Gazzetta n. 149 del 28 giugno 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 15 marzo 2004, n. 163 |
Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, ai sensi dell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A della predetta legge, da destinare ad interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico-sociale delle predette isole; Visto l'articolo 25, comma 8, della citata legge n. 448 del 2001 che quantifica, per l'anno 2002, le risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori in 51.545.689,90 euro ridotte a 46.395.390 euro, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, che individua la tipologia ed i settori degli interventi che possono essere ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori; Visto l'articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le modalita' per l'accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Udito il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 febbraio 2004; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del decreto 1. Il presente decreto definisce le modalita' di accesso e di riparto del Fondo per la realizzazione di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori previsto dall'articolo 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 25, commi 7, 8 e 9 e dell'allegato A) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» (in supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale, 29 dicembre, n. 301): «Art. 25. (omissis). 7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A) annesso alla presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori. 8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002. 9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». «All. 1. Allegato A) (Art. 25, comma 7). Isole Tremiti. 1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa. Mare: da 1 miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali. Pantelleria. 2. Pantelleria. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. Isole Pelagie. 3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Egadi. 4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 5. Ustica: Ustica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Eolie. 6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la meta' della distanza tra Lipari e Salina. 7. Salina: Salina. Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Sulcitane. 8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole del Nord Sardegna. 9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Partenopee. 10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. Mare: l'intero golfo di Napoli. Isole Ponziane. 11. Ponza, Palmarola, Zannone. Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Toscane. 13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto. Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche delle Meloria. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. Isole del Mare Ligure. 16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. Mare: fino alla costa delle Punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.». - Il decreto- legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 31 ottobre 2002, n. 246, reca: «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
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| Art. 2. Interventi ammissibili al finanziamento 1. Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'articolo 1 gli interventi individuati, per tipologia e per settore, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. |
| Art. 3. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di finanziamento 1. Possono presentare le domande per l'accesso al Fondo per la realizzazione di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori gli enti locali, anche in forma associata, nei cui ambiti territoriali ricadono le isole minori indicate nell'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. |
| Art. 4. Presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento 1. I soggetti di cui all'articolo 3 che intendono realizzare gli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 presentano apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante per l'accesso al Fondo, con la seguente documentazione: a) relazione descrittiva del progetto, con particolare riguardo agli effetti che si attendono, alle fasi ed ai tempi di realizzazione ed alla sostenibilita' tecnica, ambientale, economica e finanziaria degli interventi proposti; b) progetto preliminare; c) analisi dei costi e redazione del piano economico-finanziario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d) dichiarazione dell'ente locale attestante la corrispondenza dei progetti presentati con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento; e) dichiarazione dell'ente locale attestante la corrispondenza dei progetti proposti con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria; f) eventuale dichiarazione di impegno dell'ente locale a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualita' ecologica al servizio di ricettivita' turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003 - C(2003)235); g) richiesta di parere in ordine al progetto all'Ente parco nazionale o al soggetto gestore dell'area marina protetta, ovvero, in caso di area marina protetta non ancora costituita, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio - Direzione generale protezione della Natura, via C. Colombo, 44 - 00147 Roma. Il parere deve pervenire entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; h) eventuale dichiarazione dell'Ente parco nazionale o del soggetto gestore dell'area marina protetta ove si attesti che gli stessi hanno elaborato i progetti presentati dagli enti locali per il finanziamento; i) dichiarazione dell'ente locale attestante la disponibilita' del bene o dell'area interessati dagli interventi; l) dichiarazione da parte di eventuali cofinanziatori della effettiva disponibilita' finanziaria. 2. Le domande sono inviate, utilizzando la modulistica di cui all'allegato A al presente decreto, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza Viminale - 00186 Roma, nonche' al soggetto indicato al comma 1, lettera g), per l'emissione del parere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro irricevibilita'. Per le istanze inviate tramite servizio postale fa fede il timbro postale o, nel caso in cui siano presentate direttamente, la ricevuta rilasciata dagli uffici. 3. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare domande per il finanziamento di uno o piu' interventi in relazione ai quali indicano l'ordine di priorita'.
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 recante: «Individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 28 aprile, n. 97. - Si riporta il testo dell'art. 201 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(in supplemento ordinario n. 162/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 227, del 28 settembre): «Art. 201 (Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario). - 1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. 2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. 3. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni in legge 28 febbraio 2001, n. 26). 4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio.».
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| Art. 5. Ripartizione del Fondo 1. A ciascun ente locale, per la realizzazione degli interventi ammissibili al finanziamento, e' assegnata una quota del Fondo, cosi' come indicato nell'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulla base dei seguenti criteri: a) 35 per cento in favore degli enti locali che hanno sede giuridica nelle isole minori; b) 35 per cento in favore degli enti locali nel cui territorio insistano isole minori stabilmente abitate; c) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione alla popolazione agli stessi appartenente ed avente residenza nelle isole minori; d) 15 per cento in favore degli enti locali in proporzione all'estensione del loro territorio. |
| Art. 6. Valutazione delle domande 1. Le domande regolarmente presentate ai sensi dell'articolo 4 sono valutate da un'apposita Commissione nominata dal Ministro dell'interno e composta da sette membri, compreso il presidente. Di questi tre sono scelti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tre in rappresentanza delle Associazioni degli enti locali designati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ed uno scelto tra esperti di settore e docenti universitari. Il presidente e' designato dal Ministro dell'interno contestualmente alla nomina della Commissione. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese. 2. La Commissione ha il compito di verificare la ricevibilita' formale delle domande, di valutare la coerenza delle domande con le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, di valutare la sostenibilita' tecnica, ambientale, economica e finanziaria dei progetti presentati ed i tempi di avviamento dei lavori, nonche' di accertare la capacita' del progetto di offrire uno sviluppo stabile e qualificato, la compatibilita' dei progetti con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento e la coerenza con la specifica normativa e disciplina di tutela ambientale, nazionale e comunitaria. La Commissione redige l'elenco delle domande risultate in possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali con l'indicazione per ciascuna di esse del relativo punteggio alla stregua dei criteri di cui all'articolo 7 ed avanza specifica proposta al Ministro dell'interno per l'assegnazione delle risorse. 3. Ove il singolo soggetto presenti due o piu' domande per il finanziamento e la quota del fondo assegnato ai sensi dell'articolo 5 risulti insufficiente, il contributo e' concesso a favore del progetto che presenti maggiore interesse secondo l'ordine di priorita' indicato dallo stesso soggetto interessato. Per gli ulteriori progetti sono preferiti gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 e, in caso di pluralita' degli stessi, quelli elaborati dagli enti parco nazionali o da soggetti gestori delle aree marine protette presentati dagli enti locali per il finanziamento. Le eventuali quote residue del fondo sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 7. 4. La Commissione valuta la relazione tecnica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), ai fini della successiva erogazione della quota di contributo prevista dalla predetta disposizione.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003: «Art. 4 (Interventi nel settore della tutela ambientale). - 1. Per il settore di cui alla lettera b) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) impianti di fognatura e depurazione delle acque e degli scarichi a mare; b) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; c) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali; d) impianti per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti solidi e liquidi prodotti sulle unita' di diporto e sulle navi; e) risanamento e restauro ambientale; f) opere di prevenzione degli incendi boschivi; g) misure per la protezione della flora e della fauna; h) informatizzazione dei servizi per la tutela ambientale».
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| Art. 7. Criteri di valutazione 1. Le domande per l'ammissione al finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 a valere sulla quota del Fondo di cui all'articolo 5 sono ordinate secondo i seguenti punteggi: a) rilevanza del settore: 1. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 12; 2. ai progetti presentati nel settore di interventi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 10; 3. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 8; 4. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 6; 5. ai progetti presentati nei settori di interventi di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, punti 5; b) impatto dell'intervento sulla popolazione presente nel territorio insulare nel periodo di massimo afflusso: 1. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore di non meno del 25 per cento della popolazione, punti 2,5; 2. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio a favore di non meno del 50 per cento della popolazione, punti 5; 3. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio per il 100 per cento della popolazione, punti 10. 4. copertura del fabbisogno o erogazione del servizio per non meno del 60 per cento della popolazione, punti 7,5; c) effetto moltiplicatore: 1. progetti di pubblica utilita' dove almeno 1'80 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 9; 2. interventi di pubblica utilita' dove almeno il 70 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 8; 3. interventi di pubblica utilita' dove almeno il 60 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 6; 4. interventi di pubblica utilita' dove almeno il 50 per cento dei costi per lo sviluppo del progetto sia autofinanziante anche mediante il contributo di terzi, punti 4; d) interventi transinsulari ad economie di scala: 1. interventi che coinvolgono non meno del 30 per cento della popolazione dell'intero comparto delle isole minori, punti 2; 2. interventi che interessano almeno il 60 per cento della popolazione dell'intero comparto delle isole minori, punti 3; 3. interventi che coprono almeno 1'80 per cento della popolazione delle isole minori, punti 4; 4. interventi che coinvolgono l'intero comparto delle isole minori, punti 5; e) sostegno alle attivita' che riguardano piu' comuni: 1. ai progetti che riguardano almeno 4 comuni appartenenti a piu' di una regione, punti 3; 2. ai progetti che riguardano almeno 8 comuni, appartenenti a piu' di una regione, punti 6; 3. ai progetti che riguardano tutti i comuni insulari, punti 10; f) interventi rientranti in progetti elaborati dagli Enti parco nazionali o dai soggetti gestori delle aree marine protette e presentati dagli enti locali, punti 10; g) interventi per i quali venga presentata la dichiarazione di impegno a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualita' ecologica al servizio di ricettivita' turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003-C(2003)235), punti 8. 3. Ai fini della formazione della graduatoria i punteggi sopra indicati sono normalizzati.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003: «Art. 3 (Interventi nel settore dell'attivita' di sostegno allo sviluppo produttivo). - 1. Per il settore di cui alla lettera a) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) promozione e qualificazione dell'offerta turistica; b) infrastrutture per migliorare e potenziare l'offerta turistica; c) iniziative di sostegno allo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca; d) formazione professionale; e) informatizzazione dei servizi connessi alle attivita' produttive.». «Art. 5 (Interventi nel settore dei servizi a rete). - 1. Per il settore di cui alla lettera c) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) impianti per la produzione di energia elettrica alternativa basata sullo sfruttamento di risorse naturali; b) rifornimento idrico mediante condotte collegate con la penisola; c) raccolta dell'acqua piovana; d) impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione dell'acqua; e) ristrutturazione della rete idrica; f) impianti per il trasporto e la distribuzione di gas combustibili; g) informatizzazione dei servizi connessi a rete.». «Art. 6 (Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni). - 1. Per il settore di cui alla lettera d) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) trasporto pubblico locale; b) trasporto pubblico locale mediante veicoli elettrici o alimentati a gas; c) infrastrutture eliportuali; d) infrastrutture portuali; e) collegamenti con la penisola; f) miglioramento e potenziamento della rete stradale; g) infrastrutture e sistemi per telecomunicazioni; h) informatizzazione dei servizi connessi al trasporto ed alle telecomunicazioni.». «Art. 7 (Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettivita). - 1. Per il settore di cui alla lettera e) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) recupero di immobili da destinare a servizi pubblici; b) infrastrutture scolastiche; c) infrastrutture destinate all'assistenza sanitaria; d) servizi di telemedicina; e) servizi igienici pubblici; f) interventi destinati a stimolare l'aggregazione sociale; g) strutture per l'occupazione del tempo libero; h) informatizzazione dei servizi offerti alla collettivita'.». «Art. 8 (Interventi in materia di sicurezza). - 1. Per il settore di cui alla lettera f) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) infrastrutture e logistica per le forze di polizia; b) infrastrutture e logistica per i vigili del fuoco e per la protezione civile; c) informatizzazione dei servizi connessi alla sicurezza pubblica.». «Art. 9 (Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali). - 1. Per il settore di cui alla lettera g) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono: a) recupero e valorizzazione dei beni culturali; b) recupero e sistemazione di siti archeologici; c) centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative; d) informatizzazione dei servizi connessi alla cultura ed ai beni ambientali.».
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| Art. 8. Decreto di individuazione degli interventi ammessi a finanziamento 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento del fondo con l'indicazione dell'importo concesso. |
| Art. 9. Modalita' di erogazione del finanziamento 1. Il finanziamento concesso secondo quanto previsto dai precedenti articoli viene erogato: a) nella misura del 20 per cento entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 8; b) nella misura di un ulteriore 50 per cento entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio della realizzazione dei progetti; c) nella misura del 30 per cento entro trenta giorni dall'invio di apposita relazione tecnica in cui si attesta la conclusione dei lavori o dell'attivita' intrapresa e si descrive il progetto realizzato ed i suoi costi finali. Per le infrastrutture turistiche l'erogazione della quota del 30 e' subordinata alla comunicazione dell'avvenuta richiesta di acquisizione del marchio comunitario di qualita' ecologica al servizio di ricettivita' turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 - C(2003)235). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2004 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 372 |
| Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 6 a pag. 10 <---- |
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