Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 11 giugno 2004, n. 9461
Misura 3 «Formazione per il PIA», prevista dal Programma Operativo Nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» ob.1 2000-2006 approvato dalla Commissione dell'Unione europea con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000. Riapertura dei termini relativi alla prima applicazione.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
All'ANCE
Con circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attuazione della misura richiamata in oggetto. Tale circolare, al punto 12, ha previsto una particolare modalita' di prima applicazione della detta misura riservata ai programmi di investimento che hanno gia' beneficiato delle agevolazioni per un programma di investimenti fissi a valere sui bandi del 2000 e del 2001 del settore «industria» della legge n. 488/1992 (rispettivamente 8° e 11° bando).
Con circolare n. 946219 del 7 maggio 2003 sono state introdotte alcune modifiche alla suddetta circolare e riaperti i termini inerenti la presentazione delle istanze secondo le modalita' fissate dal richiamato punto 12.
Considerata la disponibilita' di risorse pari a circa 36 milioni di euro, assegnate alla misura 3 «Formazione per il PIA» e non ancora impegnate, al fine di consentirne il pieno utilizzo, si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze secondo le modalita' fissate dalle predette circolari, apportando al testo della circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001, come modificato dalla circolare n. 946219 del 7 maggio 2003, le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni.
Il punto 12.1 e' cosi' sostituito:
possono accedere alle agevolazioni previste dal Programma Operativo Nazionale - Misura 3 «Formazione per il PIA», limitatamente agli incentivi alla formazione di cui ai punti 1.1, lettera b), 3.3, 4.2, 5.2, 8.3, 9.3, 9.5, 9.6, 10.1 e 11.1, le imprese, i cui programmi di investimento (con esclusione dei progetti >= a 50 milioni di euro) sono stati agevolati e ritenuti ammissibili al cofinanziamento, a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006, sui bandi 8° ed 11° della legge n. 488/1992; possono inoltre accedere alle agevolazioni le imprese i cui programmi di investimento sono stati agevolati e ritenuti ammissibili al cofinanziamento sopra citato, sul 4° bando della legge n. 488/1992, elencati nell'allegato B della presente circolare.
La domanda di agevolazione per ottenere gli incentivi alla formazione e' limitata solo ai programmi, ammissibili al cofinanziamento del F.E.S.R, che abbiano previsto un incremento occupazionale di almeno un'unita' rispetto all'esercizio precedente alla presentazione delle domande.
Il punto 12.3 e' cosi' sostituito:
le risorse finanziarie disponibili per la presente applicazione sono al momento individuate in 20 milioni di euro, oltre eventuali ulteriori risorse rivenienti dalla Misura 3, e saranno impegnate a partire dalla graduatoria (speciale e ordinaria) del 4° bando «Industria» e successivamente, fino ad esaurimento delle risorse, utilizzando, rispettivamente, la graduatoria (speciale, ordinaria e «grandi progetti») dell'8° e 11° bando «Industria».
Ai fini della concessione delle agevolazioni viene data priorita' nell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, secondo le modalita' definite nel precedente paragrafo, ai programmi di formazione coerenti con il criterio di pari opportunita' di genere esplicitato nell'allegato A della presente circolare.
Il punto 12.4 e' cosi' sostituito:
le attivita' formative agevolate, fermo restando l'obbligo di avvio delle stesse, pena la revoca delle agevolazioni, entro sessanta giorni dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria, devono concludersi rispettando la seguente tempistica:
progetti agevolati a valere sul 4° bando legge n. 488/1992 «Industria»: entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria;
progetti agevolati a valere sull'8° e 11° bando legge n. 488/1992 «Industria» (due quote): entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria;
progetti agevolati a valere sull'8° e 11° bando legge n. 488/1992 «Industria» (tre quote): entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria ovvero entro la data di ultimazione del programma di investimento.
La dichiarazione di avvio delle attivita' formative dovra' essere presentata utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 10-bis comprensivo di una attestazione delle spese sostenute in fase di avvio delle suddette attivita'.
Con riferimento al punto 3.3, al fine di aumentare l'efficacia delle attivita' formative, a norma del regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo, viene aggiunto, dopo la lettera l), quanto segue:
m) misure dirette alla prestazione ai beneficiari di servizi per l'assistenza a familiari.
Tali misure possono essere realizzate direttamente dalle imprese beneficiarie o da persone fisiche o giuridiche con particolari competenze professionali in tali ambiti.
Con riferimento al punto 4.2 viene aggiunto, dopo la lettera f), quanto segue:
g) costi derivanti dalla promozione di misure specifiche di sostegno (di cui al precedente punto 3.3, lettera m), nella misura massima del 5% del totale delle spese ammissibili per le attivita' formative.
Alla fine del punto 11.1 e' aggiunta la seguente frase:
il Ministero procede alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora, a conclusione dell'attivita' formativa, sia accertato il mancato rispetto, nelle modalita' indicate, del criterio di cui al punto 12.3 secondo paragrafo.
Nell'allegato n. 3 viene aggiunto, dopo la lettera f), quanto segue:
g) costi derivanti dalla promozione di misure specifiche di sostegno.
Per costi derivanti dalla promozione di misure specifiche di sostegno dirette alla prestazione ai beneficiari di servizi per l'assistenza a familiari, si intendono quei costi che, a norma del regolamento (CE) n. 488/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, sono direttamente connessi all'attuazione dell'attivita' formativa.
Gli allegati 5, 9 e 10 sono sostituiti dagli allegati 5-bis, 9-bis e 10-bis della presente circolare.
I termini per la presentazione delle nuove istanze, da inviare alla medesima banca concessionaria presso la quale e' stata presentata la domanda gia' agevolata ai sensi della legge n. 488/1992, sono fissati a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare e fino al quarantesimo giorno successivo.
Per quanto non modificato dalla presente circolare, si applicano le disposizioni della citata circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001.
Roma, 11 giugno 2004
Il Ministro: Marzano
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 7 a pag. 43 <----
 
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