Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 giugno 2004 |
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Aceto balsamico modenese», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea, per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL CAPO del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio; Vista la domanda presentata dal Consorzio produzione certificata aceto balsamico di Modena, con sede in Modena, strada Curtatona n. 5/E - ang. via Emilia Est, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Aceto balsamico modenese», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92; Vista la nota protocollo n. 16/S/R del 9 giugno 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Consorzio produzione certificata aceto balsamico di Modena, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Aceto balsamico modenese», in attesa che l'organismo o comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover accordare un periodo transitorio per lo smaltimento delle etichette recanti la denominazione «Aceto balsamico di Modena», ai produttori che operano nel rispetto del disciplinare di produzione della denominazione «Aceto balsamico modenese» trasmesso ai competenti servizi comunitari; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio produzione certificata aceto balsamico di Modena, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Aceto balsamico modenese», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Aceto balsamico modenese». |
| Art. 2. La denominazione «Aceto balsamico modenese» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 16/S/R del 9 giugno 2004 e allegato al presente decreto. |
| Art. 3. E' accordato un periodo di nove mesi dalla data del presente decreto per consentire lo smaltimento delle etichette recanti la denominazione «Aceto balsamico di Modena» per il prodotto di cui all'art. 2; |
| Art. 4. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Aceto balsamico modenese», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 5. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 2004 Il capo Dipartimento: Ambrosio |
| Allegato Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Aceto balsamico modenese Art. 1. Denominazione La indicazione geografica protetta «Aceto balsamico modenese» e' riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Zona di produzione La produzione dell'«Aceto balsamico modenese» deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia mediante l'impiego di mosti ottenuti da uve coltivate nella regione Emilia-Romagna. Art. 3. Metodo di elaborazione L'«Aceto balsamico modenese» e' il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, eventualmente sottoposti a parziale fermentazione o concentrati anche a fuoco diretto, con l'aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di vino di almeno dieci anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, con l'aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura di almeno il 10%. La percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovra' essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La concentrazione e' protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densita' non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20° C. Le operazioni di elaborazione e di invecchiamento obbligatorio devono avvenire nei territori corrispondenti alle province di Modena e Reggio Emilia. Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito e' consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza. L'elaborazione dell'«Aceto balsamico modenese» deve avvenire in recipienti di rovere con il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie batteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguito da affinamento. In ogni caso l'elaborazione avviene nell'arco di un periodo minimo di due mesi a partire dalla data in cui e' effettuato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione. Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo, e' sottoposto ad esame analitico ed organolettico. Art. 4. Caratteristiche al consumo L'«Aceto balsamico modenese», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: limpidezza: limpido e brillante; colore: bruno intenso; odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato gradevolmente acetico, con eventuali note legnose; sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole caratteristico; densita' a 20° C: non inferiore a 1,06; titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume; estratto secco netto minimo: 30 gr per litro; acidita' totale minima: 6 per cento; anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l.; ceneri: minimo 2,5 per mille; zuccheri riduttori: minimo 110 gr/litro. L'accertamento delle caratteristiche analitiche e organolettiche del prodotto e' effettuato su richiesta degli interessati su tutte le partite prima dell'immissione al consumo. Art. 5. Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento Il superamento dell'esame analitico e sensoriale e' condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione di cui all'art. 1. I contenitori, in vetro o in legno, in ceramica o terracotta, nei quali l'Aceto balsamico modenese e' immesso al consumo devono essere delle seguenti capacita': 0,250 lt; 0,500 lt; 0,750 lt; 1 lt; 2 lt; 3 lt; 5 lt; ed in bustine monodose. Non sono ammessi contenitori di altro materiale, ad eccezione di quelli indicati nel presente articolo. Art. 6. Designazione e presentazione La designazione in etichetta della denominazione «Aceto balsamico modenese» deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta. La designazione della denominazione «Aceto balsamico modenese» deve essere immediatamente seguita dalla dizione «indicazione geografica protetta» scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a di quelli utilizzati per la designazione della denominazione. In etichetta potra', altresi', comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria «indicazione geografica protetta» o «I.G.P.». Alla denominazione «Aceto balsamico modenese» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» e similari. E' tuttavia consentita la dizione «invecchiato» qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a tre anni in botti, barili o altri recipienti in legno. |
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