Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
CIRCOLARE 24 giugno 2004, n. 25 |
Agenzie per il lavoro. |
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Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro Alla Regione siciliana Assessorato lavoro Ufficio regionale del lavoro Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano Assessorato lavoro Alla provincia autonoma di Trento Assessorato lavoro All'INPS - Direzione generale All'INAIL - Direzione generale Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I. - Divisione VII Al SECIN In attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2004, ha istituito l'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, definendo l'articolazione e la tenuta dell'Albo; ha inoltre definito le procedure di iscrizione all'Albo e di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale; ha stabilito altresi' le disposizioni di raccordo fra la normativa previgente e la normativa vigente; ha precisato infine i regimi particolari di autorizzazione. In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 maggio 2004, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha specificato i requisiti, di cui devono essere in possesso le agenzie, della disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali. 1. Richiesta di iscrizione all'Albo e di autorizzazione. Con riferimento all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, si evidenzia la necessita' della redazione di un «documento analitico» sottoscritto dal rappresentante legale dell'Agenzia attestante che l'Agenzia e' dotata di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della attivita' per la quale ha richiesto l'autorizzazione nonche' la conformita' alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. In tale documento dovra' essere descritto il modello organizzativo della agenzia, con la specificazione delle unita' organizzative presenti sul territorio («unita' organizzative, dislocate territorialmente» ex art. 5, comma 2, decreto ministeriale 23 dicembre 2003), dell'organico, cioe' del personale dell'agenzia; della disponibilita' dei locali e delle attrezzature richieste dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 2004. 2. L'oggetto sociale delle agenzie per il lavoro. 2.1. Oggetto sociale. Le attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione (di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) non costituiscono oggetto sociale esclusivo della agenzia autorizzata alla specifica attivita', a differenza di quanto accadeva nella normativa previgente. Da un lato, e' la stessa normativa che dispone ex lege la possibilita' per le agenzie di svolgere diverse tipologie di attivita', autorizzando automaticamente le agenzie di somministrazione di tipo generalista a svolgere l'attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale e le agenzie di intermediazione a svolgere l'attivita' di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale (art. 4, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In ogni caso, questo non significa che tali agenzie siano obbligate a svolgere anche le attivita' per le quali sono automaticamente autorizzate, esse sono semplicemente legittimate a svolgerle. D'altro lato, l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo, consente alle agenzie di affiancare alle attivita' autorizzate altre tipologie di attivita', anche non soggette ad autorizzazione (es. esecuzioni di lavori in appalto di servizi parallelamente alla somministrazione di lavoro). 2.2. L'indicazione dell'oggetto sociale. Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale si richiede che l'attivita' autorizzata sia semplicemente indicata all'interno dello statuto come oggetto sociale della agenzia, senza necessita' di prevalenza (rispettivamente art. 5, comma 5, lettera b) e art. 5, comma 6, lettera b) del decreto legisltivo 10 settembre 2003, n. 276). Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di intermediazione, e' prescritta, rispettivamente, dall'art. 5, comma 2, lettera f) e comma 4, lettera c), l'indicazione nello statuto della societa' della attivita' per la quale e' richiesta l'autorizzazione come dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, prevedendo quindi che detta attivita' sia l'attivita' predominante per l'agenzia. In riferimento alle agenzie di somministrazione di tipo specialista, non essendo prevista l'indicazione nello statuto della attivita' svolta, ne' come oggetto sociale prevalente ne' come oggetto sociale esclusivo, significa che tale attivita' non deve essere l'attivita' prevalente per queste agenzie e che puo' essere associata ad altre tipologie di attivita'. In relazione alle agenzie di tipo specialista, va inoltre precisato che, ove le stesse richiedano piu' autorizzazioni per l'esercizio di distinte attivita' di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) ad h), devono possedere i requisiti obbligatori di legge previsti per ogni singola richiesta di autorizzazione. 2.3. La prevalenza dell'oggetto sociale. Posto che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce come requisiti per le agenzie di somministrazione di lavoro e di intermediazione l'indicazione nel loro statuto rispettivamente della attivita' di somministrazione di tipo generalista e di intermediazione come oggetto sociale prevalente (vedi supra 2.1.) il decreto ministeriale 23 dicembre 2003, all'art. 6, comma 3, stabilisce le modalita' di verifica della prevalenza dell'oggetto sociale, definendo un criterio strettamente quantitativo. Trattandosi della verifica della prevalenza dell'oggetto sociale in riferimento alle attivita' svolte dalle agenzie, la procedura potra' essere effettuata soltanto a consuntivo. Il decreto ha stabilito che tale verifica debba avvenire decorso il primo biennio, cioe' al momento della verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato e, successivamente, di biennio in biennio. Per quanto concerne il calcolo della prevalenza dell'oggetto sociale, e' stabilito che l'attivita' autorizzata deve riguardare il 50,1 per cento della attivita' della agenzia, calcolata in base alla contabilita' analitica di ciascuna unita' operativa. Si premette innanzitutto che per tale finalita', l'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che i soggetti polifunzionali (cioe' soggetti che svolgono diverse attivita' oggetto di autorizzazione oppure una o piu' attivita' oggetto di autorizzazione e attivita' di altra natura, non oggetto di autorizzazione) debbano avere diverse divisioni operative, corrispondenti alle diverse attivita' (autorizzate e non soggette ad autorizzazione) svolte dall'agenzia, per ognuna della quali deve esistere una contabilita' analitica, nel senso che per ogni divisione/attivita' deve poter essere predisposto un prospetto contabile che consenta di evidenziarne il fatturato relativo. L'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica che, per la verifica della prevalenza, occorre fare riferimento ai dati di contabilita' analitica desumibili da ogni unita' operativa. L'unita' operativa deve essere interpretata come evidenziazione contabile delle diverse attivita' (per esempio somministrazione e intermediazione) a livello di filiale, mentre la divisione operativa come evidenziazione contabile delle attivita' a livello aggregato, cioe' di agenzia. Questo significa che il punto di partenza per la verifica della prevalenza dell'oggetto sociale e' rappresentato dai dati contabili di ciascuna attivita' all'interno di ogni filiale, la cui sommatoria costituisce la contabilita' analitica per ciascuna divisione operativa. Ai fini del controllo di prevalenza, cio' che rileva e' il risultato contabile a livello aggregato e non di filiale, nel senso che, se l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale deve necessariamente prevalere solo in riferimento a livello aggregato e quindi di agenzia, e' invece ammissibile la prevalenza di un'altra attivita' a livello di filiale. Si specifica quindi che la verifica dell'oggetto sociale deve essere effettuata con riferimento alla agenzia nel suo complesso e quindi il calcolo deve consistere nel confronto fra l'entita' del fatturato della attivita/divisione (quale sommatoria del fatturato di ogni singola unita' operativa) che costituisce l'oggetto sociale prevalente con quello delle altre attivita/divisioni e tale rapporto deve essere superiore a 50,1. 3. Saltuarieta' dell'attivita' autorizzata. L'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 stabilisce il rifiuto della concessione della autorizzazione a tempo indeterminato per le agenzie in possesso di autorizzazione provvisoria, ma che non abbiano svolto l'attivita' per la quale erano state autorizzate oppure l'abbiano svolta in modo saltuario o intermittente. Per svolgimento saltuario e intermittente deve intendersi l'esercizio della attivita' in maniera solamente occasionale e non abituale da parte del soggetto autorizzato, realizzata dunque per mezzo di atti singoli o, se anche non continuativi, comunque non caratterizzati da costante ripetitivita' (come nel caso di attivita' di carattere stagionale) e sistematicita'. Nella identificazione della esistenza di tali requisiti, indici rilevanti potranno essere desunti dalla presenza di una idonea organizzazione e struttura imprenditoriale a supporto dello svolgimento della attivita' realizzata. Tale elemento, tuttavia, se puo' ritenersi presupposto necessario, gia' in ottemperanza dei requisiti minimi per la sola presentazione della richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003, non rappresenta pero' circostanza sufficiente per escludere l'esercizio solo saltuario o intermittente della attivita' autorizzata, ed il conseguente rifiuto alla concessione della autorizzazione: presupposto altrettanto necessario e' dunque l'effettivo, abituale e sistematico svolgimento di tale attivita'. 4. Sospensione e revoca. Con riferimento all'art. 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, si evidenzia che, qualora vengano riscontrate dalla Direzione generale per l'orientamento, la formazione e l'impiego delle irregolarita' da parte soggetti autorizzati circa gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dalla relativa regolamentazione attuativa e dalle norme ordinarie sul collocamento, nonche' relativi alla regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito, al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al rispetto degli obblighi previsti dal CCNL delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile, la Direzione medesima informa il soggetto autorizzato delle irregolarita' riscontrate e assegna un termine non inferiore a trenta giorni, in cui il soggetto dovra' sanare le irregolarita' o fornire chiarimenti circa la situazione presunta irregolare rilevata dalla Direzione. Ferma restando la possibilita' per la Direzione di provvedere d'urgenza nei casi di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla scadenza di tale termine, se il soggetto autorizzato non ha provveduto a sanare o a fornire chiarimenti la Direzione sospende l'autorizzazione, dando comunicazione al soggetto titolare della stessa. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, il soggetto sospeso non potra' svolgere l'attivita' oggetto dell'autorizzazione. In particolare, le agenzie di somministrazione continueranno la gestione dei contratti in essere, senza la possibilita' di concludere nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione di lavoro. Alla scadenza del termine non inferiore ai trenta giorni, stante la sospensione della autorizzazione, decorre un nuovo termine di sessanta giorni, scaduto il quale, se le irregolarita' non sono state ancora sanate o i chiarimenti non risultano sufficienti, la Direzione provvede alla cancellazione dall'Albo del soggetto precedentemente autorizzato e revoca l'autorizzazione. 5. Il divieto di transazione commerciale. L'art. 10 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica il divieto di transazione commerciale della autorizzazione, come sancito dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In particolare viene stabilita l'impossibilita' del trasferimento o della concessione della autorizzazione a soggetti terzi, anche a titolo non oneroso e il divieto di ricorso a contratti commerciali per cedere a terzi anche parte dell'attivita' oggetto della autorizzazione, compresa l'attivita' di commercializzazione. Si specifica di conseguenza che e' vietata l'esternalizzazione, cioe' l'attribuzione a terzi, dello svolgimento di attivita' oggetto di autorizzazione, e quindi anche della attivita' di ricerca e selezione dei candidati, della gestione delle banche dati, della stipulazione e del procacciamento di contratti. Tutte le attivita' oggetto di autorizzazione devono essere svolte direttamente dai soggetti autorizzati, attraverso le proprie strutture e il proprio personale dipendente vedi infra 6.). La violazione di tale divieto in quanto violazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo comporta ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo stesso. 5.1. Divieto di transazione e regimi particolari di autorizzazione. L'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 specifica che l'autorizzazione concessa ope legis alle universita' o alle fondazione universitarie di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' destinata alla singola universita' o fondazione e non puo' essere ceduta o concessa in nessuna forma, neanche a un consorzio di universita' o fondazioni, in quanto la gestione associata della attivita' consiste comunque in una cessione dell'autorizzazione. Questo significa che alle universita' e alle fondazioni, come previsto in generale dal divieto di transazione, e' fatto divieto di appaltare a terzi, anche se consorzi di universita', ogni attivita' oggetto di autorizzazione. Conseguentemente non puo' essere esternalizzata neppure l'attivita' di gestione di banche dati e dei curricula degli studenti, in quanto queste attivita' rientrano appieno nell'attivita' di intermediazione, come dalla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Quanto ora affermato vale anche per i soggetti autorizzabili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cioe' per i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Anche a questi soggetti e' vietata la gestione associata mediante consorzio dell'attivita' oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, in quanto configurerebbe sempre una cessione dell'autorizzazione. 6. Competenze professionali. 6.1. Il personale delle agenzie per il lavoro. Per quanto riguarda il personale delle agenzie per il lavoro, si specifica che tale personale deve essere costituito da lavoratori dipendenti ovvero da lavoratori soci della cooperativa di produzione e lavoro, nel caso in cui l'agenzia abbia questa forma societaria. Per quanto riguarda i requisiti minimi della struttura organizzativa, si premette che le agenzie di somministrazione di lavoro e di intermediazione devono essere presenti in almeno 4 regioni (rispettivamente ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) e comma 4, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), con almeno una unita' organizzativa, cioe' una filiale oppure con la sede principale, che quindi assolve al requisito della presenza in una regione. Ferma restando la presenza di una unita' organizzativa per regione, essa dovra' essere dotata di due unita' di «personale qualificato» (vedi infra), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2004, mentre dovranno essere presenti quattro unita' nella sede principale (art. 1, comma 1, lettera a), numero 1 del decreto ministeriale 5 maggio 2004). Si precisa inoltre che due dipendenti qualificati dovranno comunque essere presenti in ciascuna unita' organizzativa. Per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2004, oltre alle due unita' di personale qualificato nella sede centrale, e' richiesta una unita' di personale qualificato per «ogni» unita' organizzativa dislocata sul territorio, stante comunque che per queste agenzie per il lavoro non esiste nessun obbligo di diffusione sul territorio. E' ammissibile che i requisiti di professionalita' per la sede principale siano posseduti dall'amministratore delegato della societa' e/o dai consiglieri della societa', nel caso ricoprano incarichi operativi, cioe' siano direttamente attivi all'interno della societa'. In riferimento al decreto ministeriale 5 maggio 2004, per «personale qualificato» si intende il personale dotato delle competenze professionali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2004. In tale contesto, si specifica che il termine «funzionario» indica un impiegato esercente funzioni direttive e di responsabilita'. 6.2. Il personale dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di autorizzazione. Il decreto ministeriale 5 maggio 2004 e' stato emanato in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per precisare le disposizioni relative ai requisiti dei locali idonei e delle competenze professionali degli operatori. Tali requisiti non sono richiesti soltanto alle agenzie per il lavoro, ma anche ai soggetti ex art. 6, commi 2, 3 e 4, dello stesso decreto legislativo, che beneficiano di un regime agevolato di autorizzazione. Per quanto premesso, il decreto ministeriale 5 maggio 2004 deve essere applicato, come di seguito precisato, anche ai soggetti di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Per quanto riguarda le competenze professionali del personale qualificato addetto all'attivita' di intermediazione, devono essere richieste le stesse previste per le agenzie per il lavoro, di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2004. Si precisa che tutti i soggetti di cui all'art. 6, comma 2 e 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono considerati come una sede principale di una agenzia per il lavoro e quindi devono disporre di almeno quattro unita' di personale dipendente qualificato addetto alle attivita' autorizzate. Nel caso i soggetti di cui all'art. 6, comma 3 siano autorizzati a livello nazionale e siano diffusi territorialmente con uffici che svolgono l'attivita' autorizzata, comparabili quindi alle unita' organizzative delle agenzie per il lavoro, devono soddisfare il requisito di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 2, come specificato sopra nel paragrafo 6.1., cioe' devono esistere due unita' di personale qualificato per ogni regione in cui il soggetto autorizzato e' presente e svolge l'attivita' autorizzata (in questo caso l'intermediazione ed eventualmente ricerca e selezione e ricollocazione professionale. Per quanto riguarda la fondazione dei consulenti del lavoro, si specifica che come una sede principale dovra' essere dotata di 4 unita' di personale qualificato, mentre i singoli consulenti del lavoro, delegati dalla Fondazione ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, devono soddisfare i requisiti indicati al medesimo art. 13. 7. Locali. L'art. 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2004 definisce le caratteristiche dei locali destinati dai soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attivita' oggetto dell'autorizzazione. In particolare, in riferimento all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, il termine «sportello» indica quelle unita' organizzative che nello svolgimento dell'attivita' autorizzata accolgono direttamente e offrono un servizio ai clienti. Nel caso gli sportelli esistenti delle agenzie per il lavoro necessitassero un adeguamento per garantire l'accessibilita' dei locali ai disabili, per il tempo strettamente necessario e purche' siano stati avviati i lavori, le agenzie assicurano in ogni caso l'accesso al servizio da parte dei disabili, indipendentemente dal fatto che si verifichi fisicamente all'interno dei locali dell'agenzia. Quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2004 si applica anche ai soggetti di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4. 8. Pubblicita' e trasparenza. In riferimento all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, si specifica che deve essere esposto l'organigramma delle «funzioni aziendali» presenti all'interno dell'unita' organizzativa con l'indicazione delle competenze professionali relative alla specifica funzione. In particolare, deve poter essere individuabile all'interno della filiale il responsabile della filiale stessa. L'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, stabilisce la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome dell'organigramma aziendale delle unita' organizzative, delle funzioni aziendali, e dei curricula delle persone che ricoprono quelle funzioni. 9. Disciplina transitoria: dal lavoro temporaneo alla somministrazione di lavoro. Se l'art. 85, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha sancito l'abrogazione degli articoli da 1 ad 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'art. 86, comma 6, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha previsto la loro ultrattivita' e quella della normativa previgente, fino alla entrata in vigore di un decreto ministeriale che definisse una disciplina transitoria e di raccordo. Tale disciplina transitoria e di raccordo e' contenuta nel decreto ministeriale 23 dicembre 2003, in particolare all'art. 11, la cui entrata in vigore ha sancito la definitiva abrogazione degli articoli da 1 ad 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto il decreto ministeriale in questione nulla prevede circa un possibile protrarsi della ultrattivita' della normativa previdente, fatto salvo quanto specificato all'ultimo periodo del presente paragrafo. L'art. 11 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 stabilisce che, a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro, e quindi a decorrere da tale momento, le societa' di fornitura di lavoro temporaneo gia' autorizzate provvisoriamente o in via definitiva sulla base della normativa previgente potranno procedere alla somministrazione di lavoro, sia a termine sia a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. La somministrazione di lavoro a tempo determinato potra' avvenire nel rispetto delle causali previste dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 («esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore») oppure per esigenze temporanee nei casi previsti dalle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto dall'art. 86, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali casi di ricorso alla somministrazione di lavoro si aggiungono a quelle previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e avranno efficacia fino alla scadenza dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. La somministrazione a tempo indeterminato avverra' nei casi tassativamente previsti dall'art. 20, comma 3, lettere da a) a h). Considerato che l'attivita' di somministrazione di lavoro puo' essere intrapresa soltanto a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione ai sensi della nuova normativa, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 e la presentazione della richiesta per l'autorizzazione alla somministrazione, le societa' di lavoro temporaneo autorizzate secondo la normativa previgente potranno stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo e contratti per prestazioni di lavoro temporaneo o prorogare quelli esistenti, fino al momento della presentazione della richiesta per l'autorizzazione alla somministrazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, momento in cui le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003. 10. L'efficacia delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196. Per quanto riguarda la clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto dall'art. 86, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e come sopra gia' affermato, avranno efficacia fino alla scadenza dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. E' invece venuta meno l'efficacia delle clausole contrattuali che escludevano il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per determinate mansioni, cosi' come quelle che prevedevano contingentamenti quantitativi alla stipulazione di contratti ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu' rappresentativi potranno, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevedere dei limiti quantitativi nell'utilizzazione della somministrazione a tempo determinato. Roma, 24 giugno 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni |
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