dell'Accordo si impegna a conservare la propria identita' di contraente autonomo e a non stipulare contratti, accordi, concedere garanzie, fare dichiarazioni o costituire obbligazioni, espresse o implicite per conto dell'altra. Articolo - 10 - DURATA DELL'ACCORDO 27. La durata del presente contratto e' condizionata dalla durata della concessione di cui in premessa. 28. Il presente accordo scade alla data di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione, ovvero alla data di comunicazione formale da parte di AAMS dell'avvenuta rimozione, per qualsiasi motivo, di tutti gli apparecchi oggetto del contratto, nel caso in cui tale data sia anteriore. 29. Resta fermo che in caso di proroga di cui all'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione sottoscritta dal Concessionario con AAMS, il presente contratto dovra' ritenersi prorogato per il medesimo periodo. Articolo - 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE 30. Il Gestore con la sottoscrizione del presente Accordo dichiara di essere consapevole che in caso di revoca della concessione di cui in premessa da parte di AAMS nei confronti del Concessionario, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Decreto Direttoriale n. 516 dell'08/04/2004, nel presente rapporto contrattuale subentrera' altro Concessionario indicato da AAMS stessa, con mera comunicazione scritta da inviarsi al Gestore. Articolo - 12 - RISERVATEZZA 31. Le Parti si impegnano alla riservatezza di tutte le informazioni tecniche e commerciali che acquisiranno nello svolgimento del presente accordo. Articolo - 13 - FORZA MAGGIORE 32. Nessuna delle Parti contraenti sara' ritenuta responsabile per ritardato o mancato adempimento ai suoi obblighi qui previsti se esso e' dovuto a causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni causa indipendente dalla volonta' di detta Parte ed al di fuori del suo ragionevole controllo, quali a titolo puramente esemplificativo e non limitativo: calamita' naturali, guerre, insurrezioni e, se di carattere generale e non influenzati solo detta Parte, atti dell'Autorita' civile o militare, e, nella misura in cui abbiano carattere nazionale, regionale o settoriale, serrate, scioperi, mancanza o riduzioni di energia. Articolo - 14 - ARBITRATO 1. Tutte le controversie tra il Concessionario ed il Gestore, inerenti all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo, possono essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, uno dei quali designato dal Concessionario, uno dal Gestore ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominera' anche l'arbitro della Parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato dall'art. 810 comma 1 c.p.c.. 2. Il Collegio Arbitrale avra' sede in Roma e gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. 3. Il Collegio Arbitrale emettera' il proprio lodo entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio medesimo. Articolo - 15 - TUTELA DELLA PRIVACY 33. Le parti garantiscono che tutti i dati attinenti all'esecuzione del presente Accordo saranno trattati nel rispetto delle norme di legge vigenti ed in particolare in ossequio alle disposizioni contenute nella L. 31.12.1995, n. 675 s.m.i. in materia di Tutela della Privacy. 34. L'Esercente si impegna ad effettuare il trattamento dei dati da lui raccolti nel rispetto della normativa di cui alla legge 675/96. L'Esercente assicura la massima riservatezza per tutte le informazioni ed i dati a lui pervenuti in esecuzione dell'Autorizzazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CONCESSIONARIO GESTORE AUTORIZZATO NOME : NOME : TITOLO : TITOLO : FIRMA : FIRMA : LUOGO E DATA : LUOGO E DATA : ALLEGATO B - ESERCIZI COMMERCIALI

# NOME ESERCENTE NUMERO CODICE ESERCIZIO AGGIO AL RACCOGLITORE
APPARECCHI (NULLA OSTA 1 2 x NUMERO DI APPARECCHI DA INSTALLARE ENTRO IL 30 OTTOBRE 2004
Contratto predisposto da RTI CITEC S.12.a. (mandataria) Schema del contratto proposto ai titolari di nulla osta (periodo transitorio), da allegarsi alla domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. m, del Capitolato Oneri. CONVENZIONE Tra il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito tra CITEC s.p.a e Consorzio CRIGA, concessionario dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione della rete telematica, di seguito indicato anche come "concessionario" E Il Sig /la Societa' con sede in cod. fisc. partita IVA in persona, di seguito indicato anche come "gestore" I quali Premesso - che il RTI e' titolare di concessione per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse; - che il sig /la Societa' e' titolare, alla data del , di numero nulla osta relativi ad apparecchi di gioco lecito di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, recanti i seguenti codici identificativi: - che il sig. /la Societa' ha chiesto al RTI di collegare gli apparecchi di cui ai suddetti nulla osta alla rete telematica, e il concessionario ha accettato, ai patti e alle condizioni che seguono; - che gli apparecchi sono collocati nei seguenti esercizi, con i titolari dei quali il sig. /la Societa' dichiara e garantisce di aver stipulato gli accordi necessari per la collocazione e il mantenimento, previa informativa ai medesimi delle norme generali e delle regole della concessione: tutto cio' premesso, le parti CONVENGONO Art. 1.- (richiamo delle premesse) Le premesse formano parte integrante e sostanziale dl presente contratto. Art. 2.- (impegno dei concessionari all'allaccio) Il concessionario provvedera' ad allacciare alla rete telematica gli apparecchi elencati in premessa entro la data prevista dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (di seguito AAMS), secondo quanto previsto dallo schema di convenzione di concessione tra AAMS ed il concessionario. Art. 3.- (durata) Il presente contratto ha durata sino al 31 dicembre 2009, ovvero a quella data successiva corrispondente alla eventuale proroga della concessione. Potra' cessare anticipatamente solo alla data della formale comunicazione all'AAMS della avvenuta demolizione o rimozione degli apparecchi. Art. 4.- (impegno del gestore e prelievo fiscale) Per tutta la durata del collegamento il gestore corrispondera' al concessionario un compenso pari al 3% delle somme giocate. Il compenso sara' versato a scadenze quindicinali, contestualmente al versamento al concessionario del prelievo fiscale, pari al 13,50% delle somme giocate, che il gestore si impegna ad effettuare con la massima precisione e puntualita', con le modalita' che saranno concordate, ovvero in quelle eventualmente diverse che dovessero essere stabilite da AAMS. Il gestore prende atto che, al momento del collegamento alla rete degli apparecchi di cui al presente contratto, il concessionario effettuera' la lettura del contatore di ciascun apparecchio, e comunichera' al gestore l'importo del PREU relativo al periodo anteriore al collegamento. Il gestore, detratti gli acconti gia' versati, corrispondera' il saldo al concessionario entro 24 ore dalla comunicazione dell'importo dovuto. Qualora il saldo, al netto degli acconti versati, risultasse negativo, il gestore effettuera' la compensazione sull'importo o sugli importi dei versamenti successivi. Art. 5.- (spese del collegamento) Le spese del collegamento, e di tutto quanto necessario per l'attivazione del collegamento stesso, sono a carico del concessionario, e si intendono comprese nel compenso del 3% delle somme giocate, di cui al 1° comma dell'art. 4 che precede. Art. 6.- (garanzia) Contestualmente alla firma del presente contratto il gestore consegna al concessionario fideiussione bancaria a prima richiesta e senza onere di escussione per l'importo di Euro 1.200,00 (milleduecento) a garanzia delle obbligazioni assunte . Sara' facolta' del gestore di effettuare un deposito in contanti. Art. 7.- (sostituzione dei nulla osta) Il gestore prende atto che il concessionario, prima del collegamento, provvedera' a richiedere all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato i nulla osta sostitutivi di quelli elencati in premessa Art. 8 - (revoca della concessione) Le parti si danno reciprocamente atto che, in caso di revoca della concessione, al presente contratto subentrera' altro concessionario. Art. 9.- (ulteriori impegni del concessionario) Il Concessionario si impegna, oltre che ad effettuare e mantenere il collegamento alla rete telematica, ad eseguire tutte le prestazione e ad assolvere agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 86 ("Decreto della rete di AAMS', con esclusione del gioco mediante apparecchi video terminali, di cui alla lettera j) dello stesso comma. E, in particolare, provvedera': - a contabilizzare le somme giocate, il prelievo fiscale e le vincite per ciascun apparecchio, - a trasmettere i dati contabilizzati al sistema centrale presso l'AAMS, - a raccogliere e trasmettere i dati richiesti dall'AAMS; - ad elaborare i dati raccolti, anche al fine dell'effettuazione di stime e statistiche, e a fornire all'AAMS i risultati delle elaborazioni; - a controllare in via telematica il regolare funzionamento degli apparecchi e a trasmettere i dati rilevati al sistema centrale; - a trasmettere alla banca dati di cui all'art. 5 del D.M. 12 marzo 2004, n. 86, i dati relativi alla gestione amministrativa degli apparecchi collegati. Art. 10.- (procedure di blocco) Il gestore prende atto che il concessionario ha predisposto procedure di blocco degli apparecchi, che saranno attivate qualora si riscontrassero irregolarita' o inconvenienti nel gioco o nel collegamento al sistema, e in ogni caso su disposizione dell'AAMS. Il gestore si impegna ad eseguire su indicazione del concessionario quanto necessario al fine del blocco effettivo dell'apparecchio. Art. 11. - (inserzione automatica di clausole) Le parti convengono che si intendono automaticamente inserite nel presente contratto tutte le variazioni ed integrazioni che siano disposte dall'AAMS o dalla Pubblica Amministrazione in genere o dalla legge. (Il Gestore) (Il Concessionario) (trattamento dei dati personali) I dati personali del gestore saranno oggetto di trattamento ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per utilizzo e scopi connessi all'esecuzione della presente convenzione, e a quanto ad essa inerente e conseguente, e all'assolvimento di obblighi imposti da leggi e provvedimenti della P.A.. Il gestore prende atto e autorizza. (Il Gestore) (approvazione specifica delle clausole) Il gestore approva e accetta specificatamente le clausole n. 3, 6. 7. 9, 10, 11. (Il Gestore) Contratto predisposto da RTI GTECH GLOBAL SERVICE CORPORATION LIMITED
(mandataria) Schema di contratto proposto ai titolari di nulla osta (periodo transitorio) Tra le parti [•], con sede in [•], Via [•], C.F. e P. IVA [•], nella persona del suo legale rappresentante Sig. [•] C.F. [•] (il "Concessionario") [•], con sede in [•], Via [•], C.F. [•], P. IVA [•], nella persona del legale rappresentante Sig. [•], C.F. [•] (il "Titolare di nulla osta") PREMESSO (i) Che, ad esito di procedura di selezione aperta indetta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ("AAMS"), il Concessionario e' risultato aggiudicatario di una concessione per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' per le attivita' e le funzioni connesse (la "Concessione"); (ii) che il Titolare di nulla osta intende richiedere al Concessionario il collegamento alla rete telematica di quest'ultimo degli apparecchi di gioco muniti di nulla osta come in seguito individuati SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1) Il Titolare di nulla osta chiede al Concessionario, ed il Concessionario acconsente, il collegamento alla rete telematica condotta dal Concessionario medesimo degli apparecchi di gioco, muniti di nulla osta, individuati con i codici identificativi [•], installati presso l'esercizio/i [•] sito/i in [•] ad insegna [•]. 2) Il Titolare di nulla osta riconosce un compenso in favore del Concessionario nella misura pari al 2% delle somme giocate per ciascun apparecchio. Il Titolare di nulla osta si impegna a versare, con cadenza quindicinale (entro il giorno 18 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 3 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente), sul conto corrente che gli verra' indicato dal Concessionario, l'importo residuo risultante dalla differenza tra gli incassi complessivi raccolti dagli apparecchi di gioco ed i premi erogati. A partire dalla data in cui il Concessionario ha collegato al proprio sistema di elaborazione gli apparecchi di gioco di cui al presente contratto, il Concessionario medesimo effettua la lettura del contatore per ciascun apparecchio e, a seguito di tale lettura, determina il saldo al netto degli acconti del prelievo erariale unico ("PREU") gia' versati. Ad esito di tale determinazione del saldo, qualora il saldo risulti positivo, il Titolare di nulla osta, ricevuta debita comunicazione da parte del Concessionario, procedera' al versamento dell'importo dovuto entro 24 ore dal ricevimento di detta comunicazione; qualora il saldo risulti negativo, tale importo verra' compensato con gli importi dovuti a titolo di PREU per i periodi successivi. 3) Il Concessionario si impegna a garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni: (a) collegamento in rete degli apparecchi e videoterminali di gioco al sistema di elaborazione; (b) raccolta periodica dei dati, registrati negli apparecchi e videoterminali di gioco, e trasferimento almeno quotidiano degli stessi al sistema centrale; (c) raccolta, al di fuori della periodicita' stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli apparecchi e videoterminali di gioco nonche' trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale; (d) rilevazione di conformita' del funzionamento degli apparecchi e videoterminali di gioco alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui alle lettere b) e c); (e) trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformita' di funzionamento; (f) telediagnostica degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento; (g) predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditivita' degli apparecchi e videoterminali di gioco e loro trasmissione periodica al sistema centrale; (h) gestione amministrativa degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione delle relative informazioni alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 (il "decreto della rete di AAMS"); (i) contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale. 4) A garanzia del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche derivanti dai rapporti con il Concessionario, il Titolare di nulla osta rilascia in favore del Concessionario una garanzia bancaria di importo pari ad Euro 1.200 per apparecchio, esigibile a prima richiesta e senza eccezioni, emessa da primario istituto di credito ed avente validita' fino al 31 ottobre 2009, ovvero, in alternativa, alla data in cui tutti gli apparecchi di gioco di cui sopra siano stati rimossi, nel caso in cui tale data sia anteriore al 31 ottobre 2009. A partire dal 1° luglio 2005, detta garanzia bancaria potra' essere oggetto di aggiornamento da concordarsi tra le parti. Nel caso di escussione, con riferimento ad uno o piu' apparecchi, della/e relativa/e garanzia/e bancaria/e, il Titolare di nulla osta si impegna a procurare nuova/e garanzia/e bancaria/e in relazione al/ai medesimo/i apparecchio/i di identico contenuto e pari importo entro 48 ore dalla richiesta. 5) Il Titolare di nulla osta dichiara al Concessionario che l'esercizio/i sopra indicato/i costituisce/costituiscono il/i medesimo/i esercizio/i nel/i quale/i gli apparecchi di gioco sopra individuati sono e resteranno installati. 6) Il Titolare di nulla osta dichiara altresi' al Concessionario che, per gli apparecchi sopra individuati, non ha stipulato con altro concessionario un "contratto proposto ai titolari di nulla osta (periodo transitorio)" pubblicato ai sensi di legge. 7) Il Titolare di nulla osta assume nei confronti del Concessionario i seguenti impegni: (i) consegnare in originale il nulla osta relativo agli apparecchi gia' istallati presso l'esercizio/i; (ii) consentire la connessione alla rete telematica condotta dal Concessionario alle condizioni previste nel contratto degli apparecchi di gioco sopra individuati installati presso l'esercizio/i sopra indicato/i; (iii) collaborare ed adoperarsi per agevolare, nei rapporti con gli esercenti, l'attivita' del Concessionario volta al puntuale adempimento degli obblighi su esso gravanti ai sensi della Concessione. 8) Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 e dell'articolo 6, comma 1, del decreto direttoriale di AAMS 8 aprile 2004, n. 516, a richiedere il nulla osta sostitutivo per gli apparecchi di gioco sopra indicati. 9) Il presente contratto entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avra' termine il 31 ottobre 2009 (data di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione), ovvero, in alternativa, alla data in cui tutti gli apparecchi di gioco oggetto del presente contratto siano stati rimossi, nel caso in cui tale data sia anteriore al 31 ottobre 2009. 10) In caso di revoca della Concessione, un altro concessionario subentrera' nel presente contratto conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto direttoriale di AAMS 8 aprile 2004, n. 516. 11) L'invalidita' di qualsiasi clausola del presente contratto non comportera' l'invalidita' delle altre clausole. 12) Il presente contratto e' retto dal diritto italiano. 13) Il foro di Padova sara' competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione al presente contratto, alla sua validita' o esecuzione. Le parti sottoscrivono il presente contratto, redatto in due originali, uno per ciascuna, dopo averlo letto e trovato del tutto conforme alle loro volonta'. [•], li' [•] Per il Concessionario Per il Titolare di nulla osta Il Titolare di nulla osta dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, di aver letto, di conoscere ed approvare specificamente, i patti di cui ai seguenti articoli: 9 (Durata del contratto); 10 (Subentro di altro concessionario); 13 (Foro competente). Per il Concessionario Per il Titolare di nulla osta Il Titolare di nulla osta dichiara inoltre di aver ricevuto e preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' dei diritti che gli spettano in forza dell'art. 7 del predetto decreto ed esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 di tale decreto, il pieno e incondizionato consenso al trattamento dei propri dati. Per il Concessionario Per il Titolare di nulla osta [•], li' [•]
Contratto predisposto da SNAI S.p.a. (PROPOSTA) Porcari, li 2004
Spett.le Oggetto: collegamento degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773 come modificato dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289) alla rete telematica. Premesso che: - SNAI Spa con sede in Porcari (Lu), Via Puccini 2/f cod. Fisc. 00754850154 e P.Iva 01729640464 (di seguito "SNAI") ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica bandita dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito "AAMS") tesa all'individuazione di Concessionari per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse (di seguito "Procedura") ed e' stata selezionata quale Concessionario per l'affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche oggetto della concessione; - Voi dichiarate e garantite di possedere apparecchi di cui in oggetto (di seguito "apparecchi") gia' installati ed operativi presso locale/i pubblico/i idoneo/i strutturalmente, funzionalmente ed amministrativamente (avendo gia' ottenuto licenza ex art. 86 e/o 88 T.U.L.P.S.) all'installazione medesima, corredati dai relativi "nulla osta di messa in esercizio" a Voi intestati nella qualita' di Gestori, nonche' di avere depositato presso le competenti strutture territoriali di AAMS la relativa "dichiarazione d'installazione"; - e' Vostra intenzione richiedere al Concessionario SNAI il collegamento alla rete telematica per ciascun apparecchio descritto nell'allegato sub "A" al presente atto. Tanto premesso, Vi proponiamo di stipulare un accordo cosi articolato: 1°) PREMESSE Le premesse e gli allegati sono recepiti nel contratto, in quanto parti essenziali di esso, ed hanno valenza di patto. 2°) OGGETTO DEL CONTRATTO SNAI provvedera' a collegare in rete gli apparecchi, muniti di "nulla osta di messa in esercizio" e della "dichiarazione d'installazione" - descritti nell'allegato sub "A" del presente accordo - presso lo/gli esercizio/i in cui gli apparecchi stessi sono installati. A tal fine le parti convengono quanto segue, dichiarando di ben conoscere la normativa infra richiamata con valenza recettizia: a) lo/gli apparecchio/i descritto/i nell'allegato sub "A" al presente accordo sono univocamente individuati mediante il codice identificativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003 (di seguito "Decreto della rete di AAMS"); b) l'esercizio pubblico nel quale lo/gli apparecchio/i installato/i sara/saranno collegato/i alla rete telematica e' specificamente individuato nell'allegato sub "A", ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto della rete di AAMS; c) in caso di revoca della concessione a SNAI e' espressamente previsto il subentro nel contratto - lato somministrante - di altro Concessionario; d) SNAI, nella sua qualita' di Concessionario, garantisce le prestazioni minime comprendenti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto della rete di AAMS, con esclusione della gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali, di cui alla lettera j) dello stesso comma; e) Vi impegnate a richiedere tempestivamente i "nulla osta sostitutivi" dei "nulla osta di messa in esercizio" degli apparecchi individuati nell'allegato sub "A" nel rispetto dei termini e delle modalita' stabilite dalla normativa vigente in materia (che date atto di ben conoscere). 3° GARANZIA Voi ci farete tenere, unitamente all'accettazione della presente proposta, una fidejussione bancaria (rilasciata da primario istituto) o una polizza assicurativa cauzionale (rilasciata da primaria compagnia) avente le seguenti caratteristiche: - beneficiario: SNAI; - massimale iniziale: € 1.200,00 (milleduecento/00) moltiplicato per il numero di apparecchi descritti nell'allegato sub "A". Con possibilita' di aggiornamento concordato a partire dal 1° luglio 2005; - clausole: "a prima richiesta", "ogni eccezione esclusa", "rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale", "operativita' della garanzia anche in caso di fallimento del debitore principale", "rinuncia al termine di cui all'art. 1957 comma I° c.c." - causale: a tutela dell'assolvimento delle obbligazioni economiche ex contractu nei confronti di SNAI medesima. 4° DURATA La durata del contratto e' fatta pari a quella della concessione rilasciata a SNAI, attualmente stabilita al 31 ottobre 2009 e delle eventuali proroghe concesse. In parziale deroga e/o in alternativa il rapporto si risolvera' alla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione, per qualsiasi motivo, di tutti gli apparecchi oggetto del contratto, nel caso in cui tale data sia anteriore. 5) PRELIEVO UNICO ERARIALE E' patto che l'obbligo di SNAI, quale concessionario, di versare all'Erario nei termini di legge il prelievo unico erariale per ciascun apparecchio descritto nell'allegato sub "A", sara' da questa assolto con provvista che Vi impegnate a farle tenere nella seguente misura: - per gli apparecchi muniti di nulla osta rilasciato da AAMS entro il 31 maggio 2004: €. 3.200 moltiplicato per il numero di apparecchi installati presso gli esercizi; - per gli apparecchi muniti di nulla osta rilasciato da AAMS dal 1 giugno 2004: €. 1.700 moltiplicato per il numero di apparecchi installati presso gli esercizi. Tali somme - e le eventuali maggiori somme dovute a titolo di conguaglio (c.d. "saldo del prelievo") - dovranno pervenire a SNAI contestualmente alla richiesta dei "nulla osta sostitutivi", che diversamente non verra' evasa. Analogamente provvederete con riferimento al prelievo unico erariale che maturera' successivamente alla richiesta dei "nulla osta sostitutivi", sempre versando a SNAI - mediante attivazione di apposita procedura RID - la provvista necessaria all'assolvimento dell'obbligo fiscale (nel rispetto dei termini e delle modalita' previste dalla normativa vigente ed emananda). Quest'ultima obbligazione dovra' essere assistita da una fidejussione bancaria (rilasciata da primario istituto) o una polizza assicurativa cauzionale (rilasciata da primaria compagnia) avente le seguenti caratteristiche: beneficiario: SNAI;
 
- massimale iniziale: € 1.200,00 (milleduecento/00) moltiplicato per il numero di apparecchi descritti nell'allegato sub "A". Con possibilita' di aggiornamento concordato a partire dal 1° luglio 2005. - clausole: "a prima richiesta", "ogni eccezione esclusa", "rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale", "operativita' della garanzia anche in caso di fallimento del debitore principale", "rinuncia al termine di cui all'art. 1957 comma I° c.c."; - causale: a tutela dell'assolvimento delle obbligazioni economiche ex contractu nei confronti di SNAI medesima. 6°) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE Voi riconoscete a SNAI un compenso per la somministrazione dei servizi di cui al presente accordo, pari al 1,00 % (unopercento) del movimento realizzato da ciascun apparecchio installato oltre IVA di legge se dovuta. 7°) TRATTAMENTO DEI DATI I dati acquisiti in esecuzione del contratto - ove qualificabili come dati personali - saranno trattati da SNAI nel rispetto del D. LGS 196/2003. E' patto che l'informativa agli interessati di cui all'art. 13 del D.LGS 196/2003 sara' da Voi resa per ns. conto cosi come la menzione dei diritti di cui all'art. 7 della richiamata norma; allo stesso modo illustrerete agli interessati le conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati. I dati saranno trattati da SNAI, titolare del trattamento, anche con l'ausilio di mezzi automatizzati ed avvalendosi di addetti incaricati. 8°) ESTENSIONE DEL CONTRATTO Previo accordo tra le parti il presente accordo puo' essere esteso ad apparecchi diversi ed ulteriori rispetto a quelli descritti nell'allegato sub "A". In tal caso sara' integrato l'allegato medesimo con i dati identificati degli apparecchi e degli esercizi. 9°) FORO COMPETENTE Per ogni insorgibile controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sara' competente il Foro di Lucca in via esclusiva, con rinuncia ai Fori alternativi. Ai fini del perfezionamento del contratto, vorrete trascrivere la presente su Vostra carta intestata ritornandocela sottoscritta (timbro e firma) per accettazione. Distinti saluti.
SNAI Spa
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Maurizio Ughi
li
(ACCETTAZIONE) Spett.le SNAI Spa Via Puccini, 2f 55016 Porcari (Lu) Oggetto: Vs. proposta del ... Abbiamo ricevuto quanto in oggetto che riportiamo integralmente. Porcari, li ... 2004
Spett.le Oggetto: collegamento degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773 come modificato dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289) alla rete telematica. Premesso che: - SNAI Spa con sede in Porcari (Lu), Via Puccini 2/f cod. Fisc. 00754850154 e P.Iva 01729640464 (di seguito "SNAI") ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica bandita dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito "AAMS") tesa all'individuazione di Concessionari per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse (di seguito "Procedura") ed e' stata selezionata quale Concessionario per l'affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche oggetto della concessione; - Voi dichiarate e garantite di possedere apparecchi di cui in oggetto (di seguito "apparecchi") gia' installati ed operativi presso locale/i pubblico/i idoneo/i strutturalmente, funzionalmente ed amministrativamente (avendo gia' ottenuto licenza ex art. 86 e/o 88 T.U.L.P.S.) all'installazione medesima, corredati dai relativi "nulla osta di messa in esercizio" a Voi intestati nella qualita' di Gestori, nonche' di avere depositato presso le competenti strutture territoriali di AAMS la relativa "dichiarazione d'installazione"; - e' Vostra intenzione richiedere al Concessionario SNAI il collegamento alla rete telematica per ciascun apparecchio descritto nell'allegato sub "A" al presente atto. Tanto premesso, Vi proponiamo di stipulare un accordo cosi articolato: 1°) PREMESSE Le premesse e gli allegati sono recepiti nel contratto, in quanto parti essenziali di esso, ed hanno valenza di patto. 2°) OGGETTO DEL CONTRATTO SNAI provvedera' a collegare in rete gli apparecchi, muniti di "nulla osta di messa in esercizio" e della "dichiarazione d'installazione" - descritti nell'allegato sub "A" del presente accordo - presso lo/gli esercizio/i in cui gli apparecchi stessi sono installati. A tal fine le parti convengono quanto segue, dichiarando di ben conoscere la normativa infra richiamata con valenza recettizia: a) lo/gli apparecchio/i descritto/i nell'allegato sub "A" al presente accordo sono univocamente individuati mediante il codice identificativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003 (di seguito "Decreto della rete di AAMS"); b) l'esercizio pubblico nel quale lo/gli apparecchio/i installato/i sara/saranno collegato/i alla rete telematica e' specificamente individuato nell'allegato sub "A", ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto della rete di AAMS; c) in caso di revoca della concessione a SNAI e' espressamente previsto il subentro nel contratto - lato somministrante - di altro Concessionario; d) SNAI, nella sua qualita' di Concessionario, garantisce le prestazioni minime comprendenti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto della rete di AAMS, con esclusione della gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali, di cui alla lettera j) dello stesso comma; e) Vi impegnate a richiedere tempestivamente i "nulla osta sostitutivi" dei "nulla osta di messa in esercizio" degli apparecchi individuati nell'allegato sub "A" nel rispetto dei termini e delle modalita' stabilite dalla normativa vigente in materia (che date atto di ben conoscere). 3° GARANZIA Voi ci farete tenere, unitamente all'accettazione della presente proposta, una fidejussione bancaria (rilasciata da primario istituto) o una polizza assicurativa cauzionale (rilasciata da primaria compagnia) avente le seguenti caratteristiche: - beneficiario: SNAI; - massimale iniziale: € 1.200,00 (milleduecento/00) moltiplicato per il numero di apparecchi descritti nell'allegato sub "A". Con possibilita' di aggiornamento concordato a partire dal 1° luglio 2005; - clausole: "a prima richiesta", "ogni eccezione esclusa", "rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale", "operativita' della garanzia anche in caso di fallimento del debitore principale", "rinuncia al termine di cui all'art. 1957 comma I° c.c." - causale: a tutela dell'assolvimento delle obbligazioni economiche ex contractu nei confronti di SNAI medesima. 4° DURATA La durata del contratto e' fatta pari a quella della concessione rilasciata a SNAI, attualmente stabilita al 31 ottobre 2009 e delle eventuali proroghe concesse. In parziale deroga e/o in alternativa il rapporto si risolvera' alla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione, per qualsiasi motivo, di tutti gli apparecchi oggetto del contratto, nel caso in cui tale data sia anteriore. 5) PRELIEVO UNICO ERARIALE E' patto che l'obbligo di SNAI, quale concessionario, di versare all'Erario nei termini di legge il prelievo unico erariale per ciascun apparecchio descritto nell'allegato sub "A", sara' da questa assolto con provvista che Vi impegnate a farle tenere nella seguente misura: - per gli apparecchi muniti di nulla osta rilasciato da AAMS entro il 31 maggio 2004: €. 3.200 moltiplicato per il numero di apparecchi installati presso gli esercizi; - per gli apparecchi muniti di nulla osta rilasciato da AAMS dal 1 giugno 2004: €. 1.700 moltiplicato per il numero di apparecchi installati presso gli esercizi. Tali somme - e le eventuali maggiori somme dovute a titolo di conguaglio (c.d. "saldo del prelievo") - dovranno pervenire a SNAI contestualmente alla richiesta dei "nulla osta sostitutivi", che diversamente non verra' evasa. Analogamente provvederete con riferimento al prelievo unico erariale che maturera' successivamente alla richiesta dei "nulla osta sostitutivi", sempre versando a SNAI - mediante attivazione di apposita procedura RID - la provvista necessaria all'assolvimento dell'obbligo fiscale (nel rispetto dei termini e delle modalita' previste dalla normativa vigente ed emananda). Quest'ultima obbligazione dovra' essere assistita da una fidejussione bancaria (rilasciata da primario istituto) o una polizza assicurativa cauzionale (rilasciata da primaria compagnia) avente le seguenti caratteristiche: - beneficiario: SNAI; - massimale iniziale: €. 1.200,00 (milleduecento/00) moltiplicato per il numero di apparecchi descritti nell'allegato sub "A". Con possibilita' di aggiornamento concordato a partire dal 1° luglio 2005. - clausole: "a prima richiesta", "ogni eccezione esclusa", "rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale", "operativita' della garanzia anche in caso di fallimento del debitore principale", "rinuncia al termine di cui all'art. 1957 comma I° c.c."; - causale: a tutela dell'assolvimento delle obbligazioni economiche ex contractu nei confronti di SNAI medesima. 6°) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE Voi riconoscete a SNAI un compenso per la somministrazione dei servizi di cui al presente accordo, pari al 1,00 % (unopercento) del movimento realizzato da ciascun apparecchio installato oltre IVA di legge se dovuta. 7°) TRATTAMENTO DEI DATI I dati acquisiti in esecuzione del contratto - ove qualificabili come dati personali - saranno trattati da SNAI nel rispetto del D. LGS 196/2003. E' patto che l'informativa agli interessati di cui all'art. 13 del D.LGS 196/2003 sara' da Voi resa per ns. conto cosi come la menzione dei diritti di cui all'art. 7 della richiamata norma; allo stesso modo illustrerete agli interessati le conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati. I dati saranno trattati da SNAI, titolare del trattamento, anche con l'ausilio di mezzi automatizzati ed avvalendosi di addetti incaricati. 8°) ESTENSIONE DEL CONTRATTO Previo accordo tra le parti il presente accordo puo' essere esteso ad apparecchi diversi ed ulteriori rispetto a quelli descritti nell'allegato sub "A". In tal caso sara' integrato l'allegato medesimo con i dati identificati degli apparecchi e degli esercizi. 9°) FORO COMPETENTE Per ogni insorgibile controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sara' competente il Foro di Lucca in via esclusiva, con rinuncia ai Fori alternativi. Ai fini del perfezionamento del contratto, vorrete trascrivere la presente su Vostra carta intestata ritornandocela sottoscritta (timbro e firma) per accettazione. Distinti saluti.
SNAI Spa
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Ughi Siamo d'accordo con quanto sopra riportato che accettiamo integralmente ed incondizionatamente.
(timbro e firma del Legale Rappresentante) Dichiariamo inoltre: - di aver prestato particolare attenzione alla clausola di cui all'art. 9) foro competente; - di voler accettare la clausola di cui sopra pure ai sensi dell'art. 1341 c.c. (ove occorra). (timbro e firma del Legale Rappresentante)
ALLEGATO "A"
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEGLI APPARECCHI E DEGLI ESERCIZI

Numero Codice Identificativo Indirizzo Data Progressivo identificativo Nulla Osta Esercizio Installazione
apparecchio Esercizio

Timbro e Firma (modello duplicabile)
 
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