Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 giugno 2004
Restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, scaduti e non assegnati, emessi con decreti ministeriali del 19 dicembre 1996 e del 4 luglio 1997, per l'estinzione di crediti d'imposta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;
Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare:
l'art. 5, commi 1 e 1-bis, con cui si e' stabilito che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
l'art. 5, comma 2, con cui si stabiliscono le modalita' di calcolo del rimborso, e si dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;
Visto il decreto ministeriale n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso;
Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 178861 del 16 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997;
n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 180249 del 22 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 1997, con i quali e' stata disposta, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione delle prime due tranches dei suddetti certificati di credito del Tesoro e la loro assegnazione al soggetti creditori d'imposta indicati negli elenchi allegati al decreti stessi, tramite le banche intermediarie ivi indicate;
Considerato che, come segnalato dalle banche mandatarie dei soggetti creditori d'imposta, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, non si e' potuta effettuare l'assegnazione dei titoli ai soggetti stessi;
Vista la lettera n. II/3/76977/04 del 3 maggio 2004, con la quale l'Agenzia delle entrate ha confermato che, anche a seguito degli ulteriori controlli effettuati, non e' stato possibile assegnare i titoli suddetti, e pertanto ha espresso l'opinione che sia necessario procedere all'annullamento dell'assegnazione, restituendo quindi all'erario le somme corrispondenti a tali titoli;
Ritenuto di dover emanare disposizioni ai fini della restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai titoli scaduti e non assegnati, alle relative cedole ed agli eventuali titoli di importo inferiore a 5 milioni di lire, rimborsati anticipatamente;
Decreta:
Art. 1.
E' disposta la restituzione all'erario, da parte delle banche indicate nell'elenco allegato al presente decreto, delle somme, indicate nel medesimo elenco, corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, assegnati ai sensi della normativa indicata nelle premesse, nonche' delle somme corrispondenti alle relative cedole e ai relativi titoli di importo inferiore a 5 milioni di lire, rimborsati anticipatamente ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
 
Art. 2.
La restituzione delle somme di cui all'art. 1 del presente decreto avverra' mediante versamento alla Banca d'Italia, la quale provvedera' a versare a sua volta i predetti importi presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato.
A fronte di tali versamenti la predetta sezione emettera' una o piu' quietanze di entrata, con imputazione al capitolo 2368 (unita' previsionale di base 6.2.2) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.
La Banca d'Italia e' incaricata delle operazioni connesse all'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2004
p. Il direttore generale: Cannata
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 9 - 10 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone