Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 giugno 2004 |
Misura e modalita' di versamento, all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto, per l'anno 2004, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo e' versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro e' autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP; Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere dall'anno 2000; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento dell'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2003; Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2004 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP; Visto il provvedimento dell'ISVAP 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002, con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione nella misura del 6,5 per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 2003 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse imprese; Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 29 settembre 2003, con il quale e' stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2004, pari a Euro 43.077.336,00; Vista la comunicazione dell'ISVAP del 4 maggio 2004, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2004 pari a Euro 36.986.131,00 con l'utilizzo integrale dell'avanzo di amministrazione definitivo dell'esercizio 2003 pari a Euro 5.241.205,00 e di altre entrate non contributive nonche' viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2003, rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2004 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del predetto decreto legislativo n. 373 del 1998, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2003, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni. 2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2004 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2003. 3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2003 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 20 dicembre 2002, in misura pari al 6,5 per cento dei predetti premi. |
| Art. 2. 1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2004, di cui all'art. 1, e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonche' dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2004, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999. |
| Art. 3. 1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2004 Il Ministro: Tremonti |
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