Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 25 giugno 2004
Rimborsabilita' e modalita' di prescrizione dei medicinali antistaminici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 24 febbraio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004), e successive integrazioni, ed in particolare l'art. 1;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione della predetta ordinanza, in considerazione che il normale iter procedurale previsto dall'art. 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, da cui dipende la esecutivita' del provvedimento di rimborso dei medicinali antistaminici che, costituisce parte del provvedimento di revisione delle note CUF, non si e' ancora concluso;
Ravvisata, sulla base delle motivazioni suesposte, la necessita' e l'urgenza, per motivi di salute pubblica, di provvedere affinche' i medicinali antistaminici siano riclassificati in fascia A e quindi rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto, pertanto, di prorogare l'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 1 della ordinanza 24 febbraio 2004, e successive integrazioni, fino alla data in cui il provvedimento di rimborso dei medicinali antistaminici che, costituisce parte del provvedimento di revisione delle note CUF, di cui sopra acquista esecutivita';
Ordina:
Art. 1.
1. L'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza 24 febbraio 2004 e successive integrazioni e' prorogata fino alla data di esecutivita' del provvedimento di revisione delle note CUF indicato nelle premesse.
 
Art. 2.
1. La presente ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2004
Il Ministro: Sirchia
 
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