Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 15 giugno 2004
Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il protocollo di intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie diretto a sviluppare iniziative congiunte per promuovere l'innovazione tra piccole e medie imprese;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona» (COM(2003)1 12 def.);
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto l'art. 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 28 maggio 2004 concernente l'utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;
Vista la disponibilita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ad utilizzare l'importo di Euro 60.000.000,00 nel triennio 2004-2006;
Considerata l'opportunita' di favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che intendano effettuare programmi di investimento in innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali;
Decretano:
Art. 1.
Risorse
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, e' costituita una sezione speciale cui sono destinate le risorse di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per un importo pari a Euro 20.000.000,00 per l'anno 2004, Euro 20.000.000,00 per l'anno 2005, Euro 20.000.000,00 per l'anno 2006.
 
Art. 2.
Finalita' dell'intervento
1. La sezione speciale di cui all'art. 1 riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a dieci anni concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, di seguito PMI, a fronte di programmi di investimento, come definiti dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali.
2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere finalizzati ad innovazioni, attraverso applicazioni tecnologiche digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali: organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione.
3. Le PMI possono essere ammesse alla garanzia della sezione speciale di cui all'art. 1 fino ad un limite massimo, riferito all'importo del finanziamento per il quale e' richiesta la garanzia, di Euro 200.000,00 per singola impresa.
 
Art. 3.
Criteri e modalita' di concessione delle garanzie
1. I criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie a valere sulla sezione speciale di cui all'art. 1 sono approvati dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Nell'ambito di tale Comitato il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nomina un membro in sua rappresentanza.
 
Art. 4.
Garanzia diretta
1. La garanzia diretta e' concessa, a titolo gratuito, alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.
2. La garanzia e' diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed e' concessa sui finanziamenti di cui all'art. 2 in misura non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle PMI.
3. Sulla quota di finanziamento garantita dalla sezione speciale di cui all'art. 1 non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia.
4. In caso di inadempienza delle PMI i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziche' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento dovuto, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme da esso pagate.
 
Art. 5.
Controgaranzia
1. La controgaranzia e' concessa, a titolo gratuito, ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito Confidi, e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito Altri fondi di garanzia, a condizione che la garanzia dei Confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 4.
2. La controgaranzia e' concessa ai Confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui all'art. 2. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.
3. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non puo' essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione e alla remunerazione del rischio, limitatamente all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia.
4. La controgaranzia e' escutibile, in caso di inadempimento delle PMI, a semplice richiesta dei Confidi e degli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi e degli altri fondi di garanzia. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento in luogo dei Confidi o degli altri fondi di garanzia a fronte della controgaranzia prestata, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul debitore principale per le somme dovute.
 
Art. 6.
Oneri di gestione dell'intervento
1. I corrispettivi a favore del gestore del Fondo per le attivita' di gestione della sezione speciale di cui all'art. 1 sono fissati con atto integrativo alla convenzione del 7 settembre 1999 stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive e il gestore del Fondo, tenuto conto di quelli gia' previsti nella citata convenzione, come integrata con atto aggiuntivo del 18 febbraio 2003, e sono imputati alla sezione speciale di cui all'art. 1.
2. I compensi riconosciuti al membro del Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai sensi dell'art. 3, sono imputati alla sezione speciale di cui all'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2004
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Stanca
 
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