Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 giugno 2004 |
Revoca delle deroghe concesse con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, relativo all'annullamento del decreto 15 novembre 1989 recante riconoscimento della denominazione di origine «Aceto balsamico di Modena» e disciplina delle situazioni giuridiche interessate. |
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IL CAPO del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, relativo all'annullamento del decreto 15 novembre 1989 recante riconoscimento della denominazione di origine «Aceto balsamico di Modena» e disciplina delle situazioni giuridiche interessate; Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale con i quali sono state accordate le deroghe previste dall'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) del Consiglio del 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 marzo 1977, n. 535; Considerato che nel procedimento C-66-00, con sentenza del 25 giugno 2002, la Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 13, n. 2, regolamento (CEE) 2081/92 come modificato dal regolamento (CE) 535/1997 deve essere interpretato nel senso che il regime derogatorio istituito da tale norma non vale per i prodotti originari dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione di origine protetta; Considerate pertanto l'opportunita' di revocare le deroghe concesse con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, non risultando le stesse conformi alla normativa comunitaria; Decreta: Art. 1. Le deroghe concesse con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, sono revocate. |
| Art. 2. L'art. 4 del decreto ministeriale 16 novembre 2000 e' integrato con il seguente comma: «Il divieto posto dal presente articolo relativamente ai termini "aceto" e "balsamico" non si applica alla denominazione "Aceto balsamico modenese" cui e' stata accordata protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 535 del Consiglio del 17 marzo 1997». Roma, 10 giugno 2004 Il capo Dipartimento: Ambrosio |
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