IL DIRETTORE GENERALE dei farmaci e dei dispositivi medici Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 2004, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialita' medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto; Viste le domande delle ditte titolari delle specialita', che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto; Constatato che per le suddette specialita' medicinali le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissone in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Decreta: Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e' revocato con decorrenza immediata il D.D. S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, limitatamente alle specialita' medicinali elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata. Roma, 14 giugno 2004 p. Il direttore generale: Marra |