Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 giugno 2004
Graduatoria concernente il bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia, emanato ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento incentivi alle imprese
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante le direttive per la gestione degli interventi del FIT;
Visto in particolare l'art. 11 della precitata direttiva del 16 gennaio 2001 che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 11 maggio 2001, n. 1034240, esplicativa della direttiva sopra richiamata;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' poduttive 26 ottobre 2001, contenente l'elenco dei gestori concessionari, incaricati di effettuare le istruttorie sui programmi di sviluppo precompetitivo;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 7 agosto 2003, riguardante termini, criteri e modalita' di effettuazione del bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia;
Visto il parere assunto dal comitato tecnico della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni del 10 e 31 marzo 2004 sui progetti di massima, presentati ai sensi del precitato decreto 7 agosto 2003, «Bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia»;
Decreta:
Art. 1.
Le iniziative inserite nella graduatoria relativa al decreto 7 agosto 2003 - Bando tematico territoriale relativo alla regione Lombardia, sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nella graduatoria e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella medesima graduatoria, si forniscono, nell'allegato 2, le opportune note esplicative.
 
Art. 2.
Le imprese ammissibili alle agevolazioni, selezionate sulla base della posizione in graduatoria nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 5, del decreto 7 agosto 2003, devono presentare ai gestori concessionari, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena decadenza, i programmi di sviluppo precompetitivo definitivi.
 
Art. 3.
L'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalita' ed i termini individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
 
Art. 4.
I soggetti richiedenti decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 3 del decreto 7 agosto 2003 o la inesistenza, anche di uno solo, degli elementi richiesti dal medesimo decreto.
Roma, 14 giugno 2004
Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato 1 da pag. 16 a pag. 22 della G.U. <----
 
Allegato 2
NOTE ESPLICATIVE

La graduatoria contiene le domande, presentate ai sensi dell'art. 3 del decreto 7 agosto 2003, dai soggetti ritenuti ammissibili.
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria e' determinata sulla base del punteggio raggiunto sommando i valori degli indicatori di cui all'art. 7, comma 6, del succitato decreto Colonna 10 (Punteggio totale).
Nella graduatoria, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono inoltre riportati i seguenti elementi:
Colonna 4 (Punteggio A) - punteggio relativo alle imprese che prevedono lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di centri di ricerca privati e/o pubblici, ovvero fondazioni di ricerca ovvero Universita'.
E' stato attribuito ai programmi che prevedono dette partecipazioni come soggetti esterni alle imprese stesse ed i cui costi risultano fatturati come prestazioni di terzi per servizi di consulenza;
Colonna 5 (Punteggio B) - punteggio relativo ai centri di ricerca ed ai consorzi.
E' stato attribuito ai programmi presentati da:
1) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del decreto 7 agosto 2003;
2) consorzi e societa' consortili, individuati dall'art. 2602 e segg. del codice civile, aventi i requisiti indicati dall'art. 3, punto f), del decreto 7 agosto 2003;
Colonna 6 (Punteggio C) - punteggio per salvaguardia del patrimonio culturale.
E' stato attribuito ai programmi aventi come obiettivo il raggiungimento di soluzioni metodologiche innovative dedicate specificamente alla salvaguardia (restauro, messa in sicurezza, ecc.) del patrimonio culturale. Il suddetto punteggio non e' stato attribuito, ai progetti riguardanti metodologie e/o tecnologie gia' utilizzate per altri scopi e che non prevedono personalizzazioni rilevanti nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale.
Colonna 7 (Punteggio D) - punteggio per aree depresse.
Per aree depresse si sono intese quelle definite dall'art. 27, comma 16, del decreto-legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come assimilabili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse al sostegno transitorio e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c) del Trattato sull'Unione europea.
E' stato attribuito ai programmi realizzati interamente in aree depresse da imprese operanti in dette aree.
Colonna 8 (Punteggio E) - punteggio relativo allo sviluppo e preindustrializzazione di brevetti.
E' stato attribuito solo in presenza di indicazione del numero di registrazione o di specifica dichiarazione sull'avvenuta richiesta di registrazione. Non e' stato consentito il cumulo dei punteggi per brevetti del soggetto proponente e per brevetti acquisiti da terzi.
Colonna 11 (N. di dipendenti) - riporta il numero di dipendenti per la determinazione della dimensione dell'impresa.
Nei casi di parita' del punteggio totale, prevale secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 7, del decreto 7 agosto 2003, il progetto proposto dal soggetto avente dimensioni minori.
Colonna 13 (Esito) - indica l'esito finale, e quindi l'agevolabilita' o meno della domanda, secondo quanto appresso indicato:
AG = iniziativa agevolabile;
PA = iniziativa parzialmente agevolabile;
NA = iniziativa non agevolabile.
Colonna 14 (Costo previsto) - indica il costo previsto dalla richiedente per lo svolgimento del programma.
Colonna 15 (Agevolazioni previste) - indica l'ammontare massimo delle agevolazioni previste.
 
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