IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Vista la delibera in data 9 giugno 2004, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato l'art. 9, comma 2, del regolamento interno; Decreta: Il comma 2 dell'art. 9 del regolamento interno e' formulato come segue: «2. Nello svolgimento dei predetti compiti il segretario generale si avvale di apposita segreteria ed e' coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento, da un magistrato di merito (vice segretario generale). Il segretario generale, previa comunicazione al comitato di presidenza, puo' delegare al vice segretario generale il compimento di determinati atti o la cura di settori di attivita' rientranti nelle sue attribuzioni, fermo restando il potere di direzione e coordinamento spettantegli; la delega puo' essere revocata con le stesse modalita'. Successivamente all'emanazione i provvedimenti di delega o di revoca devono essere, a cura del comitato di presidenza, comunicati al plenum del consiglio. La nomina del segretario generale e del vice segretario generale e' deliberata dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, che puo' avvalersi, a fini istruttori, della terza commissione.». Dato a Roma, addi' 17 giugno 2004 CIAMPI Il Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura Salvato |